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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 11139/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidato avviso alle par) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7 n. 41301 del 18/09/2024, lamentando l'errore di fatto consistente nell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione della camera di consiglio presso la settima sezione.

Considerato che il ricorso è inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, in quanto lo stesso è proposto al di fuori dei casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. proc. pen.); che, infatti, il procedimento conclusosi con l'ordinanza n. 41301 del 2024 era stato fissato de plano, senza avvisi alle parti, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; che la statuizione dell'ordinanza impugnata relativa alla tardività del ricorso non è stata contestata con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, mentre appare equo - al fine di non gravare eccessivamente la parte, già condanna in via definitiva al versamento di euro 4000,00 con il provvedimento impugnato - escludere l'ulteriore versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidato avviso alle par) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7 n. 41301 del 18/09/2024, lamentando l'errore di fatto consistente nell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione della camera di consiglio presso la settima sezione. Considerato che il ricorso è inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, in quanto lo stesso è proposto al di fuori dei casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. proc. pen.); che, infatti, il procedimento conclusosi con l'ordinanza n. 41301 del 2024 era stato fissato de plano, senza avvisi alle parti, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; che la statuizione dell'ordinanza impugnata relativa alla tardività del ricorso non è stata contestata con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, mentre appare equo - al fine di non gravare eccessivamente la parte, già condanna in via definitiva al versamento di euro 4000,00 con il provvedimento impugnato - escludere l'ulteriore versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024
Sentenza Cassazione n. 11139/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris