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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46465/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 31 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 7 della Legge n. 386 del 1990, alla pena di mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla recidiva.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 Legge n. 386 del 1990 con riferimento all'elemento soggettivo del reato, vizio di motivazione sul punto, nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione lineare e logica, nonché immune da censure di ogni tipo.

La giuriprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecifìcità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv, 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv, 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Le ulteriori doglianze relative al fatto che i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e, comunque, non rappresenterebbero ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità invocata, esortano alla rivalutazione, in fatto, di circostanze peraltro nemmeno contestate nella motivazione dei giudici di appello.

La sentenza impugnata, invero, correttamente valorizza l'esistenza di precedenti della stessa indole del reato per il quale si procede, in quanto diretti a frustrare le prescrizioni imposte da autorità amministrativa o giudiziaria, ratio decidendi con la quale il ricorso non si confronta specificamente, limitandosi a sottolineare che i precedenti penali sono risalenti nel tempo.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/202 1 Il Presidente I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 31 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 7 della Legge n. 386 del 1990, alla pena di mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla recidiva. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 Legge n. 386 del 1990 con riferimento all'elemento soggettivo del reato, vizio di motivazione sul punto, nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione lineare e logica, nonché immune da censure di ogni tipo. La giuriprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecifìcità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv, 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv, 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Le ulteriori doglianze relative al fatto che i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e, comunque, non rappresenterebbero ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità invocata, esortano alla rivalutazione, in fatto, di circostanze peraltro nemmeno contestate nella motivazione dei giudici di appello. La sentenza impugnata, invero, correttamente valorizza l'esistenza di precedenti della stessa indole del reato per il quale si procede, in quanto diretti a frustrare le prescrizioni imposte da autorità amministrativa o giudiziaria, ratio decidendi con la quale il ricorso non si confronta specificamente, limitandosi a sottolineare che i precedenti penali sono risalenti nel tempo. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/202 1 Il Presidente I
Sentenza Cassazione n. 46465/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris