CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1962
Cassazione n. 33804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUTORTI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e '(RG 12987-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]_1123 e Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.223, co.2 n.2) e 219 co.1 Legge fallimentare e artt.224 co.1, n.1), 217 co.2 n.2), 219 co.1 Legge fallimentare. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che quella depositata via pec dalla difesa dell'imputato non è una memoria, ma si tratta di una copia del ricorso già in atti. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131bis cod. pen. quanto al reato di bancarotta documentale semplice di cui al capo B) e lamenta la errata quantificazione della pena — è reiterivo quanto al primo aspetto e generico con riferimento al secondo. In particolare, quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., la doglianza è inammissibile in quanto basata su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato che il motivo sul diniego del proscioglimento è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha offerto una motivazione ampia e circostanziata circa le ragioni per cui ha negato il proscioglimento invocato, ragioni che, in definitiva, il ricorso non contrasta adeguatamente, se non riproponendo, come sopra osservato, gli stessi temi la cui portata liberatoria è stata smentita dai Giudici di appello. Considerato che la doglianza circa la dosimetria sanzionatoria è priva della specificazione delle ragioni della ritenuta erroneità della scelta sanzionatoria del giudice di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, in particolare riguardo alla sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento e dell'elemento soggettivo del reato contestato — è inammissibile perché il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M