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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 10096/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN 19875-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositatoil 18/02/2021; Ric. 2021 n. 19875 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Firenze, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 - , in relazione alla durata di un procedimento amministrativo innanzi al TAR Toscana, eccessivamente protrattosi.

2. In relazione al decreto n. 123/2020 emesso all’esito di tale procedura dal giudice designato, con il quale veniva riconosciuta al ricorrente la somma di € 3.200,00, la Corte di Appello toscana - in composizione collegiale – rigettava l’opposizione ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001, formulata dal Bartolini, per l’esiguità della liquidazione, il mancato ricorso agli incrementi percentuali (20% per gli anni di eccessiva protezione successivi al terzo; 40% per quelli successivi al settimo) e per la mancata liquidazione degli interessi sulla somma come sopra determinata.

3. Avverso il decreto n. cron. 29/2021 della CA di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, fondato su un solo motivoe illustrato da memoria.

4. Il Ministero ha depositato un atto denominato “controricorso”, che tuttavia è privo delle indicazioni richieste dall’art.366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 2 L. n. 89/2001 – art. 1173 c.c. ” , il ricorrente lamenta l’erroneità del decreto impugnato nel punto Ric. 2021 n. 19875 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -3- in cui non è stata prevista la debenza di interessi sull'importo liquidato, neppure a decorrere dal momento del deposito del provvedimento, sulla scorta della motivazione che lo stesso opponente non aveva formulato domanda di condanna alla corresponsione di interessi e che quindi, in assenza di tale domanda, è stata omessa ogni pronunzia sul punto.

Sulla scorta di precedenti di questo Giudice di legittimità, in assenza di domanda gli interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla pubblicazione del decreto, ossia dalla data della decisione, generandosi tali frutti dal carattere indennitario dell’obbligazione. 2.-Il motivo è fondato .

Come riconosciuto da questa Corte in altre occasioni, l’obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico.

Dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti dellapronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (Cass. nn. 24962/11,18150/11 e 8712/06).

Nello specifico, non risultando richiesti gli interessi, questi non potevano essere concessi dalla data della domanda, ma avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla data del decreto, in forza del carattere indennitario dell’obbligazione (Cass. n. 93/2016).

Ric. 2021 n. 19875 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -4- 3.-Di conseguenza, il decreto impugnato va cassato in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, il Collegio può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., e riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo dalla data del decreto impugnato. 4.- Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrenteche ne ha fatto richiesta.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto nr. cron. 29/21 del 18/02/2021 della Corte di appello di Firenzee, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 comma secondo, parte seconda c.p.c., riconosce gli interessi legali sul quantum liquidato a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo a decorrere dalla data di deposito deldecreto.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 400,00 oltre a euro 50 ,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN 19875-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositatoil 18/02/2021; Ric. 2021 n. 19875 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Firenze, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 - , in relazione alla durata di un procedimento amministrativo innanzi al TAR Toscana, eccessivamente protrattosi. 2. In relazione al decreto n. 123/2020 emesso all’esito di tale procedura dal giudice designato, con il quale veniva riconosciuta al ricorrente la somma di € 3.200,00, la Corte di Appello toscana - in composizione collegiale – rigettava l’opposizione ex art. 5 ter, Legge n. 89/2001, formulata dal Bartolini, per l’esiguità della liquidazione, il mancato ricorso agli incrementi percentuali (20% per gli anni di eccessiva protezione successivi al terzo; 40% per quelli successivi al settimo) e per la mancata liquidazione degli interessi sulla somma come sopra determinata. 3. Avverso il decreto n. cron. 29/2021 della CA di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, fondato su un solo motivoe illustrato da memoria. 4. Il Ministero ha depositato un atto denominato “controricorso”, che tuttavia è privo delle indicazioni richieste dall’art.366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 2 L. n. 89/2001 – art. 1173 c.c. ” , il ricorrente lamenta l’erroneità del decreto impugnato nel punto Ric. 2021 n. 19875 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -3- in cui non è stata prevista la debenza di interessi sull'importo liquidato, neppure a decorrere dal momento del deposito del provvedimento, sulla scorta della motivazione che lo stesso opponente non aveva formulato domanda di condanna alla corresponsione di interessi e che quindi, in assenza di tale domanda, è stata omessa ogni pronunzia sul punto. Sulla scorta di precedenti di questo Giudice di legittimità, in assenza di domanda gli interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla pubblicazione del decreto, ossia dalla data della decisione, generandosi tali frutti dal carattere indennitario dell’obbligazione. 2.-Il motivo è fondato . Come riconosciuto da questa Corte in altre occasioni, l’obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico. Dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti dellapronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (Cass. nn. 24962/11,18150/11 e 8712/06). Nello specifico, non risultando richiesti gli interessi, questi non potevano essere concessi dalla data della domanda, ma avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla data del decreto, in forza del carattere indennitario dell’obbligazione (Cass. n. 93/2016). Ric. 2021 n. 19875 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -4- 3.-Di conseguenza, il decreto impugnato va cassato in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, il Collegio può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., e riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo dalla data del decreto impugnato. 4.- Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrenteche ne ha fatto richiesta. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto nr. cron. 29/21 del 18/02/2021 della Corte di appello di Firenzee, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 comma secondo, parte seconda c.p.c., riconosce gli interessi legali sul quantum liquidato a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo a decorrere dalla data di deposito deldecreto. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 400,00 oltre a euro 50 ,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore d
Decreto Cassazione n. 10096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris