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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 38867/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, e la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte d'Appello di Roma, decidendo su rinvio di questa Suprema Corte in data 20 novembre 2020, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 3 gennaio 2018 che, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di sei grammi di eroina e quattro grammi di hashish ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Questa Corte aveva annullato la decisione della Corte di appello di Roma del 27 giugno 2019 limitatamente al trattamento sanzionatorio in considerazione dell'omessa motivazione in punto di correttezza dell'applicazione della recidiva contestata.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge con riferimento all'art. 99, quarto comma, cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Nonostante l'intervenuta decisione di questa Corte che aveva rilevato l'erronea applicazione della recidiva contestata sulla base dei soli precedenti penali, la Corte di appello avrebbe nuovamente fatto riferimento ai soli precedenti penali non emergendo dalla lettura del provvedimento quale sia il fondamento della ritenuta maggiore pericolosità in considerazione del lungo tempo trascorso dall'ultimo precedente penale.

Improprio risulterebbe il riferimento alla gravità del delitto contestato che assume rilevanza in ordine all'art. 133 cod. pen. senza poter assume alcuna inferenza sulla valutazione dei presupposti della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte l'applicazione della recidiva facoltativa richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere adempiuto implicitamente, ove però si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130).

È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque essere adempiuto detto obbligo motivazionale per mezzo di argomentazione succinta che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, la Corte territoriale non si è limitata ad effettuare un rinvio ai precedenti penali, ma ha preso in considerazione, oltre al loro numerosissimo numero, la specificità di alcuni di essi rispetto al contestato delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, oltre a tre delitti di evasione; dato messo in rapporto con la particolare valenza costituita dalla condanna per ipotesi che aveva ad oggetto l'illecita detenzione di diversa tipologia di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (hashish e cocaina), evenienza che, complessivamente, ha fatto ritenere che il nuovo episodio costituisse indice di maggiore capacità a delinquere.

I giudici di merito, pertanto, colmando le lacune rilevate da questa Corte, hanno dato conto degli elementi che hanno fatto ritenere, sulla base dell'apprezzato significativo reato ed alla luce dei precedenti specifici del ricorrente, l'evento delittuoso quale indice di una incrementata pericolosità sociale, così rispondendo in maniera fedele, con motivazione logica e priva di aporie, alle ragioni del rinvio.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, e la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'Appello di Roma, decidendo su rinvio di questa Suprema Corte in data 20 novembre 2020, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 3 gennaio 2018 che, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di sei grammi di eroina e quattro grammi di hashish ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Questa Corte aveva annullato la decisione della Corte di appello di Roma del 27 giugno 2019 limitatamente al trattamento sanzionatorio in considerazione dell'omessa motivazione in punto di correttezza dell'applicazione della recidiva contestata. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge con riferimento all'art. 99, quarto comma, cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nonostante l'intervenuta decisione di questa Corte che aveva rilevato l'erronea applicazione della recidiva contestata sulla base dei soli precedenti penali, la Corte di appello avrebbe nuovamente fatto riferimento ai soli precedenti penali non emergendo dalla lettura del provvedimento quale sia il fondamento della ritenuta maggiore pericolosità in considerazione del lungo tempo trascorso dall'ultimo precedente penale. Improprio risulterebbe il riferimento alla gravità del delitto contestato che assume rilevanza in ordine all'art. 133 cod. pen. senza poter assume alcuna inferenza sulla valutazione dei presupposti della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte l'applicazione della recidiva facoltativa richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere adempiuto implicitamente, ove però si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque essere adempiuto detto obbligo motivazionale per mezzo di argomentazione succinta che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, la Corte territoriale non si è limitata ad effettuare un rinvio ai precedenti penali, ma ha preso in considerazione, oltre al loro numerosissimo numero, la specificità di alcuni di essi rispetto al contestato delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, oltre a tre delitti di evasione; dato messo in rapporto con la particolare valenza costituita dalla condanna per ipotesi che aveva ad oggetto l'illecita detenzione di diversa tipologia di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (hashish e cocaina), evenienza che, complessivamente, ha fatto ritenere che il nuovo episodio costituisse indice di maggiore capacità a delinquere. I giudici di merito, pertanto, colmando le lacune rilevate da questa Corte, hanno dato conto degli elementi che hanno fatto ritenere, sulla base dell'apprezzato significativo reato ed alla luce dei precedenti specifici del ricorrente, l'evento delittuoso quale indice di una incrementata pericolosità sociale, così rispondendo in maniera fedele, con motivazione logica e priva di aporie, alle ragioni del rinvio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore
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