CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che annullamento conrinvio dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, la Corte di appello di Venezia ha rigettato larichiesta formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen., il riconoscimento dell’indennizzo per il periodo di restrizione della libertàpersonale alla quale era stato sottoposto tra il 26 giugno 2024 e il 26 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato, a fini estradizionali, il 25 giugno 2024 e, convalidatol’arresto, era stato ristretto presso la casa circondariale di Venezia in forza di mandatoestradizionale NGB2[2018]0151, emesso il 4 luglio 2018 da “[OSCURATO:PERSONA] SecurityBureau” per il reato di truffa, come previsto dal codice penale cinese. Il 26 giugno 2024, l’arresto era stato convalidato ed era stata disposta la misuracautelare della custodia in carcere, sostituita con provvedimento del 27 giugno 2024 conquella degli arresti domiciliari, che erano stati infine revocati il 26 luglio 2024.Il 24 novembre 2024, era stata pronunciata sentenza di non luogo a provvederesulla estradizione, non essendo pervenuta dalla Cina alcuna richiesta di estradizione entro iltermine previsto dal Trattato di estradizione Italia-Cina, ratificato con legge n. 161 del 2015. La Corte distrettuale, a sostegno della decisione, ha osservato che:-la restrizione, in via provvisoria, della libertà personale nell’ambito della proceduradi estradizione passiva ex artt. 715, 716 cod. proc. pen. conclusasi senza l’adozione di unasentenza favorevole all’estradizione, non determina, ex se, l’ingiustizia della detenzione,essendo riconosciuta la giudice dell’estradizione di una ridotta base di giudizio, e, ove ladomanda di estradizione non sia presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizionilegittimanti la privazione della libertà personale concerne il solo presupposto del pericolo difuga;-al momento di applicazione della misura, costituisce adeguato pericolo chel’estradando possa sottrarsi alla consegna nello Stato estero, presupposto che devesussistere al momento dell’applicazione della misura;-nella specie, all’epoca dell’applicazione della misura, era stato ravvisato il pericolodi fuga, trattandosi di persona stabilmente residente a Cipro, che aveva rifiutato il consensoall’estradizione, che aveva negato gli addebiti, sostenendo di rivestire, nell’ambito dellasocietà, di cui era socio di capitale, coinvolta nelle truffe, la mera titolarità formale dellacarica, ma di non averne la gestione; con riferimento, infine, al timore di essere punito, inCina, con la pena dell’ergastolo, prevista dalla legge cinese, la Corte ha evidenziato come sirivelava logica la valutazione, svolta in sede cautelare, di trarne spunto giustificativo delpericolo di fuga;-non poteva ritenersi che la prognosi di accoglimento della richiesta di estradizionefosse infausta, come argomentato dalla difesa, in relazione ai principi espressi da Sez. 6, n.21125 del 2023, che si limita, ai fini della valutazione dell’estradizione nei confronti dellaCina, ad indicare, quali necessarie, le specifiche condizioni di detenzione e la presenza diadeguate garanzie circa l’effettivo rispetto delle stesse.2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesadel richiedente articola due distinti profili di censura.2.1. Con il primo motivo, si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per inosservanza, erronea applicazione degli artt. 314, 715, comma 6, cod. proc.pen., parr. 6, 9 del Trattato di estradizione Italia/Cina del 7 ottobre 2010, ratificato con leggen. 161 del 2015, e, sotto altro profilo, della mancanza e illogicità della motivazione in ordinealla insufficienza della revoca della misura custodiale in ragione del mancato deposito delladomanda di estradizione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.Ripercorsi gli snodi della vicenda cautelare, il ricorrente osserva che l’istanza diriparazione era stata avanzata in quanto, anche alla luce dei principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità, il diritto all’indennizzo origina pure in caso di arresto preliminareex art. 716 cod. proc. pen., non seguito da convalida e in quello di misura cautelare applicataa seguito della convalida dell’arresto - e quindi anteriormente alla domanda di estradizione -ove essa sia revocata ai sensi dell’art. 715, comma 6, cod. proc. pen., ovvero annullata amente dell’art. 719 cod. proc. pen.Avrebbe errato la Corte distrettuale a richiamare la Sez. 4, n. 36945 del 2024,relativa al diverso caso di arresto estradizionale seguito dalla domanda di estradizione, che,nella specie, non era stata mai trasmessa dalla Cina.In altre parole, quando alle misure applicate precedentemente alla domanda diestradizione sia seguita la prosecuzione del vincolo perché è stata presentata la domanda diestradizione, o quando la misura sia adottata ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., sidetermina una situazione speculare a quella dell’art. 314, commi 1, 3 cod. proc. pen., e ildiritto alla riparazione è condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevoleall’estradizione.Il caso di cui si tratta sarebbe coincidente con quello oggetto di Sez. 4, n. 14088 del2024, trattandosi di revoca occorsa ai sensi dell’art. 715 cod. proc. pen., e, sostenendo che,alla luce del principio di prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplinasostanziale e processuale interna, «la cessazione era dovuta al superamento del termine di30 giorni di cui all’art. 9 parr. 4 e 6 di detto Trattato [Trattato di estradizione Italia/Cina del 7ottobre 2010, n.d.e.] che, ovviamente, collima quanto a ratio e a disciplina normativa conquello più breve di 10 giorni di cui all’art. 715, co. 6, c.p.p.» (così, testualmente, pag. 6 delricorso).Rimarca che la Cina, avendo mantenendo l’iscrizione che determina l’immediatoarresto di un cittadino e, una volta ciò ottenuto, non ne abbia chiesto la consegna,incorrerebbe nell’abuso della cooperazione giudiziaria e della lealtà internazionale, incontrarietà ai principi di dignità individuale e libertà di circolazione, per cui, in taleprospettiva, il richiedente «cerca la riparazione per l’ingiusta detenzione anche per potereporre fine a questa modalità di trattamento che lo perseguita» (così, pag. 8 del ricorso).Il ricorrente evoca la giurisprudenza costituzionale in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione (in particolare, Corte cost., sent. n. 109 del 1999; n. 231 del 2004),come ampliativa del riconoscimento del diritto all’indennizzo, laddove la restrizione dellalibertà personale sia avvenuta a seguito di provvedimento di arresto o di fermo, ventilando,altresì, la violazione dell’art. 5, comma 5, [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Venezia sarebbe incorsa in errore, valorizzando la sussistenzadel pericolo di fuga dell’estradando, profilo non conferente se, come nel caso, difettava ladomanda di estradizione, per non essere stata presentata dallo Stato cinese. In altre parole,il diritto alla riparazione sarebbe ricollegato alla presenza di una oggettiva lesione dellalibertà personale, quale presidio di solidarietà costituzionale.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c), e), cod. proc. pen., per inosservanza, erronea applicazione degli artt. 314, 715,comma 6, cod. proc. pen., parr. 4, 6 Trattato di estradizione Italia/Cina del 7 ottobre 2010,ratificato con legge n. 161 del 2015, e, sotto altro profilo, della mancanza e illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta legittimità del titolo cautelare e al diniego di indennizzo.Il ricorrente puntualizza che la giurisprudenza invita ad effettuare un concretoaccertamento della sussistenza degli elementi indicativi del pericolo di fuga della personaestradanda che, nella specie, non sarebbero invece stati individuati, non potendosi riteneretali la residenza in Cipro, la cittadinanza cipriota - elementi non distintivi, versandosi inprocedure relative a stranieri -, il mancato consenso all’estradizione - esercizio di un dirittodell’estradando -, l’essersi la persona discolpata dalle accuse e il rischio di subire la penadell’ergastolo, dato inconferente alla luce della giurisprudenza in tema. Si tratterebbe dielementi che, in ogni caso, erano emersi soltanto nell’udienza di identificazione del 27giugno 2024.Ad avviso del ricorrente, la domanda di estradizione si sarebbe, fin da principio,prognosticamente rivelata non accoglibile, alla luce della giurisprudenza seguita alladecisione della Corte EDU Liu c. [OSCURATO:PERSONA] del 2022, e, in particolare, di Sez. 6, n. 21125 del2023, specificamente afferente all’estradizione verso la Cina e ai connessi rischi ditrattamenti inumani e degradanti, per cui, ove la domanda di cooperazione sia rivolta da unPaese nel quale sia ravvisabile una general violence, la restrizione della libertà, a finiestradizionali, sarebbe non giustificata, specialmente nel caso in cui la missiva governativanon offre elementi per la verifica di tale profilo.3. La Procura generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato memoria, con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso e le conseguenti statuizioni in punto spese.5. È stata depositata memoria del ricorrente in data 9 febbraio 2026, con la quale sicensura la memoria dell’Avvocatura dello Stato, che si presenterebbe inconferente rispettoal caso di specie, ribadendo gli argomenti evidenzianti con ricorso, segnatamente reiterandoil profilo relativo alla cd. ingiustizia formale della detenzione, a fronte della mancataemissione, da parte dello Stato richiedente, della richiesta di estradizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La Corte di appello, investita della richiesta di indennizzo, avanzata dall’odiernoricorrente per il periodo di restrizione della libertà personale alla quale era stato sottopostotra il 26 giugno 2024 e il 26 luglio 2024, ha rimarcato che la privazione della libertà personalepatita in via provvisoria, ex artt. 715, 716 cod. proc. pen. nell’ambito di una procedura diestradizione passiva, anche ove essa si sia conclusa senza l’adozione di una sentenzairrevocabile favorevole all’estrazione, non determina, ex se, l’ingiustizia della detenzione,posto che al giudice nazionale è riconosciuta una ridotta base di giudizio, e, ove la domandadi estradizione non sia stata presentata dallo stato estero, la verifica delle condizionilegittimanti la restrizione della libertà personale riguarda il solo presupposto del pericolo difuga.In tale prospettiva, il giudice della riparazione, nell’evidenziare che trattasi direstrizione provvisoria della libertà personale ai sensi degli artt. 715, 716 cod. proc. pen.,evoca il principio per cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la privazione dellalibertà personale, sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasicon il rigetto della richiesta, può essere ritenuta ingiusta sia in senso sostanziale, ove nonsussistessero "ab origine" le condizioni per una decisione favorevole all'estradizione, sia insenso formale, ove non sussistesse, al momento dell'adozione della misura, un adeguatopericolo che l'interessato potesse sottrarsi alla consegna allo Stato estero.» (Sez. 3, n. 554del 27/09/2022, dep. 2023, Chiperi, Rv. 283921-01). Nella specie, la procedura si è conclusa con sentenza di non luogo a procederesull’estradizione, alla luce della mancata richiesta, da parte della Repubblica cinese, di darecorso all’estradizione. È pacifico che, nel caso di specie, non è configurabile una ipotesi di ingiustizia cd.sostanziale, posto che il procedimento non si è concluso con una sentenza irrevocabile dirigetto della richiesta di consegna per infondatezza della stessa, bensì con una pronunciad'improcedibilità, per il venir meno del relativo presupposto a causa della mancata richiestadi estradizione da parte della Repubblica cinese.La Corte di appello ha evidenziato che, al momento dell’arresto e della successivaemissione della misura cautelare, si tratteggiava un quadro di assoluta legittimità dell’arrestodell’odierno richiedente – colpito da [OSCURATO:PERSONA] di Interpol in relazione al mandato di arrestoa fini estradizionali n. NGBZ [2018]0151, emesso il 4 luglio 2018 dalla “[OSCURATO:PERSONA] PublicSecurity [OSCURATO:PERSONA]” (Cina) e che, sulla base del Trattato di estradizione Italia-Cina, l’arresto eraavvenuto nel rispetto della disciplina dell’estradizione passiva e del ricordato Trattatobilaterale.Alla luce di tali considerazioni, ha evocato il principio secondo il quale, a fronte ditale quadro, non potevano ritenersi insussistenti le condizioni per l’adozione delprovvedimento di estradizione passiva - non seguito, per successiva scelta dello Statocinese di non dare corso alla procedura -, né poteva escludere la sussistenza, al momentodell'adozione della misura, di un adeguato pericolo che l'interessato potesse sottrarsi allaconsegna allo Stato estero. 2.1. Occorre premettere, come noto, che l’istituto della riparazione per l’ingiustadetenzione ha subito un progressivo ampiamento applicativo (cfr., Sez. 4, n. 52813 del19/09/2018, Maroci, Rv. 275197-01), rispetto a quello delineato dal legislatore del 1988 eche, per impulso della Corte costituzionale (cfr., Corte cost., sent. n. 310 del 1996, relativoalla ingiusta restrizione patita per erroneo ordine di esecuzione) è stato conformato l’ambitoapplicativo del diritto, indicando al giudice ordinario la necessità di cogliere, nella diversitàdelle vicende, il nucleo fondante dell'istituto, che riposa sulla oggettiva lesione della libertàpersonale.In proposito, il Giudice costituzionale ha rimarcato che nella legge di delega èevidenziata l'esigenza che ogni offesa alla libertà personale mediante «ingiusta detenzione»sia riparata, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l'autorità dalla quale larestrizione provenga; e ciò, conformemente all'art. 5, comma 5, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeespressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioniingiuste senza distinzioni di sorta.2.2. Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile larichiesta di riparazione attinente a detenzione subita nell'ambito di procedure estradizionali(cfr. Sez. 6, n. 21748 del 13/05/2008, Dakhlaoui, Rv. 239940-01).251691-01) hanno aderito alla prospettiva indicata dalla Corte costituzionale con la sentenzan. 231 del 2004, ribadendo che, nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione, laconfigurabilità dell'ingiusta detenzione può essere valutata, ai fini del riconoscimento deldiritto alla riparazione, non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc.pen., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen.,bensì verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni diapplicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate, a norma dell’art. 714,comma 3, cod. proc. pen., nelle «condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione»,risultando che «al di fuori del limite indicato, non v'è ulteriore spazio per l'esperimentodell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione a fini estradizionali. Ne consegue che, incaso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione eventualmente patitaa tal fine dall'estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titoloper un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.». (Sez.U, Marinaj, in motivazione).È stato così chiarito (Sez. 4, n. 14088 del 08/02/2024, Schaffer, Rv. 286107-01) chel'ingiustizia della detenzione patita in via provvisoria, disposta ai sensi degli artt. 715 o 716cod. proc. pen., non può essere data dalla insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273e 280 cod. proc. pen. - non operanti in tale ambito - e pertanto, in tale ipotesi, non trovaspazio il canone indicato dalle Sezioni Unite, vale a dire la insussistenza delle condizioni peruna sentenza favorevole all'estradizione. Per converso, in relazione alle ipotesi di ingiustadetenzione patita da soggetto estradando, la condotta integrante la condizione ostativainerisce al presupposto del pericolo di fuga.In altre parole, quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari necessarie per laadozione della misura - la cui originaria carenza potrebbe costituire la base dimostrativadella ingiustizia cd. formale, della misura restrittiva adottata nella singola occasione - apparerilevante, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., il solo pericolo di fuga, comportando questa lasottrazione del soggetto estradando all'eventuale consegna, con il derivante inadempimentoda parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali, di fonte convenzionale, dicooperazione giudiziaria.esame circa il requisito in questione, date le conseguenze che dall'eventuale inadempimentoall 'obbligo internazionale potrebbero derivare al lo Stato nazionale. (Sez. 3,n . 554 del 27/09/2022, dep. 2023, Chiperi, Rv. 283921-01).2.3. In linea con le considerazioni che precedono, il Giudice della riparazione haconcluso che, nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria, per il periodo di trentagiorni, tempo addirittura inferiore a quello di quaranta giorni previsto dall’art. 715, comma 6,cod. proc. pen., in conformità alle previsioni del Trattato di estradizione Italia-Cina, l’arresto ela successiva misura cautelare, in via provvisoria, di una persona attinta da ordine di arrestoemesso dall’autorità giudiziaria cinese e sul rilievo della ritenuta sussistenza, da parte delgiudice della misura, del pericolo di fuga, non si configura alcuna possibilità di ravvisare laconfigurabilità, neanche subspecie dell’ingiustizia cd. formale, della ingiusta detenzione. 3. In proposito, il ricorrente deduce che gli indici, posti dal giudice dell’estradizione afondamento della sussistenza del pericolo di fuga della persona estradanda - la residenza inCipro, la cittadinanza cipriota, la mancata prestazione del consenso all’estradizione, l’essersidiscolpata dalle accuse e il rischio di subire una pena molto severa - sarebbero insufficienti,illogici e lacunosi e, pertanto, non idonei a supportare la misura provvisoria, di conseguenzaoriginando l’ingiustizia cd. formale della limitazione della libertà personale dell’estradando.[OSCURATO:PERSONA] non condivide tale prospettazione.3.1. Vanno richiamati i condivisi principi che, in tema di estradizione passiva, sonostati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, riconducibili, come già ricordato, allanecessità che il pericolo di fuga sia coerentemente apprezzato rispetto alla finalità dellaconsegna, scopo ultimo della procedura. In tale prospettiva, è stato recentemente affermatoche «In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizionepassiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dalgiudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, edunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vitadell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorionazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga è stato desunto dalle modalità con cuil'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioniestremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità)» (Sez.6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755-01) e, parimenti, «In tema di misurecoercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga,che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essereinteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, conconseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarela consegna al Paese richiedente, ma la sussistenza di tale pericolo deve esseremotivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione edi una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando.» (Sez. 6,n. 23632 del 17/04/2024, Sulic, Rv. 286647-01).La giurisprudenza pone dunque l’accento, da un lato, sulla finalità della consegna,cui la restrizione della libertà è strumentale, dall’altro, sulla necessità di una concreta especifica valutazione degli elementi fattuali a sostegno della configurabilità del rischio difuga.3.2. Declinando al caso di specie i ricordati e condivisi principi, a fronte dellacoerente, puntuale e logica valutazione, da parte del giudice dell’estradizione, di tali elementi- peraltro non contestati nella preposta sede giudiziale di cui all’art. 719 cod. proc. pen. -correttamente il giudice della riparazione ha escluso la sussistenza dell’ingiustizia dellarestrizione della libertà personale nei confronti della persona estradanda.Invero, come è stato rimarcato, al momento dell’arresto giustificato dall’emissionedella [OSCURATO:PERSONA] di Interpol, relativa a mandato di arresto estradizionale del 4 luglio 2018emesso dalla “[OSCURATO:PERSONA]” (Cina), il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulterritorio italiano, ma era residente a Cipro, Paese di cui risultava essere cittadino,circostanza che, logicamente, è stata valorizzata ai fini della concreta ipotizzabilità che, inquella fase e secondo una valutazione prognostica, avrebbe potuto sottrarsi alla consegna,ove non sottoposto a misura restrittiva.D’altro canto, il pericolo di fuga che è stato altresì desunto, altrettanto logicamente,dalla circostanza che, al momento dell’audizione, egli avesse palesato il timore di tornare inCina, a cagione della severa sanzione cui sarebbe potuto incorrere.Ciò premesso, in sede di valutazione della sussistenza della lamentata ingiustiziadella detenzione, la Corte di appello ha pertanto correttamente escluso i presupposti di cuiall’art. 314 cod. proc. pen., evidenziando, per l’appunto, l’incensurabilità della decisione delgiudice dell’estradizione che aveva esaurientemente e logicamente ravvisato, nellafattispecie concreta, il pericolo di fuga della persona estradanda.Ne consegue che il motivo si traduce nella richiesta di una rivalutazione di elementifattuali preclusa, se non affetta da manifesta illogicità e incongruenza, in sede di legittimità.In conclusione, la Corte di appello ha fatto buon governo del principio secondo ilquale le misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passivatrovano nel pericolo di fuga il presupposto atto a giustificare l'applicazione del provvedimentolimitativo della libertà personale e considerato che il presupposto di cui si tratta va intesocome pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, conconseguente rischio di inosservanza dell'obbligo di assicurare la consegna, assunto a livellointernazionale, occorre che la sussistenza del pericolo, in sede di applicazione della misuracautelare, sia fondata su elementi concreti, desunti dalla realtà, non già basati supresunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Sez. 4, n. 14088 del 08/02/2024,Schaffer, cit., in motivazione).4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondato anche l’ultimo profilo, valorizzato dalla difesa ricorrente(pagg. 17 e seguenti del ricorso), laddove viene censurato il passaggio motivazionaledell’ordinanza impugnata in ordine alla prognosi negativa di accoglimento della domanda diestradizione, che la difesa sostiene si presentasse « fin da subito certamente infausta, per lagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di codesta ecc.ma Corte, nonchédelle normative e della documentazione menzionate nei rispettivi pronunciamenti»,invocando, a sostegno, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] Liu contro [OSCURATO:PERSONA].4.1. In tale prospettiva, occorre premettere che il caso di specie riguarda larestrizione provvisoria della libertà personale, a mente dell’art. 715 cod. proc. pen., come hapuntualmente osservato la Corte di appello.Si è trattato di limitazione della libertà personale per il periodo di trenta giorni, comeprevisto dal Trattato estradizionale Italia/Cina, lex specialis, per la prevalenza della quale èstato osservato il più breve termine rispetto a quello di quaranta giorni, di cui all’art. 715,comma 6, cod. proc. pen., venendo pertanto in gioco il principio richiamato dalla Sez. 4, n.14088 del 2023, cit., per cui «Se l'ingiustizia della detenzione patita in via provvisoria, ex art.715 cod. proc. pen. o ex art. 716 cod. proc. pen., non può essere data dalla insussistenzadelle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non può valere per tali ipotesi ilcanone indicato dalle Sezioni Unite, vale a dire la insussistenza delle condizioni per unasentenza favorevole all'estradizione: ciò per la ridotta base di giudizio del giudice nazionalechiamato ad applicare tali disposizioni e per la possibilità che, ove la domanda diestradizione non venga presentata dallo Stato estero, non sia oggettivamente possibileverificare la insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione».4.2. Per completezza, deve essere rimarcato che, se la procedura si è conclusa consentenza di non luogo a provvedere del 8 novembre 2024, non avendo la Cina provveduto atrasmettere la domanda di estradizione, tale epilogo è tuttavia occorso quando, da tempo,era stata revocata la misura restrittiva della libertà personale dell’estradando, nei cuiconfronti la misura degli arresti domiciliari era stata revocata fin dal 26 luglio 2024.Alla luce di quanto esposto, appare incongruente l’invocata giurisprudenza dellaCorte EDU Liu c. [OSCURATO:PERSONA] del 2022 e della successiva giurisprudenza di legittimità, con laquale si confronta, pur succintamente, l’ordinanza impugnata, che pur hanno riguardato iltema dell’estradizione passiva verso la Cina.[OSCURATO:PERSONA] rammenta che «In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta siaavanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], sussiste il rischio concreto, evidenziato daCorte EDU, 06/10/2022, Liu c. [OSCURATO:PERSONA], di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti,in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni deidiritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità,da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni deisoggetti ristretti nei centri di detenzione.» (Sez. 6, n. 21125 del 01/03/2023, Rv. 284624-01). La decisione afferisce al diverso caso di procedura per la consegna, nel cuiambito la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento della Corte di appello che avevadisposto la consegna dell’estradando verso la Cina, alla luce dei principi affermati dallaCorte EDU nella ricordata sentenza Liu c. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la procedura di consegnapostulava la valutazione del generale rischio di trattamento inumano o degradante, cui, nelPaese richiedente, l’estradando potrebbe essere sottoposto, evidenziati indici fattuali idoneia restituire un quadro a tale fine univoco. Ciò premesso, deve essere precisato che, diversamente dalla fattispecie oggettodella decisione della Sezione Sesta, in cui la Cina aveva trasmesso la domanda diestradizione, nel caso che ci occupa la procedura estradizionale e la correlata applicazionedella misura ha riguardato la sola fase provvisoria, ai sensi degli artt. 715, 716 cod. proc.pen., non essendo mai seguita alcuna richiesta estradizionale da parte della Cina. Ne è disceso che, nel rispetto del Trattato di estradizione, a seguito del mancatoinoltro della domanda di estradizione nel termine di trenta giorni previsto dallo stessoTrattato, la misura applicata, al fine di garantire la consegna, in via provvisoria, è statarevocata in conformità all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. e, come si è sottolineato, in unmomento ampiamente anteriore a quello in cui è stata pronuncia la sentenza di non luogo aprovvedere sull’estradizione. Ne deriva che, con riferimento al caso di specie, non vengono in gioco i principiespressi da Sez. 6, n. 21125 del 2023, cit., né dalla Corte EDU, alla luce del rilievo che, inquella fase procedurale, alla Corte di appello non era dato, sulla base degli elementi presentiin atti, procedere a quella delibazione, altrimenti fondamentale, circa la sussistenzadell’elemento ostativo alla estradizione della general violence. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con imotivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamenteesplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dellaricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dallaparte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886;Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024,Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n.27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per lespese in favore del ministero resistente.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]