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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 24991/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vicolo della continuazione i reato di omicidio e gli strumentali delitti in materia di armi, commessi il 10 febbraio 2007, oggetto delle sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 6 ottobre 2014, con i reati di tentato omicidio, ricettazione e violazione leggi armi, oggetto della sentenza delle Corte di appello di Napoli, in data 10 luglio 2019, il 3 maggio 2007 commessi.

Ha invece rigettato l'istanza di applicazione della continuazione tra le violazioni oggetto delle due citate sentenze e gli ulteriori omicidi giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello in data 31 dicembre 2017 e 11 febbraio 2020, già unificati in sede esecutiva.

2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, Scarrone, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen.

Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata, ingiustificatamente discostandosi da quella emessa in data 14 gennaio 2021 - che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti omicidiari oggetto delle sentenze della Corte di assise di appello del 31 gennaio 2017 e del 11 febbraio 2020, valorizzando il dato pacifico della consumazione dei reati nell'ambito della faida tra il clan di appartenenza del ricorrente e quello contrapposto negli anni 2006 e 2007, organizzata per conseguire il predominio criminale nel territorio - abbia attribuito rilevanza decisiva alla distanza temporale trascurando che tutte le condotte delittuose costituivano, per come emerso in sede di cognizione, l'esecuzione diluita nel tempo di un'unica deliberazione progettata con largo anticipo, così da rendere ininfluente il lasso temporale tra un episodio ed un altro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità sollecitando, attraverso la formale denuncia dei vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., apprezzamenti di merito preclusi al giudice della legittimità.

2. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso osservando che i reati oggetto della richiesta di applicazione della continuazione (omicidio e strumentali reati in materia di armi, commessi il 10 febbraio 2007, accertato con la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 6 ottobre 2014 e tentato omicidio commesso il 3 maggio 2007, accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2019 ), per quanto costituenti anch'essi episodi di rappresaglia nell'ambito della faida sanguinaria sviluppatasi nei territori di Ercolano, Torre del Greco e [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006 - 2007 tra il clan Iacomino - Birra ed il clan Ascione - Papale, erano stati commessi da Scarrone ad una distanza temporale, circa tre mesi, ben più consistente di quella che separa i reati già unificati in sede esecutiva con ordinanza in data 14 gennaio 2021 (omicidi giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli in data 31 gennaio 2017 e 11 febbraio 2020).Anche alla luce dell'accertamento contenuto nelle citate sentenze doveva ! escludersi che tutti gli episodi fossero stati ideati sin dal gennaio precedente, quando era stato commesso il primo omicidio, poiché gli obbiettivi da colpire erano stati individuati dì volta in volta quando si concretizzava la necessità di eliminare i rivali senza una precisa preordinazione.

Ha aggiunto che comunque la difesa non aveva allegato elementi di collegamento diversi da quelli, invero generici e non significativi, dell'affiliazione dello Scarrone al clan Iacomino e della persistente rivalità con il can [OSCURATO:PERSONA].

Siffatta motivazione, oltre ad essere plausibile in fatto, è corretta sul piano giuridico non potendo identificarsi l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, Di contro, le censure opposte dal ricorrente prospettano una alternativa lettura degli elementi di fatto già valutati dal provvedimento impugnato e disattesi perché considerati recessivi rispetto al dato pacifico della maggiore distanza temporale fra le violazioni di cui è stata chiesta l'unificazione rispetto a quella che separa le violazioni già riconosciute avvinte dal medesimo disegno criminoso.

3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vicolo della continuazione i reato di omicidio e gli strumentali delitti in materia di armi, commessi il 10 febbraio 2007, oggetto delle sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 6 ottobre 2014, con i reati di tentato omicidio, ricettazione e violazione leggi armi, oggetto della sentenza delle Corte di appello di Napoli, in data 10 luglio 2019, il 3 maggio 2007 commessi. Ha invece rigettato l'istanza di applicazione della continuazione tra le violazioni oggetto delle due citate sentenze e gli ulteriori omicidi giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello in data 31 dicembre 2017 e 11 febbraio 2020, già unificati in sede esecutiva. 2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, Scarrone, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata, ingiustificatamente discostandosi da quella emessa in data 14 gennaio 2021 - che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti omicidiari oggetto delle sentenze della Corte di assise di appello del 31 gennaio 2017 e del 11 febbraio 2020, valorizzando il dato pacifico della consumazione dei reati nell'ambito della faida tra il clan di appartenenza del ricorrente e quello contrapposto negli anni 2006 e 2007, organizzata per conseguire il predominio criminale nel territorio - abbia attribuito rilevanza decisiva alla distanza temporale trascurando che tutte le condotte delittuose costituivano, per come emerso in sede di cognizione, l'esecuzione diluita nel tempo di un'unica deliberazione progettata con largo anticipo, così da rendere ininfluente il lasso temporale tra un episodio ed un altro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità sollecitando, attraverso la formale denuncia dei vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., apprezzamenti di merito preclusi al giudice della legittimità. 2. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso osservando che i reati oggetto della richiesta di applicazione della continuazione (omicidio e strumentali reati in materia di armi, commessi il 10 febbraio 2007, accertato con la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 6 ottobre 2014 e tentato omicidio commesso il 3 maggio 2007, accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2019 ), per quanto costituenti anch'essi episodi di rappresaglia nell'ambito della faida sanguinaria sviluppatasi nei territori di Ercolano, Torre del Greco e [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006 - 2007 tra il clan Iacomino - Birra ed il clan Ascione - Papale, erano stati commessi da Scarrone ad una distanza temporale, circa tre mesi, ben più consistente di quella che separa i reati già unificati in sede esecutiva con ordinanza in data 14 gennaio 2021 (omicidi giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli in data 31 gennaio 2017 e 11 febbraio 2020).Anche alla luce dell'accertamento contenuto nelle citate sentenze doveva ! escludersi che tutti gli episodi fossero stati ideati sin dal gennaio precedente, quando era stato commesso il primo omicidio, poiché gli obbiettivi da colpire erano stati individuati dì volta in volta quando si concretizzava la necessità di eliminare i rivali senza una precisa preordinazione. Ha aggiunto che comunque la difesa non aveva allegato elementi di collegamento diversi da quelli, invero generici e non significativi, dell'affiliazione dello Scarrone al clan Iacomino e della persistente rivalità con il can [OSCURATO:PERSONA]. Siffatta motivazione, oltre ad essere plausibile in fatto, è corretta sul piano giuridico non potendo identificarsi l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, Di contro, le censure opposte dal ricorrente prospettano una alternativa lettura degli elementi di fatto già valutati dal provvedimento impugnato e disattesi perché considerati recessivi rispetto al dato pacifico della maggiore distanza temporale fra le violazioni di cui è stata chiesta l'unificazione rispetto a quella che separa le violazioni già riconosciute avvinte dal medesimo disegno criminoso. 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa