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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42213/2021

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare e di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Eurofin s.r.I., fallita nel corso del 2003.

In parziale riforma della pronunzikdi primo grado la Corte territoriale ha invece escluso la recidiva reiterata e specifica originariamente

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, eccependo la sopravvenuta prescrizione dei reati anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata in ragione dell'intervenuta esclusione della recidiva statuita dal giudice dell'appello.

Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla violazione delle regole di valutazione della prova in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il secondo motivo di ricorso è invero inammissibile, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente indicato gli elementi dai quali la Corte ha logicamente attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della fallita - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

3. Parzialmente fondata è invece l'eccezione di prescrizione proposta con il primo motivo. 3.1 Deve anzitutto ritenersi pacifico che„ per quanto riguarda i reati di bancarotta documentale e patrimoniale prefallimentare r il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla data del fallimento della società, ossia il 29 luglio 2003, mentre, per quanto riguarda le condotte di bancarotta patrimoniale postfallinnentare, le singole condotte sono state realizzate tra il 15 settembre 2003 ed il 13 ottobre 2004, date che hanno segnato il momento consumativo del reato in riferimento a tali condotte e quello iniziale del termine prescrizionale. 3.2 Ciò premesso deve rilevarsi che tutti i reati sono stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della

I. n. 251/2005 e che la sentenza di primo grado è stata pronunziata solo il 24 ottobre 2018, potendo dunque trovare applicazione il regolamento intertemporale stabilito dalla prima parte dell'art. 10 comma 3 della legge citata.

Come ricordato nel ricorso, la Corte territoriale ha escluso la recidiva reiterata e qualificata in precedenza contestata e riconosciuta dal giudice di primo grado, talchè della stessa non può più tenersi conto ai fini dell'individuazione della disciplina più favorevole tra quelle previste, rispettivamente, nel testo previgente e in quello in vigore degli artt. 157 e ss. c.p. 3.3 Non di meno va rilevato che è stata contestata e poi riconosciuta in entrambi i gradi di merito l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 comma 1 legge fall., mentre all'imputato sono state negate le attenuanti generiche o qualsiasi altra attenuante.

Ne consegue che il regime prescrizionale più favorevole deve ritenersi quello previsto dalla nuova formulazione degli articoli sopra citati del codice penale, alla luce della quale il termine massimo di prescrizione è di 18 anni e 9 mesi.

E' dunque evidente che tale termine, in riferimento ai fatti di bancarotta patrimoniale per cui è intervenuta condanna, non era ancora maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata e nemmeno può ritenersi decorso alla data odierna, compiendosi, in riferimento ai fatti più risalenti e cioè quelli di bancarotta prefallimentare, al più presto il prossimo 29 aprile 2022. 3.4 A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per il reato di bancarotta documentale.

La menzionata aggravante del danno di rilevante gravità, infatti, è stata contestata e comunque ritenuta con esclusivo riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale e non si "trasmette" dunque all'altro reato attraverso l'istituto della continuazione fallimentare pure applicato nel caso di specie, posto che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengono unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. (Sez.

U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665).

Il termine di prescrizione per ognuno di essi deve conseguentemente essere calcolato in maniera autonoma, il che nel caso di specie significa l'impossibilità di computare nel medesimo, per la bancarotta documentale, l'aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell'art. 219 legge fall. (rimanendo invece ininfluente nello stesso computo quella prevista dal già citato comma secondo n.1, posto che trattasi di aggravante ordinaria). 3.4 Sempre applicando la disciplina più favorevole, ossia quella vigente, il termine massimo è in questo caso di 12 anni e 6 mesi, ampiamente maturato già prima della pronunzia della sentenza impugnata e, pervero, anche di quella di primo grado.

Il reato di bancarotta documentale si è dunque estinto per l'intervenuta prescrizione e la sentenza, limitatamente a tale capo, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio per tale motivo e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere e en I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare e di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Eurofin s.r.I., fallita nel corso del 2003. In parziale riforma della pronunzikdi primo grado la Corte territoriale ha invece escluso la recidiva reiterata e specifica originariamente 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, eccependo la sopravvenuta prescrizione dei reati anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata in ragione dell'intervenuta esclusione della recidiva statuita dal giudice dell'appello. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla violazione delle regole di valutazione della prova in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il secondo motivo di ricorso è invero inammissibile, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente indicato gli elementi dai quali la Corte ha logicamente attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della fallita - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 3. Parzialmente fondata è invece l'eccezione di prescrizione proposta con il primo motivo. 3.1 Deve anzitutto ritenersi pacifico che„ per quanto riguarda i reati di bancarotta documentale e patrimoniale prefallimentare r il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla data del fallimento della società, ossia il 29 luglio 2003, mentre, per quanto riguarda le condotte di bancarotta patrimoniale postfallinnentare, le singole condotte sono state realizzate tra il 15 settembre 2003 ed il 13 ottobre 2004, date che hanno segnato il momento consumativo del reato in riferimento a tali condotte e quello iniziale del termine prescrizionale. 3.2 Ciò premesso deve rilevarsi che tutti i reati sono stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 251/2005 e che la sentenza di primo grado è stata pronunziata solo il 24 ottobre 2018, potendo dunque trovare applicazione il regolamento intertemporale stabilito dalla prima parte dell'art. 10 comma 3 della legge citata. Come ricordato nel ricorso, la Corte territoriale ha escluso la recidiva reiterata e qualificata in precedenza contestata e riconosciuta dal giudice di primo grado, talchè della stessa non può più tenersi conto ai fini dell'individuazione della disciplina più favorevole tra quelle previste, rispettivamente, nel testo previgente e in quello in vigore degli artt. 157 e ss. c.p. 3.3 Non di meno va rilevato che è stata contestata e poi riconosciuta in entrambi i gradi di merito l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 comma 1 legge fall., mentre all'imputato sono state negate le attenuanti generiche o qualsiasi altra attenuante. Ne consegue che il regime prescrizionale più favorevole deve ritenersi quello previsto dalla nuova formulazione degli articoli sopra citati del codice penale, alla luce della quale il termine massimo di prescrizione è di 18 anni e 9 mesi. E' dunque evidente che tale termine, in riferimento ai fatti di bancarotta patrimoniale per cui è intervenuta condanna, non era ancora maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata e nemmeno può ritenersi decorso alla data odierna, compiendosi, in riferimento ai fatti più risalenti e cioè quelli di bancarotta prefallimentare, al più presto il prossimo 29 aprile 2022. 3.4 A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per il reato di bancarotta documentale. La menzionata aggravante del danno di rilevante gravità, infatti, è stata contestata e comunque ritenuta con esclusivo riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale e non si "trasmette" dunque all'altro reato attraverso l'istituto della continuazione fallimentare pure applicato nel caso di specie, posto che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengono unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665). Il termine di prescrizione per ognuno di essi deve conseguentemente essere calcolato in maniera autonoma, il che nel caso di specie significa l'impossibilità di computare nel medesimo, per la bancarotta documentale, l'aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell'art. 219 legge fall. (rimanendo invece ininfluente nello stesso computo quella prevista dal già citato comma secondo n.1, posto che trattasi di aggravante ordinaria). 3.4 Sempre applicando la disciplina più favorevole, ossia quella vigente, il termine massimo è in questo caso di 12 anni e 6 mesi, ampiamente maturato già prima della pronunzia della sentenza impugnata e, pervero, anche di quella di primo grado. Il reato di bancarotta documentale si è dunque estinto per l'intervenuta prescrizione e la sentenza, limitatamente a tale capo, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio per tale motivo e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere e en I
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