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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07769/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21059-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 cod. proc. civ. nonché rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 39, presso il proprio studio legale; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 709/06/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo che il contribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dall'agente della riscossione e del prodromico avviso di accertamento esecutivo, che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che, non avendo il contribuente impugnato alcun atto specifico dell'esecuzione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione fosse priva di legittimazione passiva, spettante invece all'Agenzia delle entrate, che aveva emesso l'avviso di accertamento impugnato e formato nonché trasmesso il ruolo; - avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione), nonché la violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'orientamento granitico della Corte di Cassazione sulla questione controversa.

2. Ritiene il Collegio, in difformità dalla proposta del relatore (Cass., Sez.

U., n. 8999 del 2009), che il ricorso è ammissibile in quanto la lettura dell'intero corpo del mezzo d'impugnazione evidenzia la separata trattazione della doglianza relativa alla falsa applicazione della norma sostanziale evocata da quella attinente alla sostenuta carenza motivazionale della statuizione d'appello, trattata a pag. 8 del ricorso (arg. da Cass. Sez.

U., n. 9100 del 2015).

3. Nel merito il motivo è fondato.

4. E' indubbio che nel caso di specie il contribuente abbia impugnato un estratto di ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione per dedurre la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo.

5. Al riguardo pare opportuno riportare il contenuto dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, che, per la parte qui di interesse, così dispone: «Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 10 ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. d.P.R. n. 602 del 1973. [...]. b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. [...] L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione» c) [...] d) [...] e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. [...] f) [...1 g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; [...]».

6. Orbene, la disposizione in esame è assolutamente chiara nell'escludere un obbligo di notifica al contribuente della cartella di pagamento una volta divenuta definitivo l'avviso di accertamento impoesattivo, dovendo il concessionario limitarsi, una volta affidatagli in carico la riscossione, informare il debitore, con raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione e quindi procedere all'esecuzione.

7. Pertanto, il contribuente può legittimamente impugnare l'estratto di ruolo per far valere l'omessa notifica del prodromico atto impositivo (Cass. n. 27799 del 2018; Cass. n. 22507 del 2019) e, sul rilievo che una volta che l'ente impositore ha affidato il carico all'agente della riscossione perché provveda al recupero delle somme non pagate dal contribuente debitore a mezzo di espropriazione forzata e senza la previa notifica della cartella di pagamento, sostituita dalla mera comunicazione di presa in carico, può legittimamente dirigere il ricorso nei confronti dell'agente della riscossione cui incombe l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite.

7.1. Al riguardo si è affermato che «Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.» (Cass. n. 29798 del 2019; v. anche Cass. n. 22729 del 2016 da cui deve argomentarsi che, ogni qualvolta venga contestata la pretesa tributaria e l'atto conseguenziale - nel caso in esame, l'estratto di ruolo contenente l'affidamento del carico all'agente della riscossione - per dedurre l'omessa notifica dell'atto impositivo - e quindi, nella specie, la nullità dell'iscrizione a ruolo, quale primo atto conseguenziale - «è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario»).

8. E', invece, inammissibile la censura con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la censura di vizio motivazionale viene prospettata in violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella versione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, che impone al ricorrente in cassazione la specifica indicazione del fatto storico decisivo per il giudizio, pretermesso nella valutazione giudiziale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, con la conseguenza che il ricorrente non può limitarsi, come nel caso di specie, a denunciare l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione), ma «deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il "come" ed il "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività» (Cass. n. 7472 del 2017; Cass., Sez.

U., n. 8053 del 2014).

9. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21059-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 cod. proc. civ. nonché rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 39, presso il proprio studio legale; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 709/06/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo che il contribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dall'agente della riscossione e del prodromico avviso di accertamento esecutivo, che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che, non avendo il contribuente impugnato alcun atto specifico dell'esecuzione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione fosse priva di legittimazione passiva, spettante invece all'Agenzia delle entrate, che aveva emesso l'avviso di accertamento impugnato e formato nonché trasmesso il ruolo; - avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione), nonché la violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'orientamento granitico della Corte di Cassazione sulla questione controversa. 2. Ritiene il Collegio, in difformità dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009), che il ricorso è ammissibile in quanto la lettura dell'intero corpo del mezzo d'impugnazione evidenzia la separata trattazione della doglianza relativa alla falsa applicazione della norma sostanziale evocata da quella attinente alla sostenuta carenza motivazionale della statuizione d'appello, trattata a pag. 8 del ricorso (arg. da Cass. Sez. U., n. 9100 del 2015). 3. Nel merito il motivo è fondato. 4. E' indubbio che nel caso di specie il contribuente abbia impugnato un estratto di ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione per dedurre la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo. 5. Al riguardo pare opportuno riportare il contenuto dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, che, per la parte qui di interesse, così dispone: «Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 10 ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. d.P.R. n. 602 del 1973. [...]. b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. [...] L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione» c) [...] d) [...] e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. [...] f) [...1 g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; [...]». 6. Orbene, la disposizione in esame è assolutamente chiara nell'escludere un obbligo di notifica al contribuente della cartella di pagamento una volta divenuta definitivo l'avviso di accertamento impoesattivo, dovendo il concessionario limitarsi, una volta affidatagli in carico la riscossione, informare il debitore, con raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione e quindi procedere all'esecuzione. 7. Pertanto, il contribuente può legittimamente impugnare l'estratto di ruolo per far valere l'omessa notifica del prodromico atto impositivo (Cass. n. 27799 del 2018; Cass. n. 22507 del 2019) e, sul rilievo che una volta che l'ente impositore ha affidato il carico all'agente della riscossione perché provveda al recupero delle somme non pagate dal contribuente debitore a mezzo di espropriazione forzata e senza la previa notifica della cartella di pagamento, sostituita dalla mera comunicazione di presa in carico, può legittimamente dirigere il ricorso nei confronti dell'agente della riscossione cui incombe l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite. 7.1. Al riguardo si è affermato che «Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.» (Cass. n. 29798 del 2019; v. anche Cass. n. 22729 del 2016 da cui deve argomentarsi che, ogni qualvolta venga contestata la pretesa tributaria e l'atto conseguenziale - nel caso in esame, l'estratto di ruolo contenente l'affidamento del carico all'agente della riscossione - per dedurre l'omessa notifica dell'atto impositivo - e quindi, nella specie, la nullità dell'iscrizione a ruolo, quale primo atto conseguenziale - «è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario»). 8. E', invece, inammissibile la censura con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la censura di vizio motivazionale viene prospettata in violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella versione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, che impone al ricorrente in cassazione la specifica indicazione del fatto storico decisivo per il giudizio, pretermesso nella valutazione giudiziale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, con la conseguenza che il ricorrente non può limitarsi, come nel caso di specie, a denunciare l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione), ma «deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il "come" ed il "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività» (Cass. n. 7472 del 2017; Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). 9. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
Sentenza Cassazione n. 07769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris