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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15052/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26845/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente controricorrente sul ricorso incidentale; contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente e ricorrente incidentale; e con Comune di [OSCURATO:PERSONA], intimato; avverso la sentenza n. 98/2017 della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di due terreni, originariamente destinati a bosco e da molti anni locati alla [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione e la gestione di una discarica, che vennero infine espropriati dall’ente pubblico, liquidando una indennità di € 12 per metro quadro, in ragione di un valore stimato in € 4, moltiplicato per il coefficiente 3 previsto dall’art. 13 della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano n. 10/1991 in favore del proprietario che coltiva direttamente l’area espropriata.

Contro la stima, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 venne parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, raddoppiando l’indennizzo (valore unitario al metro quadro di € 8, moltiplicato per il coefficiente n. 3).

Contro la sentenza della Corte d’Appello, il proprietario espropriato propose un primo ricorso per cassazione, al quale la [OSCURATO:PERSONA] replicò con controricorso, nel quale propose, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale.

Questa Corte, con sentenza n. 8313/2015, respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e accolse il ricorso incidentale dell’ente pubblico, affermando in particolare il seguente principio di diritto: «al fine di determinare l’indennità di espropriazione di terreni agricoli, perché non edificabili né edificati, il giusto prezzo da attribuire ai medesimi dev’essere valutato tenendo conto del "tipo di coltura in atto" (L.P.

Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, comma 3, succ. mod.) sulla base delle loro concrete caratteristiche al momento del decreto di stima; pertanto, si devono valutare le possibilità concrete ed effettive di trarre reddito, escludendo quelle astratte e prescindendo dalle pur legittime aspettative del proprietario di utilizzarli per determinati scopi produttivi, seppure abbiano costituito oggetto di un obbligo assunto in via negoziale da terzi, se divenuto concretamente ineseguibile, come accaduto nella fattispecie in esame.».F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 All’esito del giudizio di rinvio, attivato su ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello rigettò l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], confermando l’ammontare dell’indennizzo liquidato dall’ente pubblico, pari ad € 4 al metro quadro, sempre moltiplicati per il coefficiente 3, per un totale di €

197.520. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale, al quale il ricorrente principale ha reagito con controricorso ai sensi dell’art. 371, comma 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: omessa considerazione delle diverse caratteristiche di ciascuno dei due terreni espropriati (p.f. 301/1 e p.f. 302 C.C.

Sciaves) alla data del 5.5.2005, in base a motivazione palesemente viziata (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

Il motivo è volto a contestare quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello – dato atto del pacifico F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 esaurimento della discarica realizzata, in forza di un contratto di locazione risalente al 1986, su uno dei due mappali e su parte dell’altro – ha ritenuto di poter considerare «vicina all’esaurimento», all’epoca dell’espropriazione (2005), anche la discarica estesa, in forza di un secondo contratto di locazione stipulato nel 1994, sulla parte residua del secondo mappale, corrispondente a un’area di m.q. 6.000.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché in realtà non si prospetta una violazione o una falsa applicazione della norma secondo cui l’indennizzo deve essere parametrato al «giusto prezzo» del bene espropriato, ma piuttosto un accertamento del fatto non condiviso dalla parte e di cui si pretende un riesame in sede di legittimità.

In particolare, il ricorrente propone un criterio diverso per la stima di (una parte di) uno dei due terreni espropriati, basato sulla valorizzazione di una ritenuta residua possibilità di sfruttamento di quell’area come discarica.

Non è dunque in discussione il principio per cui l’indennizzo deve essere parametrato al «giusto prezzo», ma soltanto il modo più appropriato per accertare tale valore.

Accertamento che la Corte d’Appello ha effettuato sulla base degli elementi esposti in una esplicita motivazione, la cui eventuale insufficienza, quand’anche sussistente, non sarebbe censurabile in sede di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: omessa disapplicazione dei valori massimi e minimi di cui alle tabelle della commissione estimatrice provinciale, in base a motivazione palesemente erronea (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

Il ricorrente concentra qui l’attenzione su quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello – nel ritenere legittima, alla luce della sentenza n. 90/2016 della Corte costituzionale (sentenza che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’invocato art. 8, comma 3), l’applicazione di un valore rientrante tra i minimi e i massimi previsti nelle tabelle predisposte dall’apposita commissione provinciale – ha evidenziato l’assenza di «elementi che permettano di ritenere viziata la formazione delle tabelle da parte della commissione».

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, ancora una volta, il giudice a quo non ha messo in discussione il principio dell’indennizzo parametrato al «giusto prezzo» dei beni espropriati, ma si è limitato a constatare che il giusto prezzo non era in contraddizione con i limiti di valore indicati nelle tabelle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte d’Appello, in altri termini, non ha applicato le tabelle ritenendole valide e prevalenti, in quanto regolarmente formate, a prescindere dal rispetto al criterio del «giusto prezzo» – nel che si sarebbe potuta ravvisare la violazione di legge interpretata secondo l’indicazione della sentenza della Corte costituzionale – ma si è limitata a constatare la coerenza tra il giusto prezzo, autonomamente accertato tramite valutazione critica delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, e i valori indicati nelle tabelle.

3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: negato riconoscimento della non applicabilità – al caso in esame – della normativa sopravvenuta in materia di limitazioni alla possibilità di uso dei terreni già adibiti a discarica (DPGP di Bolzano n. 45 d.d. 26.9.2005 – emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in base ad omessa motivazione; Violazione e/o falsa applicazione disapplicazione del DPGP di Bolzano n. 45 d.d. 26.9.2005 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». 3.1 Il terzo motivo va trattato unitamente al quarto, con F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.2. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili, perché la rilevanza, nel caso di specie, della normativa che pone stringenti limiti all’uso agricolo dei terreni già adibiti a discarica (rilevanza ai fini della stima del «giusto prezzo» dei terreni assoggettati a quei limiti, nonostante l’impegno contrattuale a ripristinarli ad uso agricolo, assunto in epoca anteriore all’entrata in vigore delle relative norme di origine eurounitaria) è già stata affermata nella sentenza n. 8313/2015 di questa Corte, costituendo quindi un giudicato interno che non avrebbe certo potuto essere rimesso in discussione dalla Corte d’Appello nel giudizio in fase di rinvio.

4. Vengono quindi in esame i due motivi posti a sostegno del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], che invece sono entrambi fondati.

4.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «falsa applicazione e/o violazione degli artt. 8, comma 3, 13, comma 1, e 14 della legge n. 10/1991 della [OSCURATO:PERSONA], nella formulazione applicabile ratione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si lamenta il contrasto tra quanto statuito nella citata sentenza n. 8313/2015 di questa Corte e l’applicazione del coefficiente di moltiplicazione 3 ribadito nella sentenza emessa in sede di rinvio.

4.1.1. In effetti, con la sentenza n. 8313/2015, venne respinto il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e venne accolto per intero il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo era articolato in tre motivi, il terzo dei quali era volto a contestare proprio il presupposto della triplicazione dell’indennizzo rispetto al valore di stima, di cui all’art. 13 della legge provinciale.

È vero che il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 8313/2015 è riferito soltanto alla questione della rilevanza della limitata utilizzabilità dei terreni ad uso agricolo e della parallela irrilevanza dell’impegno contrattuale dell’ente pubblico a riadattare a quell’uso i terreni; tuttavia, ciò non toglie che nella motivazione compare un esplicito cenno alla non spettanza della triplicazione (come rilevato dalla stessa Corte d’Appello) e che dal dispositivo risulta inequivocabilmente l’accoglimento integrale del ricorso incidentale, senza limitazione ad alcuni soltanto dei suoi motivi.

4.1.2. La Corte d’Appello non avrebbe pertanto potuto ribadire la triplicazione sulla base di una ritenuta insufficienza della motivazione sul punto nella sentenza della Corte di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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E tale stringente vincolo era da intendersi ormai prevalente su qualsiasi nuova considerazione riguardante lo sviluppo del contraddittorio nel primo giudizio di merito sull’opposizione alla stima.

4.1.3. Il primo motivo di ricorso incidentale è formalmente impreciso nell’intestazione, perché denuncia la violazione delle norme di diritto sostanziale contenute nella legge provinciale, mentre si tratta in questo caso di nullità della sentenza per violazione della norma processuale che vincolava il giudice del rinvio alla statuizione della Corte di Cassazione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; v.

Cass. ord. n. 6344/2019; Cass. n. 6461/2005).

Tuttavia, l’errore formale è emendabile d’ufficio, e non è quindi d’ostacolo all’accoglimento del ricorso, posto che nell’esposizione del motivo viene chiaramente rilevato il «palese contrasto con il principio indicato nella sentenza di codesta Corte n. 8313/2015 … ove … si è chiarito che la maggiorazione di cui al citato art. 13, comma 1, appare “ingiustificata” nella questione de qua» (nel senso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, nonostante l’errata indicazione del tipo di motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., purché sia comunque chiaramente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Cass.

S.U. n. 17931/2013, alla quale sono seguite numerose decisioni conformi, tra le quali Cass. n. 24553/2013, Cass. ord. n. 4036/2014; Cass.25386/2015; Cass. 242472016; Cass. ord. n. 4289/2018; Cass. ord. n. 10862/2018).

4.2. Il secondo motivo di appello incidentale denuncia «falsa applicazione e/o violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese di lite» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), perché la Corte d’Appello, in sede di rinvio, non ha provveduto a decidere sulle spese di lite relative al primo giudizio di opposizione alla stima.

4.2.1. In quel giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] era stata condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], la cui opposizione alla stima era stata, almeno parzialmente, accolta.

All’esito del giudizio di rinvio, l’opposizione alla stima venne, invece, respinta, sicché la decisione sulle spese di lite, in base al principio di soccombenza, avrebbe dovuto essere ripresa in considerazione, alla luce del ben diverso esito finale del giudizio (sulla necessità che il giudice del rinvio decida sulle spese di lite tenendo conto dell’esito globale del processo e non dell’esito dei singoli gradi, v.

Cass.20289/2015).

4.2.2. La Corte d’Appello ha rilevato che la parte attrice in riassunzione (ovverosia la [OSCURATO:PERSONA]), pur F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.2.3. La conclusione sul punto del giudice a quo è corretta, perché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto da lui ricevuto in esecuzione della prima sentenza di merito avrebbe richiesto una domanda di parte in tal senso.

Ma ciò nulla toglie alla necessità di decidere nuovamente (foss’anche d’ufficio, ma le conclusioni di parte attrice in riassunzione, riportate in sentenza, erano state esplicite nel senso di richiedere la rifusione delle spese «sia del presente grado che di quelli pregressi») sulle spese relative a quel primo giudizio, eventualmente condannando la parte soccombente (non a restituire quanto percepito per le proprie spese legali, ma) a rifondere le spese sostenute dalla parte vittoriosa, previa la loro liquidazione giudiziale.

4.2.4. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è pertanto fondato e deve essere accolto, non essendo d’ostacolo – ancora una volta – l’erronea sussunzione del vizio nel n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., invece che, come sarebbe stato corretto, nel n. 4 del medesimo comma, trattandosi di violazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della legge processuale che imponeva una nuova decisione sulle spese di lite.

5. L’accoglimento dei due motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, per una nuova decisione di merito; rinvio che si rende necessario, non tanto per la rideterminazione dell’indennità di esproprio (per la quale è ormai sufficiente un’operazione matematica), quanto per la decisione sulle spese di lite del primo giudizio di opposizione alla stima e per l’eventuale relativa liquidazione.

6. Viene quindi rinviata al giudice del merito anche la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26845/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente controricorrente sul ricorso incidentale; contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente e ricorrente incidentale; e con Comune di [OSCURATO:PERSONA], intimato; avverso la sentenza n. 98/2017 della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di due terreni, originariamente destinati a bosco e da molti anni locati alla [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione e la gestione di una discarica, che vennero infine espropriati dall’ente pubblico, liquidando una indennità di € 12 per metro quadro, in ragione di un valore stimato in € 4, moltiplicato per il coefficiente 3 previsto dall’art. 13 della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano n. 10/1991 in favore del proprietario che coltiva direttamente l’area espropriata. Contro la stima, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 venne parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, raddoppiando l’indennizzo (valore unitario al metro quadro di € 8, moltiplicato per il coefficiente n. 3). Contro la sentenza della Corte d’Appello, il proprietario espropriato propose un primo ricorso per cassazione, al quale la [OSCURATO:PERSONA] replicò con controricorso, nel quale propose, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale. Questa Corte, con sentenza n. 8313/2015, respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e accolse il ricorso incidentale dell’ente pubblico, affermando in particolare il seguente principio di diritto: «al fine di determinare l’indennità di espropriazione di terreni agricoli, perché non edificabili né edificati, il giusto prezzo da attribuire ai medesimi dev’essere valutato tenendo conto del "tipo di coltura in atto" (L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, comma 3, succ. mod.) sulla base delle loro concrete caratteristiche al momento del decreto di stima; pertanto, si devono valutare le possibilità concrete ed effettive di trarre reddito, escludendo quelle astratte e prescindendo dalle pur legittime aspettative del proprietario di utilizzarli per determinati scopi produttivi, seppure abbiano costituito oggetto di un obbligo assunto in via negoziale da terzi, se divenuto concretamente ineseguibile, come accaduto nella fattispecie in esame.».F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 All’esito del giudizio di rinvio, attivato su ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello rigettò l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], confermando l’ammontare dell’indennizzo liquidato dall’ente pubblico, pari ad € 4 al metro quadro, sempre moltiplicati per il coefficiente 3, per un totale di € 197.520. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale, al quale il ricorrente principale ha reagito con controricorso ai sensi dell’art. 371, comma 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: omessa considerazione delle diverse caratteristiche di ciascuno dei due terreni espropriati (p.f. 301/1 e p.f. 302 C.C. Sciaves) alla data del 5.5.2005, in base a motivazione palesemente viziata (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Il motivo è volto a contestare quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello – dato atto del pacifico F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 esaurimento della discarica realizzata, in forza di un contratto di locazione risalente al 1986, su uno dei due mappali e su parte dell’altro – ha ritenuto di poter considerare «vicina all’esaurimento», all’epoca dell’espropriazione (2005), anche la discarica estesa, in forza di un secondo contratto di locazione stipulato nel 1994, sulla parte residua del secondo mappale, corrispondente a un’area di m.q. 6.000. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché in realtà non si prospetta una violazione o una falsa applicazione della norma secondo cui l’indennizzo deve essere parametrato al «giusto prezzo» del bene espropriato, ma piuttosto un accertamento del fatto non condiviso dalla parte e di cui si pretende un riesame in sede di legittimità. In particolare, il ricorrente propone un criterio diverso per la stima di (una parte di) uno dei due terreni espropriati, basato sulla valorizzazione di una ritenuta residua possibilità di sfruttamento di quell’area come discarica. Non è dunque in discussione il principio per cui l’indennizzo deve essere parametrato al «giusto prezzo», ma soltanto il modo più appropriato per accertare tale valore. Accertamento che la Corte d’Appello ha effettuato sulla base degli elementi esposti in una esplicita motivazione, la cui eventuale insufficienza, quand’anche sussistente, non sarebbe censurabile in sede di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. 2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: omessa disapplicazione dei valori massimi e minimi di cui alle tabelle della commissione estimatrice provinciale, in base a motivazione palesemente erronea (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Il ricorrente concentra qui l’attenzione su quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello – nel ritenere legittima, alla luce della sentenza n. 90/2016 della Corte costituzionale (sentenza che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’invocato art. 8, comma 3), l’applicazione di un valore rientrante tra i minimi e i massimi previsti nelle tabelle predisposte dall’apposita commissione provinciale – ha evidenziato l’assenza di «elementi che permettano di ritenere viziata la formazione delle tabelle da parte della commissione». 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, ancora una volta, il giudice a quo non ha messo in discussione il principio dell’indennizzo parametrato al «giusto prezzo» dei beni espropriati, ma si è limitato a constatare che il giusto prezzo non era in contraddizione con i limiti di valore indicati nelle tabelle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della commissione provinciale. La Corte d’Appello, in altri termini, non ha applicato le tabelle ritenendole valide e prevalenti, in quanto regolarmente formate, a prescindere dal rispetto al criterio del «giusto prezzo» – nel che si sarebbe potuta ravvisare la violazione di legge interpretata secondo l’indicazione della sentenza della Corte costituzionale – ma si è limitata a constatare la coerenza tra il giusto prezzo, autonomamente accertato tramite valutazione critica delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, e i valori indicati nelle tabelle. 3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: negato riconoscimento della non applicabilità – al caso in esame – della normativa sopravvenuta in materia di limitazioni alla possibilità di uso dei terreni già adibiti a discarica (DPGP di Bolzano n. 45 d.d. 26.9.2005 – emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in base ad omessa motivazione; Violazione e/o falsa applicazione disapplicazione del DPGP di Bolzano n. 45 d.d. 26.9.2005 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». 3.1 Il terzo motivo va trattato unitamente al quarto, con F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 cui il ricorrente denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (applicazione o meno della citata normativa al caso in esame), omesso ovvero insufficiente motivazione sul punto (motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». 3.2. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili, perché la rilevanza, nel caso di specie, della normativa che pone stringenti limiti all’uso agricolo dei terreni già adibiti a discarica (rilevanza ai fini della stima del «giusto prezzo» dei terreni assoggettati a quei limiti, nonostante l’impegno contrattuale a ripristinarli ad uso agricolo, assunto in epoca anteriore all’entrata in vigore delle relative norme di origine eurounitaria) è già stata affermata nella sentenza n. 8313/2015 di questa Corte, costituendo quindi un giudicato interno che non avrebbe certo potuto essere rimesso in discussione dalla Corte d’Appello nel giudizio in fase di rinvio. 4. Vengono quindi in esame i due motivi posti a sostegno del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], che invece sono entrambi fondati. 4.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «falsa applicazione e/o violazione degli artt. 8, comma 3, 13, comma 1, e 14 della legge n. 10/1991 della [OSCURATO:PERSONA], nella formulazione applicabile ratione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 temporis nel caso di specie». Si lamenta il contrasto tra quanto statuito nella citata sentenza n. 8313/2015 di questa Corte e l’applicazione del coefficiente di moltiplicazione 3 ribadito nella sentenza emessa in sede di rinvio. 4.1.1. In effetti, con la sentenza n. 8313/2015, venne respinto il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e venne accolto per intero il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo era articolato in tre motivi, il terzo dei quali era volto a contestare proprio il presupposto della triplicazione dell’indennizzo rispetto al valore di stima, di cui all’art. 13 della legge provinciale. È vero che il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 8313/2015 è riferito soltanto alla questione della rilevanza della limitata utilizzabilità dei terreni ad uso agricolo e della parallela irrilevanza dell’impegno contrattuale dell’ente pubblico a riadattare a quell’uso i terreni; tuttavia, ciò non toglie che nella motivazione compare un esplicito cenno alla non spettanza della triplicazione (come rilevato dalla stessa Corte d’Appello) e che dal dispositivo risulta inequivocabilmente l’accoglimento integrale del ricorso incidentale, senza limitazione ad alcuni soltanto dei suoi motivi. 4.1.2. La Corte d’Appello non avrebbe pertanto potuto ribadire la triplicazione sulla base di una ritenuta insufficienza della motivazione sul punto nella sentenza della Corte di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Cassazione che, in base all’art. 384, comma 2, c.p.c., la vincolava non solo al rispetto del «principio di diritto» ivi esplicitato, ma anche «comunque a quanto statuito dalla Corte». E tale stringente vincolo era da intendersi ormai prevalente su qualsiasi nuova considerazione riguardante lo sviluppo del contraddittorio nel primo giudizio di merito sull’opposizione alla stima. 4.1.3. Il primo motivo di ricorso incidentale è formalmente impreciso nell’intestazione, perché denuncia la violazione delle norme di diritto sostanziale contenute nella legge provinciale, mentre si tratta in questo caso di nullità della sentenza per violazione della norma processuale che vincolava il giudice del rinvio alla statuizione della Corte di Cassazione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; v. Cass. ord. n. 6344/2019; Cass. n. 6461/2005). Tuttavia, l’errore formale è emendabile d’ufficio, e non è quindi d’ostacolo all’accoglimento del ricorso, posto che nell’esposizione del motivo viene chiaramente rilevato il «palese contrasto con il principio indicato nella sentenza di codesta Corte n. 8313/2015 … ove … si è chiarito che la maggiorazione di cui al citato art. 13, comma 1, appare “ingiustificata” nella questione de qua» (nel senso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, nonostante l’errata indicazione del tipo di motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., purché sia comunque chiaramente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 comprensibile il vizio denunciato, v. Cass. S.U. n. 17931/2013, alla quale sono seguite numerose decisioni conformi, tra le quali Cass. n. 24553/2013, Cass. ord. n. 4036/2014; Cass.25386/2015; Cass. 242472016; Cass. ord. n. 4289/2018; Cass. ord. n. 10862/2018). 4.2. Il secondo motivo di appello incidentale denuncia «falsa applicazione e/o violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese di lite» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), perché la Corte d’Appello, in sede di rinvio, non ha provveduto a decidere sulle spese di lite relative al primo giudizio di opposizione alla stima. 4.2.1. In quel giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] era stata condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], la cui opposizione alla stima era stata, almeno parzialmente, accolta. All’esito del giudizio di rinvio, l’opposizione alla stima venne, invece, respinta, sicché la decisione sulle spese di lite, in base al principio di soccombenza, avrebbe dovuto essere ripresa in considerazione, alla luce del ben diverso esito finale del giudizio (sulla necessità che il giudice del rinvio decida sulle spese di lite tenendo conto dell’esito globale del processo e non dell’esito dei singoli gradi, v. Cass.20289/2015). 4.2.2. La Corte d’Appello ha rilevato che la parte attrice in riassunzione (ovverosia la [OSCURATO:PERSONA]), pur F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avendo dichiarato di avere già corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite in base alla condanna contenuta nella prima sentenza, non aveva chiesto la condanna di controparte alla restituzione di quanto versato, traendone la conclusione di nulla poter disporre al riguardo. 4.2.3. La conclusione sul punto del giudice a quo è corretta, perché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto da lui ricevuto in esecuzione della prima sentenza di merito avrebbe richiesto una domanda di parte in tal senso. Ma ciò nulla toglie alla necessità di decidere nuovamente (foss’anche d’ufficio, ma le conclusioni di parte attrice in riassunzione, riportate in sentenza, erano state esplicite nel senso di richiedere la rifusione delle spese «sia del presente grado che di quelli pregressi») sulle spese relative a quel primo giudizio, eventualmente condannando la parte soccombente (non a restituire quanto percepito per le proprie spese legali, ma) a rifondere le spese sostenute dalla parte vittoriosa, previa la loro liquidazione giudiziale. 4.2.4. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è pertanto fondato e deve essere accolto, non essendo d’ostacolo – ancora una volta – l’erronea sussunzione del vizio nel n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., invece che, come sarebbe stato corretto, nel n. 4 del medesimo comma, trattandosi di violazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della legge processuale che imponeva una nuova decisione sulle spese di lite. 5. L’accoglimento dei due motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, per una nuova decisione di merito; rinvio che si rende necessario, non tanto per la rideterminazione dell’indennità di esproprio (per la quale è ormai sufficiente un’operazione matematica), quanto per la decisione sulle spese di lite del primo giudizio di opposizione alla stima e per l’eventuale relativa liquidazione. 6. Viene quindi rinviata al giudice del merito anche la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/
Sentenza Cassazione n. 15052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris