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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01119/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14800/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Galati, n. 100/c. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 503/2013 , depositata in data 02 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 20/10/2010 la contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n.

TFK010402534 avente ad oggetto la Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES e altro 2005 rideterminazione del reddito complessivo della stessa ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2005; la rettifica originava dalla rivalutazione, operata dall’ufficio, del prezzo di vendita di un terreno edificabile che la contribuente aveva ceduto in data 16 dicembre 2005 sì da determinare, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali, una plusvalenza imponibile, a carico della contribuente, di € 109.799,00, da assoggettare a tassazione separata.

Per l’effetto di detta plusvalenza, l’ufficio determinava una maggiore IRPEF dovuta di € 25.254,00 che, unitamente a interessi, sanzioni e spese di notifica, determinavano debito tributario complessivo di € 32.465,20.

2. Avverso questo avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p.

Avellino, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 441/05/2011, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato.

3. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r della Campania , ove si costituiva anche la contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 503/12/2013 , depositata in data 2 dicembre 201 3, respingeva il gravame dell’ufficio, confermando l’operato del giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente siè costituita con controricorso.

La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022 per la quale la difesa della contribuente ha depositato un certificato di morte della signora [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insussistente la plusvalenza determinata dall'ufficio per l'uguaglianza tra il valore iniziale e quello finale giustificando tale assunto in base alla circostanza secondo cui l'accertamento con adesione relativo al valore iniziale del cespite, pervenuto al la venditrice per successione apertasi il 26 novembre 2003, sarebbe intervenuto in data successiva (ossia 28 settembre 2006) a quella dell'atto di alienazione del 22 dicembre 2005.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.

Nullità della sentenza per motivazione obiettivamente illogica, contraddittoria e perplessa e, quindi, in quanto tale, solo apparente (art, 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo e l’illogicità della motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di escludere la sussistenza di una plusvalenza tassabile nonostante la discordanza tra il valore emerso in sede di accertamento con adesione e quello successivo di vendita.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b e 68, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2727, 2729 e 2697 cod. civ.; nonché dell’art. 51, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) » la ricorrente lamenta la medesima doglianza prospettata nei motivi precedenti sotto il profilo dell’error in iudicando.

2. Tanto premesso, con riferimento al certificato di morte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], va qui rilevato che, nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo(Cass. 29/01/2016, n. 1757).

3. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione perché afferenti entrambi alla valutazione della sussistenza della plusvalenza ai fini degli arrt. 67 e 68 T.U.I.R., sono infondati.

Costituisce dato pacifico il fatto che la contribuente riceveva , per successione ereditaria dalla madre [OSCURATO:PERSONA] deceduta in data 26 novembre 2003, un terreno di m q

4. 600 sito in V olturara I rpina (AV), e che relativamente alla predetta successione l' A genzia delle Entrate- ufficio di Avellino e la contribuente concordavano il valore complessivo del terreno in € 115.000 ,00; in particolare , l'avviso d i rettifica relativo alla successione ereditaria veniva definito con atto di adesione n. prot 3700121.

Ancora, è pacifico che la contribuente cedeva il terreno in questione alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un corrispettivo di € 36.000,00, con atto del 16 dicembre 2015 e che non impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione numero 20051T004561000 con il quale l'ufficio finanziario provvedeva ad elevare il valore di vendita dichiarato dell'atto di vendita pari ad euro 36.000 ad euro 230.000,00; successivamente, l’ufficio finanziario, previo invio del questionario con il quale invitava la contribuente ad esibire atti e documenti relativi alla predetta cessione, notificava a ll a contribuente l'avviso di accertamento impugnato con il quale rideterminava ai fini IRPEF il prezzo di vendita dichiarato pari ad € 36.000,00 in conformità al valore indicato nell'avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, ossia € 230.000,00.

La tesi in diritto della ricorrente risulta infondata iure superveniente.

Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, così dispone: «Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347».

La giurisprudenza di legittimità ha in proposito fissato il seguente principio di diritto, che il Collegio ribadisce ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. - condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti - secondo il quale: «in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria» (Cass. 6 febbraio 2020, n. 2816; Cass. 8 maggio 2019, n. 12131; Cass. 1° ottobre 2018, n. 23719), in quanto «la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo» (Cass. 2 agosto 2017, n. 19227; Cass. 18 aprile 2018, n. 9513; Cass. 17 maggio 2017, n. 12265; Cass. 6 giugno 2016, n. 11543).

Nel caso di specie, né dal ricorso né dalla se ntenza impugnata risulta che vi siano altri elementi indiziari che portino a ritenere che il contribuente abbia effettivamente percepito un corrispettivo superiore a quello pattuito nella compravendita.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le speseseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’ Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquidain € 2.200,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14800/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Galati, n. 100/c. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 503/2013 , depositata in data 02 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 20/10/2010 la contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. TFK010402534 avente ad oggetto la Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES e altro 2005 rideterminazione del reddito complessivo della stessa ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2005; la rettifica originava dalla rivalutazione, operata dall’ufficio, del prezzo di vendita di un terreno edificabile che la contribuente aveva ceduto in data 16 dicembre 2005 sì da determinare, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali, una plusvalenza imponibile, a carico della contribuente, di € 109.799,00, da assoggettare a tassazione separata. Per l’effetto di detta plusvalenza, l’ufficio determinava una maggiore IRPEF dovuta di € 25.254,00 che, unitamente a interessi, sanzioni e spese di notifica, determinavano debito tributario complessivo di € 32.465,20. 2. Avverso questo avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Avellino, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 441/05/2011, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r della Campania , ove si costituiva anche la contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 503/12/2013 , depositata in data 2 dicembre 201 3, respingeva il gravame dell’ufficio, confermando l’operato del giudice di prime cure. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente siè costituita con controricorso. La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022 per la quale la difesa della contribuente ha depositato un certificato di morte della signora [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insussistente la plusvalenza determinata dall'ufficio per l'uguaglianza tra il valore iniziale e quello finale giustificando tale assunto in base alla circostanza secondo cui l'accertamento con adesione relativo al valore iniziale del cespite, pervenuto al la venditrice per successione apertasi il 26 novembre 2003, sarebbe intervenuto in data successiva (ossia 28 settembre 2006) a quella dell'atto di alienazione del 22 dicembre 2005. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. Nullità della sentenza per motivazione obiettivamente illogica, contraddittoria e perplessa e, quindi, in quanto tale, solo apparente (art, 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo e l’illogicità della motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di escludere la sussistenza di una plusvalenza tassabile nonostante la discordanza tra il valore emerso in sede di accertamento con adesione e quello successivo di vendita. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b e 68, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2727, 2729 e 2697 cod. civ.; nonché dell’art. 51, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) » la ricorrente lamenta la medesima doglianza prospettata nei motivi precedenti sotto il profilo dell’error in iudicando. 2. Tanto premesso, con riferimento al certificato di morte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], va qui rilevato che, nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo(Cass. 29/01/2016, n. 1757). 3. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione perché afferenti entrambi alla valutazione della sussistenza della plusvalenza ai fini degli arrt. 67 e 68 T.U.I.R., sono infondati. Costituisce dato pacifico il fatto che la contribuente riceveva , per successione ereditaria dalla madre [OSCURATO:PERSONA] deceduta in data 26 novembre 2003, un terreno di m q 4. 600 sito in V olturara I rpina (AV), e che relativamente alla predetta successione l' A genzia delle Entrate- ufficio di Avellino e la contribuente concordavano il valore complessivo del terreno in € 115.000 ,00; in particolare , l'avviso d i rettifica relativo alla successione ereditaria veniva definito con atto di adesione n. prot 3700121. Ancora, è pacifico che la contribuente cedeva il terreno in questione alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un corrispettivo di € 36.000,00, con atto del 16 dicembre 2015 e che non impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione numero 20051T004561000 con il quale l'ufficio finanziario provvedeva ad elevare il valore di vendita dichiarato dell'atto di vendita pari ad euro 36.000 ad euro 230.000,00; successivamente, l’ufficio finanziario, previo invio del questionario con il quale invitava la contribuente ad esibire atti e documenti relativi alla predetta cessione, notificava a ll a contribuente l'avviso di accertamento impugnato con il quale rideterminava ai fini IRPEF il prezzo di vendita dichiarato pari ad € 36.000,00 in conformità al valore indicato nell'avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, ossia € 230.000,00. La tesi in diritto della ricorrente risulta infondata iure superveniente. Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, così dispone: «Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347». La giurisprudenza di legittimità ha in proposito fissato il seguente principio di diritto, che il Collegio ribadisce ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. - condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti - secondo il quale: «in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria» (Cass. 6 febbraio 2020, n. 2816; Cass. 8 maggio 2019, n. 12131; Cass. 1° ottobre 2018, n. 23719), in quanto «la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo» (Cass. 2 agosto 2017, n. 19227; Cass. 18 aprile 2018, n. 9513; Cass. 17 maggio 2017, n. 12265; Cass. 6 giugno 2016, n. 11543). Nel caso di specie, né dal ricorso né dalla se ntenza impugnata risulta che vi siano altri elementi indiziari che portino a ritenere che il contribuente abbia effettivamente percepito un corrispettivo superiore a quello pattuito nella compravendita. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le speseseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquidain € 2.200,00
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