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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07832/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen. commesso il 26 settembre 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto un accendino e due agende); mentre ha rilevato il difetto di querela per il tentativo di furto commesso ai danni di altro soggetto; procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. 3.

Il motivo non è manifestamente infondato, sicché deve essere rilevato che il termine prescrizionale massimo è decorso il 26 marzo 2022, considerato che la recidiva, seppure contestata, non è stata ritenuta dal giudice di merito (cfr. in motivazione Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018) e che non risultano sospensioni.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen. commesso il 26 settembre 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto un accendino e due agende); mentre ha rilevato il difetto di querela per il tentativo di furto commesso ai danni di altro soggetto; procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. 3. Il motivo non è manifestamente infondato, sicché deve essere rilevato che il termine prescrizionale massimo è decorso il 26 marzo 2022, considerato che la recidiva, seppure contestata, non è stata ritenuta dal giudice di merito (cfr. in motivazione Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018) e che non risultano sospensioni. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris