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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43545/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi oggetto di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e che, pertanto, hanno ricevuto una risposta congrua ed esaustiva in sede di merito in cui sono state disattese con motivazione non censurabile in questa sede perché puntualmente ancorata alle emergenze fattuali e, comunque, corretta in diritto; mentre il primo motivo si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dell'episodio, il secondo motivo si scontra con l'orientamento assolutamente prevalente e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina postula non soltanto il modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., cos.1, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01) su cui la sentenza impugnata ha motivato in termini non sindacabili in questa sede di legittimità (cfr., in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]pOSITATA [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi oggetto di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e che, pertanto, hanno ricevuto una risposta congrua ed esaustiva in sede di merito in cui sono state disattese con motivazione non censurabile in questa sede perché puntualmente ancorata alle emergenze fattuali e, comunque, corretta in diritto; mentre il primo motivo si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dell'episodio, il secondo motivo si scontra con l'orientamento assolutamente prevalente e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina postula non soltanto il modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., cos.1, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01) su cui la sentenza impugnata ha motivato in termini non sindacabili in questa sede di legittimità (cfr., in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]pOSITATA [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 43545/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris