CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Messina, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di StellarioBrigandì di rideterminazione della pena irrogata con la sentenza della Corte diappello di Messina, irrevocabile il 18 luglio 2024, previa eliminazione dellarecidiva erroneamente contestata e ritenuta nelle sentenze di merito.A ragione della decisione, la Corte territoriale ha osservato che l’esistenza ono della recidiva costituisse valutazione di merito e, nel caso di specie, si eraformato il giudicato sulla relativa statuizione sulla quale non era possibileincidere in sede esecutiva, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna «assolutaabnormità della sanzione».2. Ricorre per cassazione Brigandì, per mezzo del suo difensore avv.Silvestro e, con unico e articolato motivo, deduce gli artt. 1 cod. pen. e25 Cost. in relazione all’art. 99 cod. pen.Premette che la lettura delle sentenze di merito consente di ritenere che iltrattamento sanzionatorio è stato parametrato avendo riguardo alla pena delreato più grave (ossia quella del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) didodici anni di reclusione, aumentata per effetto della ritenuta recidiva nei limitidell’art. 99, sesto comma, cod. pen., nonché ulteriormente aumentata, ai sensidell’art. 81 cod. pen., per i reati ritenuti unificati per continuazione.Osserva, quindi, che l’aumento di pena per la recidiva integra un’ipotesi dipena illegale perché: i) l’ultima annotazione nel casellario giudiziale (n. 4)riguarda un procedimento definito con messa alla prova superata con esitopositivo che determinando l’estinzione del reato e di ogni altro effetto penale nonrileva ai fini della recidiva; ii) neppure potrebbe rilevare la condanna di cui al n.2) del casellario perché dal passaggio in giudicato della sentenza alla data dicommissione dei reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Messina,irrevocabile il 18 luglio 2024, si era realizzato l’effetto estintivo di cui all’art. 445cod. proc. pen. essendo decorso un quinquennio dall’avvenuta espiazione dellapena; del resto, l’effetto estintivo in parola opera ipso iure e non richiede unaformale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione; iii) residuerebbe la solasentenza di cui al n. 1), con riferimento alla quale si sarebbe realizzatal’estinzione del reato, operante ipso iure e, comunque, anche ove si volesseritenere tale condanna rilevante, essa consentirebbe di ritenere sussistente al piùun’ipotesi di recidiva semplice, alla cui stregua l’aumento di pena avrebbe dovutoessere ben inferiore.Su tali premesse il ricorrente lamenta che, vertendosi in un’ipotesi di penaillegale, il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto e dovuto intervenire sulgiudicato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 18 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto delricorso, non vertendosi in un’ipotesi di pena illegale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.1. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principioespresso in sede di legittimità, che si richiama e riafferma, secondo cui «In sededi incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto,ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui larelativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dellaimpugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge (Sez. 1, n.43268 del 04/07/2018, Nappa, 274532 – 01. Fattispecie relativa all’applicazionedella circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203, confermata, a seguito di specifica impugnazionesul punto, sia in sede di appello che di legittimità, in cui la Corte ha rigettato ilricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respintol'istanza del condannato volta ad espungere dal trattamento sanzionatorio dettaaggravante in quanto introdotta soltanto in epoca successiva alla data dicommissione del reato ascritto).2. Né vale, dunque, fare riferimento – come ha invece fatto il ricorrente –all’ipotesi di pena illegale.Tale – com'è noto – è quella che si colloca al di fuori del sistemasanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere (penedetentive o pecuniarie), per specie (ergastolo, reclusione o arresto per le penedetentiva; quanto alle pene pecuniarie, multa o ammenda) ovvero per quantitàperché in difetto o in eccesso rispetto alla misura stabilita per ciascuna pena siadagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di piùcircostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, e, in presenzadel concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice oppure ailimiti edittali, minimi e massimi fissati, in astratto da ciascuna norma penaleincriminatrice.Si è chiarito che la pena è illegale non quando consegua a una mera erroneaapplicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, allaquale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delleimpugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovverosia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie diquella individuata dal legislatore. Solo all’illegalità della pena, intesa nei precisatitermini restrittivi come un vero e proprio abuso del potere discrezionaleporre rimedio, una volta formatosi il giudicato, il giudice dell'esecuzione che è,infatti, abilitato a intervenire sul trattamento sanzionatorio illegalmente applicatoper ricondurre la sua misura entro i parametri legali, così da attuare il principiocostituzionale della legalità della pena, ma anche quello e della sua adeguatezzanella prospettiva della rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzocomma, Cost. (sugli ampi poteri di intervento attribuiti al giudice dell'esecuzionea partire da Sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01; Sez. U, n.877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez. U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv.265106-01; Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01).Al contrario, ogni violazione delle regole diverse da quelle relative alladeterminazione delle cornici edittali pertinenti al caso dà luogo ad una "penaillegittima", rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.Inoltre, per ciò che qui più interessa, è altrettanto indubitabile chel’eventuale illegalità della pena dev’essere verificata rispetto al fatto così comedefinitivamente accertato e non può muovere da una rivisitazione ovvero dauna ri-manipolazione del fatto stesso, ormai giudicato. L’illegalità della pena sucui il Giudice dell’esecuzione può intervenire è solo quella che accede al fatto,così come qualificato dal giudice di merito.3. Tanto premesso, venendo al caso in esame, il fatto di partecipazione adassociazione finalizzata al narcotraffico è stato accertato con sentenza passata ingiudicato e nei giudizi di impugnazione è stato espressamente devoluto il puntorelativo alla sussistenza della circostanza aggravante qui controversa, la cuisussistenza è stata confermata.Va, pertanto, ritenuta corretta la decisione del Giudice dell’esecuzione che haescluso un suo potere di provvedere a eliminare la circostanza aggravante,trattandosi di questione non concernente i limiti legali della sanzione penale, cherientrava nella cognizione devoluta al giudice dell’impugnazione. L'interventochiesto comporterebbe, infatti, una non consentita sovrapposizione di un nuovo ediverso giudizio di merito su una questione già sottoposta nel processo dicognizione con i mezzi di impugnazione ordinaria e superata con sentenzadivenuta cosa giudicata.4. Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]