Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30906/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9699/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma via Crescenzio n. 91 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 146 / 2 /1 3 , pronunciata in data 18 settembre 2013 e pubblicata in data 21 ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: IRPEF- ACCERTAMENTO r.g. n. 9699/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , con distinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, impugnava l’avviso di accertamento per Irpef 2005, quale reddito di partecipazione, notificatole quale erede di [OSCURATO:PERSONA], socio al 90 per cento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nei confronti della quale era stato emesso avviso di accertamento per maggior reddito non impugnato, nonché la cartella di pagamento ad esso conseguente.

La CTP accoglieva i ricorsi sul presupposto che non fosse stato notificato agli eredi l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

2. L’Agenzia delle entrate , Direzione provin ciale di Milano , proponeva appello che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia accoglieva, con la sentenza oggetto di ricorso.

In particolare,la CTR evidenziava che non sussisteva un obbligo di preventiva notifica aisoci dell’avviso contro la società di persone, e che questo, nell’avviso impugnato, era richiamato, ben potendo la ricorrente, erede da molti anni del padre, originario socio, prendere cognizione dell’atto presupposto.

3. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2 9 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7, comma 1, l. 27 luglio2000, n. 212, anche con riferimento all’art. 159, primo comma, cod. proc. civ. e all’art. 5 t.u.i.r., sotto il profilo dell’art. r.g. n. 9699/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ. ; i n particolare , deduce l’erroneità della decisione laddove la CTR ha ritenuto che la sola qualità di socio della società di persone destinataria dell’avviso di accertamento consentisse la conoscibilità di quest’ultimo in capo al socio stesso, mentre l’art. 7 l. n. 212 del 2000 e l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che ove l’avviso faccia riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente questo debba essere ad esso allegato o ne debba essere riportato il contenuto essenziale Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 101 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost., nonché all’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 5 t.u.i.r. e all’ art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973 , evidenziando di aver sempre dedotto, sia in primo grado che in appello, la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio della società e degli altri soci, alla luce del carattere unitario dell’accertamento del reddito nelle società di persone.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento allanovità del motivo di appello dell’ufficio per la violazione dell’art. 5 t.u.i.r.

2. Tenuto conto della circostanza che nel giudizio di primo grado era costituita [OSCURATO:PERSONA], occorre acquisire il fascicolo del giudizio di merito.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9699/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma via Crescenzio n. 91 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 146 / 2 /1 3 , pronunciata in data 18 settembre 2013 e pubblicata in data 21 ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF- ACCERTAMENTO r.g. n. 9699/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , con distinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, impugnava l’avviso di accertamento per Irpef 2005, quale reddito di partecipazione, notificatole quale erede di [OSCURATO:PERSONA], socio al 90 per cento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nei confronti della quale era stato emesso avviso di accertamento per maggior reddito non impugnato, nonché la cartella di pagamento ad esso conseguente. La CTP accoglieva i ricorsi sul presupposto che non fosse stato notificato agli eredi l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 2. L’Agenzia delle entrate , Direzione provin ciale di Milano , proponeva appello che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia accoglieva, con la sentenza oggetto di ricorso. In particolare,la CTR evidenziava che non sussisteva un obbligo di preventiva notifica aisoci dell’avviso contro la società di persone, e che questo, nell’avviso impugnato, era richiamato, ben potendo la ricorrente, erede da molti anni del padre, originario socio, prendere cognizione dell’atto presupposto. 3. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2 9 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7, comma 1, l. 27 luglio2000, n. 212, anche con riferimento all’art. 159, primo comma, cod. proc. civ. e all’art. 5 t.u.i.r., sotto il profilo dell’art. r.g. n. 9699/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ. ; i n particolare , deduce l’erroneità della decisione laddove la CTR ha ritenuto che la sola qualità di socio della società di persone destinataria dell’avviso di accertamento consentisse la conoscibilità di quest’ultimo in capo al socio stesso, mentre l’art. 7 l. n. 212 del 2000 e l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che ove l’avviso faccia riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente questo debba essere ad esso allegato o ne debba essere riportato il contenuto essenziale Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 101 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost., nonché all’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 5 t.u.i.r. e all’ art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973 , evidenziando di aver sempre dedotto, sia in primo grado che in appello, la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio della società e degli altri soci, alla luce del carattere unitario dell’accertamento del reddito nelle società di persone. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento allanovità del motivo di appello dell’ufficio per la violazione dell’art. 5 t.u.i.r. 2. Tenuto conto della circostanza che nel giudizio di primo grado era costituita [OSCURATO:PERSONA], occorre acquisire il fascicolo del giudizio di merito. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione
Sentenza Cassazione n. 30906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris