CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della tesi difensiva sull'uso di gruppo, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La tesi dell'uso di gruppo non è stata prospettata dall'imputato nelle dichiarazioni rese né dall'acquirente. Deve ribadirsi l'orientamento secondo cui ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra opposte versioni, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificarne l'attendibilità, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece, come nel caso in esame, una mera prospettazione da parte del suo difensore (Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016, dep. 2017, A., Rv. 270123-01). Il secondo motivo, sulla recidiva, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La sussistenza deila recidiva è stata ritenuta correttamente in diritto e con motivazione immune da vizi logici in base ai reiterati precedenti penali, anche specifici, ed al giudizio di pericolosità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Rmmende. Così deciso il 1 d