CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32617/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge penale e processuale, sono innanzitutto, concettualmente errati, essendo inammissibili i motivi con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04): la violazione dei parametri di valutazione della prova sono deducibili solo nella misura in cui si risolvano in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; considerato che i motivi, per come formulati, non sono consentiti, poiché pretendono di riproporre in questa sede un terzo grado di giudizio del merito, pur a fronte di una motivazione congrua ed adeguata sulla responsabilità, proponendo letture alternative del materiale probatorio, compito che non può essere richiesto ad una Corte di legittimità, pena la violazione delle regole ordinamentali che ne definiscono i poteri; ritenuto infine che l'unico motivo sul trattamento sanzionatorio sia del tutto generico, poiché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza che, tra pg. 8 e pg. 9, ha indicato l'esercizio della minaccia con la pistola quale fattore tale da elevare la gravità della condotta oltre la soglia della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4, cod. pen.); su tale aspetto, il motivo è silente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3