CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 00824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6736-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38 SCALA A INT 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2442/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6736/2021 Numero sezionale 10593/2021 Numero di raccolta generale 824/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza del Tribunale di Roma nella controversia promossa, dinanzi al giudice di pace della stessa città, dalla Studio associato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il Tribunale, in riforma della sentenza del giudice di pace, ha accolto la domanda). [OSCURATO:PERSONA] associato ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del medesimo. Il primo motivo, con il quale si censura la sentenza perché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, in quanto convenuto in proprio e non nella qualità di liquidatore della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cui si riferivano i crediti professionali, è inammissibile. Nella sentenza non si menziona minimamente tale questione, né il ricorrente precisa se e come essa fu dedotta nel giudizio d’appello: il che rende, appunto, inammissibile la censura (Cass. n. 20694/2018). Si rileva che, nel controricorso, si eccepisce la inammissibilità del motivo, per la novità della questione. Il secondo motivo è inammissibile. Il creditore aveva limitato la domanda, in origine proposta per l’importo di € 5.874,55, a € 5.000,00 nei limiti della competenza del giudice di pace. Il Tribunale ha riconosciuto che, sulla maggiore pretesa, l’importo di € 1.940,00 non fosse dovuto, in quanto coperto da prescrizione; da qui, secondo il ricorrente, la necessità di contenere la condanna nei limiti della differenza fra l’importo di € 5.000,00 e l’importo coperto da prescrizione. L’assunto non può condividersi. La clausola di contenimento impedisce al giudice di pronunciare condanna oltre i limiti della competenza; essa non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6736/2021 Numero sezionale 10593/2021 Numero di raccolta generale 824/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 comporta, in ipotesi il giudice adito riconosca che una parte della somma non sia dovuta, che la detrazione debba essere operata non sul credito effettivo, ma sul valore che segna il limite di competenza. Infatti, la c.d. clausola di contenimento del petitum nei limiti della competenza del giudice adito non importa rinuncia a maggiori pretese derivanti dal titolo (Cass. n. 3274/1987; n. 3938/1980), ma esaurisce la sua funzione nell’impedire giudice di statuire oltre il limite della propria competenza: nel caso in esame, posto cha la condanna è stata pronunciata entro la somma di € 5.000,00, tale limite non risulta violato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3