CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per i reati previsti dall'art.186, commi 2, lett.c e 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e 635 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e specificamente relative alla configurazione dell'aggravante di avere provocato un incidente dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza. Profilo in ordine al quale il motivo di ricorso si è limitato a richiedere la rinnovazione istruttoria già negata dal giudice di appello, a propria volta in correlazione con gli univoci elementi dedotti dalle dichiarazioni testimoniali della trasportata sull'altro mezzo coinvolto e sulle condizioni dei rispettivi veicoli. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente