CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro981 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 423/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 842/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 15658/2021La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimentoN umero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 23221/2026dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non dovutDaat a pubblicazione 14/07/2026la contribuzione richiesta da INPS con riferimento all’iscrizionedel professionista ingegnere alla [OSCURATO:PERSONA], riportata indue avvisi di addebito emessi per le annualità 2008 e 2009avendo ritenuto la non abitualità dell’esercizio dell’attività svoltain ragione del mancato superamento della soglia reddituale di €5.000,00, ritenuta rilevante ai fini dell’art. 44 co.2 d.l.269/2003; la Corte ha invece confermato la pretesa contributivarelativa all’anno 2010.Avverso la sentenza ricorre per cassazione INPS affidandosi adun motivo, a cui il contribuente resiste con controricorso,seguito da una istanza di rimessione in termini e da memoriadifensiva.All’udienza camerale del 25 febbraio 2006 la causa è statadiscussa.CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso INPS deduce, in relazione all’ar.t360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 53 TUIR, art. 44 co.2 D.L. 296/03, art. 2607 c.c. per avere la Corte ritenuto laoccasionalità dell’attività libero professionale, laddove ilrequisito di abitualità va accertato in fatto ed a tal fine vannovalutati altri elementi, quali la accensione di partita IVA,l’organizzazione materiale del lavoro, il reddito prodotto anchenell’anno successivo, mentre il mancato superamento dellasoglia reddituale può costituire un indizio per escludere laabitualità ma non la prova della occasionalità.Con una prima istanza difensiva successiva al controricorso ildifensore ha formulato istanza di rimessione in termini, rimessadal Presidente [OSCURATO:PERSONA] alle valutazioni del collegio; e consuccessiva memoria depositata in prossimità di udienza ilNumero registro generale 15658/2021controricorrente rappresenta di aver depositato in dataN umero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 23221/202626/4/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolatDaat a pubblicazione 14/07/2026(cd. rottamazione-quater) ex art. 1 co. da 231 a 252 della L.n.197/2022 comprensiva dei carichi dell’odierno giudizio per glianni 2008 e 2009, affermando di aver assunto l’impegno dirinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi di cuialla definizione di adesione. Ed ha concluso per la dichiarazionedi cessazione della materia del contendere con compensazionedelle spese.Il collegio, esaminata la documentazione prodotta, rileva che inumeri identificativi dei carichi consistenti in 4 avvisi di addebitoriportati nella comunicazione INPS di adesione alla definizioneagevolata presentata il 26/4/2023 non corrispondono ai numeriidentificativi degli avvisi bonari menzionati nella sentenza diappello e riportati nel ricorso originario e risultanti dalladocumentazione prodotta; gli avvisi bonari indicano i rispettivinumeri della raccomandata spedita al destinatario, consistentinei numeri di codice a barre riportati sull’invito a pagare. Mancal’abbinamento del numero identificativo della raccomandatapostale con il numero seriale dell’avviso bonario e cui andrebbecollegato l’avviso di addebito oggetto dei carichi riportati nelladefinizione agevolata.Soltanto per un avviso bonario (n.65032473838-3, riferitoall’anno 2009) tale collegamento numerico è evincibile (siriferisce all’avviso di addebito n.42420160003629289000),peraltro per un importo leggermente diverso da quello riportatonell’elenco dei carichi definiti.È opportuno che siano forniti dati precisi di corrispondenza fraquanto oggetto di ricorso e quanto incluso nella definizioneagevolata a cui INPS ha aderito. [OSCURATO:PERSONA] invita, pertanto,l’Istituto ricorrente a prendere posizione in ordine alla istanza diNumero registro generale 15658/2021rottamazione, anche con riferimento alla proposta conclusivaN umero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 23221/2026della parte controricorrente. Data pubblicazione 14/07/2026Per tale ragione la Corte rinvia a nuovo ruolo rinviando latrattazione ad altra udienza camerale in attesa di comunicazionidell’INPS, riservando la decisione, all’esito. P.Q.MLa Corte invita INPS a prendere posizione sulla documentazioneprodotta dal controricorrente in ordine alla definizione agevolataintrodotta ai sensi della L. n. 197/2022, e rinvia a nuovo ruoloper la fissazione di una nuova udienza camerale.Si comunichi a cura della cancelleria.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito