CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12851/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, proposto avverso provvedimento negativo in materia di misure alternative alla detenzione; Atteso che non è ancora sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla scadenza della pena definitiva, fissata per il 24 dicembre 2022; Considerato che, data la rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e nnWCZESBIrtell2sinirneritier della somma di euro 500,00,Ihi J o ,A,z Dr,tx,oi (fkisp, pfuut nèttpori.. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.