CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04721/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di -exES2Ddel 24 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, essendo egli stato condannato per fatti commessi anteriormente all'assunzione da parte sua della carica di amministratore della società fallita, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione della Corte territoriale, che ha evidenziato che l'imputato amministrava di fatto la società già prima di assumere formalmente la carica di amministratore della stessa, atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de