CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 1 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi del 24 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601), la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile soltanto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata; ma, nel caso di specie, si prospettano generici dubbi finalizzati ad un'inammissibile ricostruzione del fatto di reato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'inattendibilità della versione alternativa fornita dall'imputato); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica e di trattamento circostanziale, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto il giudice del merito ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118), ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive (si veda pag. 3 sulla mancanza di prova del coinvolgimento nel reato presupposto e sull'esclusione della particolare tenuità per il valore economico del bene ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13