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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 36780/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 23749/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'Italia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1071/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 3/1/2007, dopo aver premesso di aver acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. un appartamento, dalla stessa costruito, in Casapulla, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V., la società venditrice chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni arrecati in conseguenza dei gravi difetti di costruzione dell'unità immobiliare e dell'esecuzione delle opere necessarie per la sua messa in sicurezza.

1.2. La società convenuta ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori, il quale, a sua volta, ha chiamato in causa l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sua assicuratrice per la responsabilità civile.

1.3. Depositate le memorie previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c., assunte le prove orali richieste dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Condominio dello stabile in cui si trova l'appartamento dell'attrice, con comparsa depositata il 28/9/2009, è intervenuto in giudizio lamentando Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 l'esistenza di vizi costruttivi dell'intero fabbricato e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei conseguenti danni.

1.4. Il tribunale, con sentenza del 11/5/2010, appellata in altro giudizio, ha accolto la domanda proposta dall'attrice e, con separata ordinanza, ha conferito un nuovo incarico peritale, all'esito del quale, con sentenza del 10/1/2013, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dall'interventore, quantificati nella somma di C. 1.395.044,30, ed ha accolto la domanda di garanzia proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., limitatamente al massimale di C. 750.000,00.

1.5. Tale sentenza è stata appellata dapprima da [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, al pari della [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il rigetto.

1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato gli appelli proposti ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con ricorso notificato in data 9/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato in data 16.17/10/2017, nel quale ha proposto, per due motivi, ricorso incidentale.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'Italia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 controricorso notificato in data 19/11/2017 (domenica) nel quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidentale.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] 6 in Casapulla, via Pizzetti, ha resistito al ricorso principale con controricorso notificato il 16/11/2017 ed ai ricorsi incidentali con controricorso notificato il 20/12/2017. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per difetto di capacità processuale di quest'ultima.

2.5. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.

2.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto in data 21/10/2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di accettare la rinuncia.

2.7. Il ricorrente principale ha depositato memoria e documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di amministratore (unico e legale rappresentante: cfr. il decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli in data 21/12/2020 e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero del 4/12/2020, allegati alla memoria del ricorrente) della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è inammissibile.

3.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare come la perdita della capacità processuale del fallito (o, come nel caso in esame, del legale rappresentante della società fallita) conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita soltanto dal curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è, perciò, opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 13991 del 2017, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal fallito sul rilievo che la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l'intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia; Cass. n. 11117 del 2013; Cass. n. 14624 del 2010; conf., Cass.

SU n. 27346 del 2009; Cass. n. 8860 del 1994; Cass. n. 2339 del 1997; Cass. n. 9456 del 1997; Cass. n. 6085 del 2001; Cass.n. 7954 del 2003; Cass. n. 9710 del 2004; Cass. n. 15369 del 2005; Cass. n. 5571 del 2011; Cass. n. 24159 del 2013; Cass.n. 13814 del 2016; Cass. n. 2626 del 2018; Cass. n. 31313 del 2018).

3.3. Si è, in effetti, condivisibilmente osservato (Cass.n. 13991 del 2017, in motiv.) che: - la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; - a questa regola, enunciata dall'art. 43 I.fall., fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio; - ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito; - la legittimazione di quest'ultimo dev'essere, invece, esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia; - in quest'ultimo caso, peraltro, il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile anche d'ufficio mentre, di regola, può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo.

3.4. In altri termini, ove la mancata prosecuzione del giudizio (ovvero l'omessa impugnazione della sentenza che lo conclude) consegue a una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, eventualmente prestando acquiescenza alla pronuncia che ha concluso (negativamente) il giudizio introdotto (o proseguito) dalla curatela, non è ravvisabile quella mera inerzia del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito a proseguire il giudizio ovvero a impugnare la relativa sentenza (Cass. n. 9710 del 2004; Cass. n. 7308 del 1996; Cass. n. 6458 del 1982) con la conseguenza che, in tali ipotesi, il difetto di legittimazione diviene assoluto e può essere anche rilevato di ufficio dal giudice (Cass. n. 5571 del 2011; Cass. n. 31313 del 2018).

Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022

3.5. Se questi, dunque, sono principi applicabili, deve, allora, ritenersi che il ricorso principale sia inammissibile per difetto di capacità processuale del ricorrente.

Risulta, infatti, che il curatore del fallimento abbia assunto un comportamento che non può essere configurato in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi in precedenza descritti, avendo, piuttosto, manifestato, come emerge dalla relazione in data 10/10/2017 (depositata dal Condominio), l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello evidenziando, peraltro, di essere già stato in precedenza dispensato dal giudice delegatdialla proposizione della relativa impugnazione.

3.6. Nel caso in esame, del resto, si tratta di un credito verso la società poi fallita che risulta accertato, in capo al Condominio, con sentenza (di primo grado, senz'altro) pronunciata prima della dichiarazione di fallimento (intervenuta, come emerge dalla documentazione allegata alla memoria del ricorrente principale, in data 10/2/2017) ma, in quel momento, a fronte della pendenza del giudizio d'appello (definito con sentenza del 9/3/2017), non ancora passata in giudicato, tant'è che (come emerge dal progetto di stato passivo, allegato al controricorso del Condominio), il curatore ne ha proposto l'ammissione al passivo del fallimento con riserva dell'impugnazione: che, però, il curatore (e solo il curatore) ha l'onere (e la legittimazione), a tal fine, di proporre o, se già pendente, di proseguire (art. 96, comma 2°, n. 3, I.fall., nel testo applicabile ratione temporis), onde impedire il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 2949 del 2021, secondo cui, in tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2°, n. 3, I.fall., contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 I.fall. e alla vis Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 attractiva della procedura concorsuale, il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito, sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva).

3.7. Analoga legittimazione, per contro, non può essere riconosciuta al fallito (o, come nella specie, al legale rappresentante della società fallita), se non altro perché, attraverso l'impugnazione della sentenza prefallimentare di accertamento del credito e il conseguente impedimento allo scioglimento della riserva apposta dal giudice delegato in funzione della sua definitiva ammissione allo stato passivo (art. 113 bis I.fall.), il debitore finirebbe per interferire con il giudizio di verificazione del credito e con la decisione ivi assunta dagli organi della procedura.

Ed è, invece, noto che il fallito (ovvero il legale rappresentante della società fallita) non ha la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati in sede di formazione dello stato passivo: non solo perché tali decreti (anche quando sono stati adottati in sede di impugnazione) hanno efficacia meramente endoconcorsuale, producendo effetti solo ai fini del concorso (art. 96, ult. comma, I.fall.), ma anche per quanto disposto dall'art. 43 I.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del curatore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 I.fall., nel testo in vigore ratione temporis, in forza del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di essere impugnato con rimedi diversi da quelli tipicamente ivi disciplinati ed esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 quali non figura il fallito (Cass. n. 1197 del 2020; Cass. n. 7407 del 2013).

Il debitore insolvente, invero, è privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie in quanto non è parte del giudizio di verificazione, potendo solo chiedere, come prevede l'art. 95, comma 40, I.fall., di essere sentito.

Del resto, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 95 I.fall., secondo il quale il fallito "doveva" essere sentito, questa Corte aveva affermato che la norma, lungi dall'attribuire allo stesso veste di legittimato sostanziale o formale in seno al procedimento in esame, era dettata dalla necessità di consentire la partecipazione a tale fase della procedura concorsuale di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e del fallito medesimo, all'esatta individuazione della massa passiva), ma non introduceva, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore né attribuiva al primo un potere autonomo di azione (Cass. n. 3719 del 2003; Cass. n. 767 del 2000; Cass. n. 2224 del 1996; Cass. n. 12987 del 1991).

I principi enunciati hanno trovato, peraltro, ulteriore conferma nel fatto che l'art. 98 I.fall., nel testo in vigore ratione temporis, ha esteso al solo curatore la possibilità, in passato concessa unicamente ai creditori, di impugnare per revocazione lo stato passivo, risultando, dunque, evidente che anche il legislatore della riforma della legge fallimentare ha voluto escludere il fallito nel novero dei soggetti legittimati all'impugnazione.

Tale normativa, peraltro, specificamente dettata per il giudizio di accertamento del passivo, che elenca in via tassativa i soggetti legittimati all'impugnazione, prevale sui più generali principi interpretativi dell'art. 43 I.fall. (enunciati, nei termini in precedenza esposti, Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 dalla giurisprudenza) in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito in caso d'inerzia degli organi fallimentari sicché, in definitiva, tale legittimazione può trovare ingresso soltanto nelle cause attive, ove riguardino rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (Cass. n. 1197 del 2020, in motiv.), ma non si estende, pur in caso d'inerzia degli organi fallimentari, al giudizio di verificazione dei crediti vantati nei suoi confronti (Cass. n. 7407 del 2013).

Il debitore, in definitiva, pur in caso d'inerzia degli organi della procedura concorsuale, non è legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo (Cass. n. 25373 del 2022, in motiv.): né, per l'effetto, le sentenze extraconcorsuali che, in sede ordinaria (come quella in esame) ovvero speciale (come quelle rese dai giudici tributari: Cass. n. 7308 del 1996; Cass.n. 7791 del 2006; Cass. n. 25373 del 2022, in motiv.), incidono, a seguito dell'ammissione del credito con riserva del relativo esito (artt. 96, comma 2°, n. 3, 113 bis I.fall. e 87 e 88 del d.P.R. n. 602/1973), sullo stato passivo della procedura (che, come stabilito dall'art. 52, comma 1°, I.fall., individua i creditori che possono partecipare al concorso sul patrimonio del fallito e determina la misura in cui le rispettive pretese possono essere iscritte nei relativi riparti).

3.8. D'altra parte, se così non fosse, e si ritenesse quindi di riconoscere al fallito la legittimazione a proporre intervento nel giudizio di verificazione, tale intervento avrebbe la natura dell'intervento adesivo autonomo, con la conseguente legittimazione ad impugnare le relative decisioni (nonché, in ipotesi, in caso di ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, comma 2°, n. 3, I.fall., le sentenze di accertamento di crediti concorsuali pronunciate nei suoi confronti prima della dichiarazione di fallimento), solo se, come previsto dall'art. 43, Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 comma 2°, I.fall., siano state dedotte, nell'uno o nell'altro giudizio, questioni da cui possa dipendere un'imputazione di bancarotta ai suoi danni (trattandosi, in difetto, di un intervento adesivo dipendente che non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore: Cass. n. 7448 del 2012).

Il fallito, invero, se non ha, in generale, capacità e legittimazione processuale nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, nei quali il curatore è parte necessaria ed insostituibile, ha, tuttavia, la possibilità di un intervento adesivo autonomo nei giudizi (ma solo in quelli) in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale per bancarotta a carico dello stesso sicché, al di fuori di tale eccezione, gli eventuali interventi del fallito nelle cause in cui sia parte il curatore sono configurabili soltanto sub specie dell'intervento adesivo dipendente, alla cui stregua va escluso il diritto del fallito medesimo di impugnare la relativa sentenza autonomamente ed indipendentemente dall'impugnazione del curatore (cfr. Cass. n. 7997 del 1990).

Nel caso in esame, al contrario, da quanto emerge dalla memoria depositata dallo stesso ricorrente principale e dalla documentazione ad essa allegata, il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli, lì dove ha chiesto il suo rinvio a giudizio nella qualità di amministratore unico della società fallita, gli ha contestato (come emerge dal capo di imputazione sub 3) di aver compiuto atti di distrazione patrimoniale (artt. 216, comma 1°, n. 1 e 223, comma 1°, I.fall.) ma non anche di aver indebitamente determinato o aggravato, con riguardo in particolare al debito risarcitorio verso il Condominio, il passivo sociale (artt. 223 n. 1, 224 n. 1 e 217 n. 4, e art. 224 n. 2 I.fall.): fermo restando, peraltro, che l'amministratore della società fallita può, quale terzo non Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 ) vincolato al decreto di esecutività dello stato passivo (art. 96, ult.comma, I.fall.), dedurre e dimostrare, innanzi al giudice penale (e, a maggior ragione, il giudice civile), che i crediti (verso la società) accertati dal giudice delegato, (compreso quello vantato dal Condominio), non dovevano, in realtà, per un motivo o per l'altro, essere ammessi allo stato passivo del fallimento.

3.9. Il ricorso principale è, dunque, inammissibile.

3.10. Le spese ad esso relative seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA].

4.1. L'inammissibilità del ricorso principale non esclude, peraltro, a norma dell'art. 334 c.p.c., la necessità di esaminare i ricorsi incidentali in quanto ritualmente (art. 371 c.p.c.) e tempestivamente (artt. 325 e 327 c.p.c.) proposti.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto in data 21/10/2022, ha, però, dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale e il Condominio ha dichiarato di accettare tale rinuncia.

4.3. La rinuncia al ricorso incidentale comporta, limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente incidentale e la sua controparte, l'estinzione del relativo giudizio di cassazione (art. 391, comma 1 0, c.p.c.).

4.4. A fronte dell'adesione della controparte, e cioè il Condominio, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 40, c.p.c.).

5.1. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha perduto interesse al ricorso incidentale da lui proposto.

5.2. Non è, infatti, contestato che, come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente principale (ammissibile perché di formazione successiva al ricorso e volta a dimostrare Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 l'ammissibilità dello stesso: artt. 372, comma 1°, e 380 bisl, comma 10, c.p.c.), [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha stipulato con il Condominio un contratto di transazione per effetto del quale le parti contraenti, attraverso il pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi eseguito, come da quietanza del 22/3/2019, parimenti depositata) della somma di C. 561.627,40, hanno definito l'intera controversia tra loro pendente dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alle vicende oggetto del giudizio in esame.

5.3. Ed è, peraltro, noto che, dopo la notifica del ricorso per cassazione, è consentita, a norma dell'art. 372 c.p.c., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione a seguito, in particolare, all'avvenuta transazione della lite (Cass. n. 1581 del 1987; Cass. n. 12607 del 2002; Cass. n. 21596 del 2013; Cass. n. 29439 del 2017).

L'art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente, infatti, la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso ove (come inequivocamente è accaduto nel caso in esame) riconosciuti ed ammessi da tutti i relativi contendenti (cfr. Cass. n. 3934 del 2016).

5.4. La Corte, pertanto, prende atto, d'ufficio, della sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] e dichiara, relativamente al rapporto processuale tra lo stessa e la sua controparte, e cioè il Condominio, la Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 conseguente cessazione della materia del contendere nonché, come peraltro pattuito tra le parti, l'integrale compensazione delle relative spese processuali.

6.1. La Corte, in definitiva, deve dichiarare: a) l'inammissibilità del ricorso principale; b) l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Condominio controricorrente; c) la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente.

6.2. Le spese processuali tra ricorrente principale e Condominio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA].

6.3. Le spese processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente sono integralmente compensate.

6.4. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi51ello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso principale; dichiara l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Condominio controricorrente; dichiara la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio, che liquida nella somma di C. 11.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 del 15%, con attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA]; compensa integralmente le spese processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 23749/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'Italia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1071/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 3/1/2007, dopo aver premesso di aver acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. un appartamento, dalla stessa costruito, in Casapulla, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V., la società venditrice chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni arrecati in conseguenza dei gravi difetti di costruzione dell'unità immobiliare e dell'esecuzione delle opere necessarie per la sua messa in sicurezza. 1.2. La società convenuta ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori, il quale, a sua volta, ha chiamato in causa l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sua assicuratrice per la responsabilità civile. 1.3. Depositate le memorie previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c., assunte le prove orali richieste dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Condominio dello stabile in cui si trova l'appartamento dell'attrice, con comparsa depositata il 28/9/2009, è intervenuto in giudizio lamentando Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 l'esistenza di vizi costruttivi dell'intero fabbricato e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei conseguenti danni. 1.4. Il tribunale, con sentenza del 11/5/2010, appellata in altro giudizio, ha accolto la domanda proposta dall'attrice e, con separata ordinanza, ha conferito un nuovo incarico peritale, all'esito del quale, con sentenza del 10/1/2013, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dall'interventore, quantificati nella somma di C. 1.395.044,30, ed ha accolto la domanda di garanzia proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., limitatamente al massimale di C. 750.000,00. 1.5. Tale sentenza è stata appellata dapprima da [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, al pari della [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il rigetto. 1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato gli appelli proposti ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con ricorso notificato in data 9/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato in data 16.17/10/2017, nel quale ha proposto, per due motivi, ricorso incidentale. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'Italia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 controricorso notificato in data 19/11/2017 (domenica) nel quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidentale. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] 6 in Casapulla, via Pizzetti, ha resistito al ricorso principale con controricorso notificato il 16/11/2017 ed ai ricorsi incidentali con controricorso notificato il 20/12/2017. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per difetto di capacità processuale di quest'ultima. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto in data 21/10/2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di accettare la rinuncia. 2.7. Il ricorrente principale ha depositato memoria e documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di amministratore (unico e legale rappresentante: cfr. il decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli in data 21/12/2020 e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero del 4/12/2020, allegati alla memoria del ricorrente) della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è inammissibile. 3.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare come la perdita della capacità processuale del fallito (o, come nel caso in esame, del legale rappresentante della società fallita) conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita soltanto dal curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è, perciò, opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 13991 del 2017, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal fallito sul rilievo che la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l'intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia; Cass. n. 11117 del 2013; Cass. n. 14624 del 2010; conf., Cass. SU n. 27346 del 2009; Cass. n. 8860 del 1994; Cass. n. 2339 del 1997; Cass. n. 9456 del 1997; Cass. n. 6085 del 2001; Cass.n. 7954 del 2003; Cass. n. 9710 del 2004; Cass. n. 15369 del 2005; Cass. n. 5571 del 2011; Cass. n. 24159 del 2013; Cass.n. 13814 del 2016; Cass. n. 2626 del 2018; Cass. n. 31313 del 2018). 3.3. Si è, in effetti, condivisibilmente osservato (Cass.n. 13991 del 2017, in motiv.) che: - la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; - a questa regola, enunciata dall'art. 43 I.fall., fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio; - ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito; - la legittimazione di quest'ultimo dev'essere, invece, esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia; - in quest'ultimo caso, peraltro, il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile anche d'ufficio mentre, di regola, può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo. 3.4. In altri termini, ove la mancata prosecuzione del giudizio (ovvero l'omessa impugnazione della sentenza che lo conclude) consegue a una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, eventualmente prestando acquiescenza alla pronuncia che ha concluso (negativamente) il giudizio introdotto (o proseguito) dalla curatela, non è ravvisabile quella mera inerzia del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito a proseguire il giudizio ovvero a impugnare la relativa sentenza (Cass. n. 9710 del 2004; Cass. n. 7308 del 1996; Cass. n. 6458 del 1982) con la conseguenza che, in tali ipotesi, il difetto di legittimazione diviene assoluto e può essere anche rilevato di ufficio dal giudice (Cass. n. 5571 del 2011; Cass. n. 31313 del 2018). Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 3.5. Se questi, dunque, sono principi applicabili, deve, allora, ritenersi che il ricorso principale sia inammissibile per difetto di capacità processuale del ricorrente. Risulta, infatti, che il curatore del fallimento abbia assunto un comportamento che non può essere configurato in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi in precedenza descritti, avendo, piuttosto, manifestato, come emerge dalla relazione in data 10/10/2017 (depositata dal Condominio), l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello evidenziando, peraltro, di essere già stato in precedenza dispensato dal giudice delegatdialla proposizione della relativa impugnazione. 3.6. Nel caso in esame, del resto, si tratta di un credito verso la società poi fallita che risulta accertato, in capo al Condominio, con sentenza (di primo grado, senz'altro) pronunciata prima della dichiarazione di fallimento (intervenuta, come emerge dalla documentazione allegata alla memoria del ricorrente principale, in data 10/2/2017) ma, in quel momento, a fronte della pendenza del giudizio d'appello (definito con sentenza del 9/3/2017), non ancora passata in giudicato, tant'è che (come emerge dal progetto di stato passivo, allegato al controricorso del Condominio), il curatore ne ha proposto l'ammissione al passivo del fallimento con riserva dell'impugnazione: che, però, il curatore (e solo il curatore) ha l'onere (e la legittimazione), a tal fine, di proporre o, se già pendente, di proseguire (art. 96, comma 2°, n. 3, I.fall., nel testo applicabile ratione temporis), onde impedire il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 2949 del 2021, secondo cui, in tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2°, n. 3, I.fall., contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 I.fall. e alla vis Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 attractiva della procedura concorsuale, il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito, sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva). 3.7. Analoga legittimazione, per contro, non può essere riconosciuta al fallito (o, come nella specie, al legale rappresentante della società fallita), se non altro perché, attraverso l'impugnazione della sentenza prefallimentare di accertamento del credito e il conseguente impedimento allo scioglimento della riserva apposta dal giudice delegato in funzione della sua definitiva ammissione allo stato passivo (art. 113 bis I.fall.), il debitore finirebbe per interferire con il giudizio di verificazione del credito e con la decisione ivi assunta dagli organi della procedura. Ed è, invece, noto che il fallito (ovvero il legale rappresentante della società fallita) non ha la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati in sede di formazione dello stato passivo: non solo perché tali decreti (anche quando sono stati adottati in sede di impugnazione) hanno efficacia meramente endoconcorsuale, producendo effetti solo ai fini del concorso (art. 96, ult. comma, I.fall.), ma anche per quanto disposto dall'art. 43 I.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del curatore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 I.fall., nel testo in vigore ratione temporis, in forza del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di essere impugnato con rimedi diversi da quelli tipicamente ivi disciplinati ed esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 quali non figura il fallito (Cass. n. 1197 del 2020; Cass. n. 7407 del 2013). Il debitore insolvente, invero, è privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie in quanto non è parte del giudizio di verificazione, potendo solo chiedere, come prevede l'art. 95, comma 40, I.fall., di essere sentito. Del resto, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 95 I.fall., secondo il quale il fallito "doveva" essere sentito, questa Corte aveva affermato che la norma, lungi dall'attribuire allo stesso veste di legittimato sostanziale o formale in seno al procedimento in esame, era dettata dalla necessità di consentire la partecipazione a tale fase della procedura concorsuale di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e del fallito medesimo, all'esatta individuazione della massa passiva), ma non introduceva, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore né attribuiva al primo un potere autonomo di azione (Cass. n. 3719 del 2003; Cass. n. 767 del 2000; Cass. n. 2224 del 1996; Cass. n. 12987 del 1991). I principi enunciati hanno trovato, peraltro, ulteriore conferma nel fatto che l'art. 98 I.fall., nel testo in vigore ratione temporis, ha esteso al solo curatore la possibilità, in passato concessa unicamente ai creditori, di impugnare per revocazione lo stato passivo, risultando, dunque, evidente che anche il legislatore della riforma della legge fallimentare ha voluto escludere il fallito nel novero dei soggetti legittimati all'impugnazione. Tale normativa, peraltro, specificamente dettata per il giudizio di accertamento del passivo, che elenca in via tassativa i soggetti legittimati all'impugnazione, prevale sui più generali principi interpretativi dell'art. 43 I.fall. (enunciati, nei termini in precedenza esposti, Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 dalla giurisprudenza) in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito in caso d'inerzia degli organi fallimentari sicché, in definitiva, tale legittimazione può trovare ingresso soltanto nelle cause attive, ove riguardino rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (Cass. n. 1197 del 2020, in motiv.), ma non si estende, pur in caso d'inerzia degli organi fallimentari, al giudizio di verificazione dei crediti vantati nei suoi confronti (Cass. n. 7407 del 2013). Il debitore, in definitiva, pur in caso d'inerzia degli organi della procedura concorsuale, non è legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo (Cass. n. 25373 del 2022, in motiv.): né, per l'effetto, le sentenze extraconcorsuali che, in sede ordinaria (come quella in esame) ovvero speciale (come quelle rese dai giudici tributari: Cass. n. 7308 del 1996; Cass.n. 7791 del 2006; Cass. n. 25373 del 2022, in motiv.), incidono, a seguito dell'ammissione del credito con riserva del relativo esito (artt. 96, comma 2°, n. 3, 113 bis I.fall. e 87 e 88 del d.P.R. n. 602/1973), sullo stato passivo della procedura (che, come stabilito dall'art. 52, comma 1°, I.fall., individua i creditori che possono partecipare al concorso sul patrimonio del fallito e determina la misura in cui le rispettive pretese possono essere iscritte nei relativi riparti). 3.8. D'altra parte, se così non fosse, e si ritenesse quindi di riconoscere al fallito la legittimazione a proporre intervento nel giudizio di verificazione, tale intervento avrebbe la natura dell'intervento adesivo autonomo, con la conseguente legittimazione ad impugnare le relative decisioni (nonché, in ipotesi, in caso di ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, comma 2°, n. 3, I.fall., le sentenze di accertamento di crediti concorsuali pronunciate nei suoi confronti prima della dichiarazione di fallimento), solo se, come previsto dall'art. 43, Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 comma 2°, I.fall., siano state dedotte, nell'uno o nell'altro giudizio, questioni da cui possa dipendere un'imputazione di bancarotta ai suoi danni (trattandosi, in difetto, di un intervento adesivo dipendente che non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore: Cass. n. 7448 del 2012). Il fallito, invero, se non ha, in generale, capacità e legittimazione processuale nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, nei quali il curatore è parte necessaria ed insostituibile, ha, tuttavia, la possibilità di un intervento adesivo autonomo nei giudizi (ma solo in quelli) in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale per bancarotta a carico dello stesso sicché, al di fuori di tale eccezione, gli eventuali interventi del fallito nelle cause in cui sia parte il curatore sono configurabili soltanto sub specie dell'intervento adesivo dipendente, alla cui stregua va escluso il diritto del fallito medesimo di impugnare la relativa sentenza autonomamente ed indipendentemente dall'impugnazione del curatore (cfr. Cass. n. 7997 del 1990). Nel caso in esame, al contrario, da quanto emerge dalla memoria depositata dallo stesso ricorrente principale e dalla documentazione ad essa allegata, il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli, lì dove ha chiesto il suo rinvio a giudizio nella qualità di amministratore unico della società fallita, gli ha contestato (come emerge dal capo di imputazione sub 3) di aver compiuto atti di distrazione patrimoniale (artt. 216, comma 1°, n. 1 e 223, comma 1°, I.fall.) ma non anche di aver indebitamente determinato o aggravato, con riguardo in particolare al debito risarcitorio verso il Condominio, il passivo sociale (artt. 223 n. 1, 224 n. 1 e 217 n. 4, e art. 224 n. 2 I.fall.): fermo restando, peraltro, che l'amministratore della società fallita può, quale terzo non Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 ) vincolato al decreto di esecutività dello stato passivo (art. 96, ult.comma, I.fall.), dedurre e dimostrare, innanzi al giudice penale (e, a maggior ragione, il giudice civile), che i crediti (verso la società) accertati dal giudice delegato, (compreso quello vantato dal Condominio), non dovevano, in realtà, per un motivo o per l'altro, essere ammessi allo stato passivo del fallimento. 3.9. Il ricorso principale è, dunque, inammissibile. 3.10. Le spese ad esso relative seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA]. 4.1. L'inammissibilità del ricorso principale non esclude, peraltro, a norma dell'art. 334 c.p.c., la necessità di esaminare i ricorsi incidentali in quanto ritualmente (art. 371 c.p.c.) e tempestivamente (artt. 325 e 327 c.p.c.) proposti. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto in data 21/10/2022, ha, però, dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale e il Condominio ha dichiarato di accettare tale rinuncia. 4.3. La rinuncia al ricorso incidentale comporta, limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente incidentale e la sua controparte, l'estinzione del relativo giudizio di cassazione (art. 391, comma 1 0, c.p.c.). 4.4. A fronte dell'adesione della controparte, e cioè il Condominio, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 40, c.p.c.). 5.1. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha perduto interesse al ricorso incidentale da lui proposto. 5.2. Non è, infatti, contestato che, come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente principale (ammissibile perché di formazione successiva al ricorso e volta a dimostrare Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 l'ammissibilità dello stesso: artt. 372, comma 1°, e 380 bisl, comma 10, c.p.c.), [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha stipulato con il Condominio un contratto di transazione per effetto del quale le parti contraenti, attraverso il pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi eseguito, come da quietanza del 22/3/2019, parimenti depositata) della somma di C. 561.627,40, hanno definito l'intera controversia tra loro pendente dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alle vicende oggetto del giudizio in esame. 5.3. Ed è, peraltro, noto che, dopo la notifica del ricorso per cassazione, è consentita, a norma dell'art. 372 c.p.c., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione a seguito, in particolare, all'avvenuta transazione della lite (Cass. n. 1581 del 1987; Cass. n. 12607 del 2002; Cass. n. 21596 del 2013; Cass. n. 29439 del 2017). L'art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente, infatti, la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso ove (come inequivocamente è accaduto nel caso in esame) riconosciuti ed ammessi da tutti i relativi contendenti (cfr. Cass. n. 3934 del 2016). 5.4. La Corte, pertanto, prende atto, d'ufficio, della sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] e dichiara, relativamente al rapporto processuale tra lo stessa e la sua controparte, e cioè il Condominio, la Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 conseguente cessazione della materia del contendere nonché, come peraltro pattuito tra le parti, l'integrale compensazione delle relative spese processuali. 6.1. La Corte, in definitiva, deve dichiarare: a) l'inammissibilità del ricorso principale; b) l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Condominio controricorrente; c) la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente. 6.2. Le spese processuali tra ricorrente principale e Condominio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Le spese processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente sono integralmente compensate. 6.4. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi51ello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso principale; dichiara l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Condominio controricorrente; dichiara la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio, che liquida nella somma di C. 11.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura Ric. 2017 n. 23749 Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 del 15%, con attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA]; compensa integralmente le spese processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio controricorrente; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della
Sentenza Cassazione n. 36780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris