CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 14206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6545/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6545/2024 Numero sezionale 384/2025 Numero di raccolta generale 14206/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.647/2023 depositata il 01/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per Numero registro generale 6545/2024 Numero sezionale 384/2025 Numero di raccolta generale 14206/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6545/2024 Numero sezionale 384/2025 Numero di raccolta generale 14206/2025 Data pubblicazione 28/05/2025