Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 43100/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 22/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; iPQ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, decidendo sulla istanza di restituzione avanzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha - tra l'altro - rigettato la domanda rispetto alle pistole ed alle cartucce (di cui al verbale di sequestro del 29 agosto 2021`) perché la confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento penale per la particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, insistendo per l'annullamento del provvedimento nella parte in cui non ha disposto la restituzione delle pistole e delle cartucce.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.240 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per non avere restituito quanto sopra, pur in assenza di una fattispecie incriminatrice che avrebbe imposto la confisca a sensi della disposizione sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso deve essere qualificato come opposizione con la conseguente trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

2. Invero, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del procedimenl:o con decreto di archiviazione, spetta al Giudice per le indagini preliminari in funzione di Giudice dell'esecuzione.

Tale conclusione si fonda sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 263 cod. proc. pen. che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione.

2.1. La suddetta previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato "definito" (ossia non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione.Tale regola si applica anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 01/02/2009, Maniego, Rv. 234036-01).

Appare ispirata al medesimo principio l'affermazione secondo cui, avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, è esperibile esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia (Sez. 6, n. 3282 del 27/09/1995, Bisteris, Rv. 203293-01).

2.2. Diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata anomalia e differenza di trattamento rispetto alla sentenza di proscioglimento.

Occorre, invero, ricordare che, nel procedimento delineato dall'art. 263 c.p.p., contro la decisione del giudice per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per c:assazione, mentre contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista la possibilità di opposizione da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.3.

Di conseguenza, una volta intervenuta la definizione della fase delle indagini preliminari mediante l'adozione del decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione della parte spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 34219 del 24706/2010, Longano, Rv. 248223-01 ; Sez. 3, n. 3170 del 11/10/2000, Maggio, Rv. 217812- 01).

Difatti, il codice di rito (art. 676 cod. proc. pen., comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e, cioè, senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza (Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 18/04/2023, Rv. 284765 - 01).

3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari successivamente al decreto di archiviazione del 4 febbraio 2022 e quindi, per le ragioni sopra esposte, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che esso è suscettibile di opposizione e non già di ricorso per cassazione.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al GIP d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 22/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; iPQ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, decidendo sulla istanza di restituzione avanzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha - tra l'altro - rigettato la domanda rispetto alle pistole ed alle cartucce (di cui al verbale di sequestro del 29 agosto 2021`) perché la confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento penale per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, insistendo per l'annullamento del provvedimento nella parte in cui non ha disposto la restituzione delle pistole e delle cartucce. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.240 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per non avere restituito quanto sopra, pur in assenza di una fattispecie incriminatrice che avrebbe imposto la confisca a sensi della disposizione sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso deve essere qualificato come opposizione con la conseguente trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. 2. Invero, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del procedimenl:o con decreto di archiviazione, spetta al Giudice per le indagini preliminari in funzione di Giudice dell'esecuzione. Tale conclusione si fonda sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 263 cod. proc. pen. che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione. 2.1. La suddetta previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato "definito" (ossia non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione.Tale regola si applica anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 01/02/2009, Maniego, Rv. 234036-01). Appare ispirata al medesimo principio l'affermazione secondo cui, avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, è esperibile esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia (Sez. 6, n. 3282 del 27/09/1995, Bisteris, Rv. 203293-01). 2.2. Diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata anomalia e differenza di trattamento rispetto alla sentenza di proscioglimento. Occorre, invero, ricordare che, nel procedimento delineato dall'art. 263 c.p.p., contro la decisione del giudice per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per c:assazione, mentre contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista la possibilità di opposizione da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.3. Di conseguenza, una volta intervenuta la definizione della fase delle indagini preliminari mediante l'adozione del decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione della parte spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 34219 del 24706/2010, Longano, Rv. 248223-01 ; Sez. 3, n. 3170 del 11/10/2000, Maggio, Rv. 217812- 01). Difatti, il codice di rito (art. 676 cod. proc. pen., comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e, cioè, senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza (Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 18/04/2023, Rv. 284765 - 01). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari successivamente al decreto di archiviazione del 4 febbraio 2022 e quindi, per le ragioni sopra esposte, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che esso è suscettibile di opposizione e non già di ricorso per cassazione.4. Il ricorso, pertanto, deve essere qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al GIP d
Sentenza Cassazione n. 43100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris