CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DIGLI° MATTEA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 settembre 2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta recidiva, per la parte che riguarda [OSCURATO:PERSONA], non è stata mai contestata ed applicata, per cui il ricorso si rivela generico in quanto privo di censura, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la recidiva infraquinquennale applicata è fondata su adeguata motivazione, non censurabile in sede di legittimità, che ha confutato le deduzioni difensive dando conto della mancata resipiscenza e dell'aumentata pericolosità sociale del ricorrente desunta dalla gravità del fatto contestato (detenzione a fini di spaccio di circa 6 kg di marijuana) e dal precedente infraquinquennale, condizioni, queste, che ostano alla disapplicazione della recidiva (cfr. p. 5 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen