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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07045/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo motivo) da precluse censure in sede di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749) e comunque manifestamente infondate (Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430); e (secondo motivo) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4, in ordine alla sussistenza del reato contestato, tenuto conto anche di quanto già accertato in primo grado, cfr., tra tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/0 12022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA] solo DF.PC-7.7.770

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo motivo) da precluse censure in sede di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749) e comunque manifestamente infondate (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430); e (secondo motivo) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4, in ordine alla sussistenza del reato contestato, tenuto conto anche di quanto già accertato in primo grado, cfr., tra tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0 12022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA] solo DF.PC-7.7.770
Sentenza Cassazione n. 07045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris