CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 1969
Cassazione n. 22292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1969 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1984 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1990 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1965 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1978 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1995 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1975 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAfissata la trattazione con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte dei difensori: - avv. [OSCURATO:PERSONA], per BONACCORSO e ERROUICHAQ, che insiste nei ricorsi; - avv. [OSCURATO:PERSONA], per TRICOMI, che insiste nel ricorso; - avv. [OSCURATO:PERSONA]', per OLIVIERI, che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 7 aprile 2021, ha: - confermato la declaratoria di responsabilità di CHERKAOUI Abderrahim per il reato di associazione per delinquere, con il ruolo di capo, finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di vari reati di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 (capi 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 17, 18), nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 6), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 21.400 di multa; - confermato la declaratoria dì responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim per il reato di associazione per delinquere, con il ruolo di capo, finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 23), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di vari reati di concorso nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina attraverso l'ingresso illegale mediante l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1), della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 20 e 21), nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 22), e, così riqualificato in appello, nel concorso del favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 24), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni tre e mesi due di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di ERROUICHAQ Yassine per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19 e capo 23), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di vari reati di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 5, 10, 11, 12, 13 e 21), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 6.400 di multa; - confermato la declaratoria di responsabilità di BONACCORSO Laura per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di due reati di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 4 e 5), nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 6), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 4.960 di multa; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Habib per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 6), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni uno e mesi sei di reclusione; - assolto OLIVIERI Angela dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari, nonché del reato di falso, attraverso l'organizzazione di matrimoni fittizi al fine di ottenere il permesso la carta di soggiorno, ex art. 416 cod. pen. (capo 19), confermando la declaratoria di responsabilità per il concorso nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 7), e di concorso in falso ideologico aggravato per avere indotto il rilascio del permesso di soggiorno al fittizio coniuge, ex artt. 110, 48 e 479, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (capo 8), riducendo il trattamento sanzionatorio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.400 di multa; - confermato la declaratoria di responsabilità di TRICOMI Alessandro per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, nonché di concorso nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina attraverso l'ingresso illegale mediante l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1), e di concorso in falso ideologico aggravato per avere indotto il rilascio del permesso di soggiorno al fittizio coniuge, ex artt. 110, 48 e 479, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (capo 2), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni cinque e mesi cinque di reclusione ed euro 17.600 di multa. 2. Ricorrono, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati CHERKAOUI Abderrahim, [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim, ERROUICHAQ Yassine, BONACCORSO Laura, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], OLIVIER' Angela e TRICOMI Alessandro. 3. CHERKAOUI Abderrahim, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 3.1. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., 416 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il delitto associativo (capo 23): manca l'accertamento del contributo associativo, avendo l'imputato agito singolarmente o al più in concorso nei reati contestati ai restanti capi di imputazione, in difetto dell'affectio societatis, risultando semmai una relazione sentimentale con una co-imputata (primo motivo); 3.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);3.3. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancanza di motivazione della porzione di pena determinata per ciascuno dei reati satellite (terzo motivo). 4. [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 4.1. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 266, 270, 272, 192 e 533 cod. proc. pen., con riguardo all'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, senza che ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e, comunque perché disposte in mancanza dei presupposti e in carenza delle condizioni di legge. Dalle captazioni, in ogni caso, non è dato comprendere il ruolo assunto dal ricorrente nell'associazione, né tanto meno la sua partecipazione ad essa. Anche l'identificazione dell'imputato nel soggetto denominato "Samir" è incerta (primo motivo); 4.2. - la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); 5. ERROUICHAQ Yassine, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 5.1. il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità: manca l'accertamento del contributo associativo e della commissione dei reati contestati poiché le captazioni si riferiscono a [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim; non risulta affatto che il ricorrente abbia svolto attività di ricerca, convincimento o reclutamento per finti matrimoni, né che egli fosse uno stabile collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim. Mancano in radice riscontri alle intercettazioni. Quanto al matrimonio tra Boucha e Grech risulta piuttosto, dall'intercettazione citata dal giudice di merito, che l'imputato non voleva affatto partecipare (primo motivo); 5.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena base e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). 6. BONACCORSO Laura, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 6.1. - il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il capo 19): manca l'accertamento del contributo associativo e della commissione dei reati contestati; non risulta affatto che la ricorrente abbia svolto attività di ricerca, convincimento o reclutamento per finti matrimoni, né che ella fosse una stabile collaboratrice degli imputati. Mancano in radice riscontri alle intercettazioni. Quanto al matrimonio tra Boucha e Grech, risulta piuttosto che l'imputata non ha fornito alcun contributo (doveva fungere da testimone, ma è stata sostituita). Del resto, il matrimonio tra Papandrea e Najimi non è mai stato celebrato, sicché il fatto non sussiste (primo e secondo motivo); 6.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena base e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il capo 19): manca l'accertamento del contributo associativo e della commissione dei reati contestati; non risulta affatto che il ricorrente abbia svolto attività di ricerca, convincimento o reclutamento per finti matrimoni, né che egli fosse uno stabile collaboratore degli imputati. 8. OLIVIERI Angela, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 8.1. - il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il capo 7) e il capo 8), poiché la fittizietà del matrimonio è stata erroneamente desunta dalle intercettazioni le quali, tuttavia, riguardavano: un altro matrimonio (intercettazione 27 aprile 2017 ore 10:13); un altro matrimonio (intercettazione 27 aprile 2017 ore 11:53). Anche la conversazione tra Venuti e BONACCORSO, nella quale si parla del fatto che "la figlia (OLIVIERI Angela) doveva fare rilasciare il foglio per stranieri ad un uomo diverso da quello che aveva sposato" non è riferibile al matrimonio dell'imputata né la medesima è identificabile per la persona di cui si parla: in ciò consiste l'errore nell'interpretazione nel quale sono incappati i giudici di merito. Mancano, del resto, riscontri all'intercettazione, sicché essa costituisce semmai un singolo indizio: non è stato, infatti, accertato che la coppia non abbia convissuto, mentre la presenza dei coniugi è stata accertata dalla polizia municipale all'atto del riscontro sulla residenza (primo motivo); 8.2. - la violazione di legge anche processuale, in riferimento all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, per non essere stata esclusa l'aggravante dell'uso di documenti falsi per l'ottenimento del permesso di soggiorno di [OSCURATO:PERSONA]; l'aggravante dovrebbe, semmai, riguardare il falso dei documenti necessari nel Regno del Marocco per celebrare il matrimonio in Italia. Il capo di imputazione non chiarisce quali siano i documenti falsi utilizzati; se, secondo l'accusa, si trattasse di quelli contestati al capo 8), non resta che escludere l'aggravante poiché non vi è prova che il matrimonio sia falso (secondo motivo); 8.3. - la violazione di legge anche processuale, in riferimento all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per non essere stata esclusa l'aggravante del fine di profitto, in quanto il presunto guadagno sarebbe semmai stato ricavato dalla madre BONACCORSO (terzo motivo). 9. TRICOMI Alessandro, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 9.1. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il capo 19): manca l'accertamento del contributo associativo e della commissione dei reati contestati; non risulta affatto che il ricorrente abbia aderito alla presunta associazione (primo motivo); 9.2. - il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena (secondo e terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di CHERKAOUI Abderrahim, ERROUICHAQ Yassine, BONACCORSO Laura ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim, OLIVIERI Angela e TRICOMI Alessandro sono inammissibili, ciò non di meno la sentenza va annullata sulla circostanza aggravante dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, cui consegue il giudizio di rinvio per la determinazione della pena. 2. Sono inammissibili i motivi di ricorso sulle intercettazioni. 2.1. Anzitutto, sono inammissibili, perché del tutto avulse dal contesto processuale, le doglianze mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim sulla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni: il ricorso, come già l'appello, sciorina in modo magmatico e disarticolato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza contestualizzare detti riferimenti a specifici atti, che non vengono neppure indicati. È manifestamente infondata la censura relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nell'ambito di un diverso procedimento in considerazione della mancata indicazione degli atti di cui si tratta e della ricostruzione dell'iter procedimentale che costituisce il presupposto dell'asserita diversità di procedimento. 2.2. L'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim nonché di quelli proposti dagli altri imputati concerne, altresì, le censure mosse al criterio probatorio seguito dai giudici di merito con riguardo alle intercettazioni di conversazioni. Il motivo che si appunta sulle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica non è consentito poiché in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. La portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, mentre i ricorsi si limitano a non convenire sull'interpretazione proposta. Del resto, il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai principi espressi in sede di legittimità, ribaditi nella sentenza delle Sezioni Unite Sebbar nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv.218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 25181). In particolare, si è affermato che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (in questo senso, si veda Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747). Con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni operate tra soggetti diversi dall'imputato i quali riferiscono di notizie apprese da terzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042). Con riguardo, invece, alle intercettazioni operate tra soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti appresi nel contesto associativo, si è affermato che «gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509). Sul punto, i ricorsi sono generici perché si limitano a contestare il significato delle intercettazioni e la convergenza di esse con altri specifici elementi di prova. 3. Sono inammissibili i motivi di ricorso sulla responsabilità proposti nell'interesse di CHERKAOUI Abderrahim, [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim, ERROUICHAQYassine, BONACCORSO Laura, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], OLIVIERI Angela e TRICOMI Alessandro. 3.1. L'esistenza dell'associazione, la partecipazione degli associati e i singoli ruoli loro attribuiti con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito sulla base degli elementi probatori utilizzabili in ragione del rito scelto, non sono criticati in modo specifico; i ricorsi ripetono, in larga parte, i motivi di appello ai quali è stata data ampia e specifica risposta. Le censure che pretendono di svalutare, ai fini del reato associativo, le accertate condotte di favoreggiamento dell'immigrazione sono illogiche e generiche poiché i giudici di merito hanno rappresentato, con solido aggancio alle risultanze probatorie, la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminale, realizzatosi mediante la commissione di alcuni reati scopo. I motivi di ricorso, comuni a tutti gli imputati, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non sono consentiti in sede di legittimità perché essi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944. 4. Il secondo motivo di ricorso di OLIVIERI Angela, che riguarda la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, è infondato; non di meno la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto. Ad analoga pronuncia si deve pervenire, pur in assenza di ricorso, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim e TRICOMI Alessandro. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».Ciò determina l'annullamento della decisione impugnata riguardo a detta aggravante che va eliminata. L'aggravante in questione è contestata e ritenuta nei reati individuati come più gravi per le posizioni dei tre imputati (OLIVIERI, capo 7; [OSCURATO:PERSONA], capo 1; TRICOMI, capo 1); l'eliminazione dell'aggravante riporta la pena alla forbice edittale indicata nel comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, sicché, indipendentemente da quanto si dirà sulle circostanze attenuanti generiche, che sono state escluse per [OSCURATO:PERSONA] e TRICOMI con una motivazione che non presenta vizi, la pena va rideterminata per ciascuno degli imputati a cura del giudice di merito, dovendosi individuare il reato più grave e rideterminare il trattamento sanzionatorio. 5. È inammissibile, invece, il terzo motivo di ricorso di OLIVIERI che riguarda la circostanza aggravante dell'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. La deduzione difensiva, che fa leva sulla presunta circostanza che il guadagno sarebbe semmai stato ricavato dalla madre dell'imputata (BONACCORSO), è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità» (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 - 02). L'incontestata valutazione dei giudici di merito, compiuta sulla base delle risultanze captative, ha portato ad accertare l'effettivo conseguimento di un profitto per le pratiche illegali, finalizzate all'immigrazione clandestina, poste in essere mediante i matrimoni fittizi proprio dall'imputata che, nell'ambito del contesto associativo del quale faceva pure parte la madre, ha essa stessa sposato un perfetto estraneo in Marocco e si è adoperata, nell'ambito del compenso da questi corrisposto all'organizzazione, per fargli ottenere il permesso di soggiorno.6. Sono inammissibili i motivi di ricorso, comuni agli imputati CHERKAOUI Abderrahim, [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim, ERROUICHAQ Yassine, BONACCORSO Laura, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e TRICOMI Alessandro, sulle circostanze attenuanti generiche, e sul trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla porzione di pena per i reati satellite della riconosciuta continuazione. 6.1. Il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 6.2. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato il quale ha valorizzato la gravità della condotta, la durata di essa, l'intensità dell'elemento psicologico, il movente e tutti gli elementi concernenti la personalità dell'imputato che sono stati valutati alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. 6.3. Anche il motivo di ricorso che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 13 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento. 7. All'inammissibilità del ricorso di CHERKAOUI Abderrahim, ERROUICHAQ Yassine, BONACCORSO Laura ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Abderrahim, OLIVIER' Angela e TRICOMI Alessandro, limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, che elimina, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibili nel resto i