CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17923/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e merarneri, riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatarri vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore deL' Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorse versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.