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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15508/2026

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esentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026MONTEFUSCO BIANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 519/2020 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata in data 22/05/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partecontroricorrenteCon ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale di Nocera InferiorePaolo Soglia chiedeva che fosse ordinato, in via di urgenza a LuigiMontefusco e [OSCURATO:PERSONA], di consentire l’accesso al loro terreno,ai sensi di quanto previsto dall’art. 843 c.c., per potervi installare unaimpalcatura per poter eseguire opere di manutenzione su parti del suoimmobile non altrimenti raggiungibili.Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata poi in sede di reclamo,il Tribunale autorizzava il ricorrente all’accesso al fondo dei convenuti.Con successivo atto di citazione ritualmente notificato venivaintrodotto il giudizio di merito, nel quale il Soglia proponeva anche unadomanda risarcitoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026Si costituiva nel giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA], mentrerimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].

La convenuta chiedevarevocarsi il provvedimento cautelare concesso al Soglia, rigettarsi lasua domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi lo stesso aripristinare una apertura, asseritamente trasformata in finestra, adarretrare una sopraelevazione sino al rispetto della distanza ex art. 907c.c., rispetto ad una veduta esercitata da un lastrico, a rimuovere unacanna fumaria pericolosa per il fondo [OSCURATO:PERSONA], ad eliminare lostillicidio posto a carico della proprietà della convenuta attraversocanali di gronda e pluviali in esso convogliati, nonché ad eseguire leopere necessarie per garantire la stabilità dell’edificio, minato dalleopere realizzate dall’attore e a risarcire il danno cagionato allaMontefusco.Espletata la C.T.U. sullo stato dei luoghi il Tribunale, con sentenzan. 1467/2010, accoglieva in parte la domanda attrice, condannando iconvenuti a consentire l’accesso al loro fondo per installarvil’impalcatura necessaria per eseguire la manutenzione alla proprietàdel Soglia, ma rigettando la domanda risarcitoria da questi proposta.Accoglieva altresì in parte la domanda riconvenzionale, condannandol’attore a rimuovere la canna fumaria, eliminare lo stillicidio, abbatterela sopraelevazione fino al rispetto della distanza legale e a risarcire ildanno, quantificato in € 1.000.Con la sentenza impugnata, n. 519/2020, la Corte di Appello diSalerno, previo espletamento di una nuova C.T.U., rigettava tantol’appello principale proposto dal Soglia, che quello incidentaleformulato dalla [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di prima istanza.La Corte distrettuale, in particolare, riteneva –quantoall’impugnazione principale– che la sopraelevazione realizzatadall’appellante principale, mediante la modifica del tetto di coperturaNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026della sua proprietà, non rispettasse la distanza di cui all’art. 907 c.c.,calcolata dalle vedute aperte nel muro della proprietà [OSCURATO:PERSONA]; chela C.T.U. esperita in seconde cure avesse confermato lo scolo delleacque meteoriche, dalla terrazza del Soglia, nella proprietàMontefusco, e che la canna fumaria non fosse rispettosa delle distanzepreviste dalla legge e delle prescrizioni dell’art. 32 del regolamentoedilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; ed infine, che la domandarisarcitoria proposta dal Soglia non potesse essere accolta, in difettodella prova del danno asseritamente subito dal medesimo.

Quanto allaimpugnazione incidentale, il giudice di seconde cure affermava che lafinestra contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse, secondo quanto accertatodal C.T.U., preesistente agli interventi realizzati dal Soglia, e che nonsussistesse il danno alla cantina e alle strutture dell’edificio, lamentatodall’appellante incidentale.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione PaoloSoglia, affidandosi a undici motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nel presentegiudizio di legittimità.Con memoria del 12.9.2023 si è costituito per partecontroricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Guerrasio, deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente, in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026ricorso; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte controricorrente, che hainvocato invece il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, va dichiarata la nullità della costituzione delnuovo difensore della parte controricorrente e della successivamemoria dal medesimo depositata.

La causa ha avuto inizio con ildeposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale di NoceraInferiore, in data 26.9.2002, e quindi ben prima del 4.7.2009; diconseguenza, alla stessa si applica la disciplina previgente alla novelladi cui alla legge n. 69 del 2009 e dunque la procura conferita al nuovodifensore, in sostituzione di quello nominato con il ricorso o ilcontroricorso, avrebbe dovuto essere rilasciata con atto autenticatonella firma da un notaio, e non invece con autenticazione della firma acura del difensore, ammessa, invece, per le cause instaurate a partiredalla data sopra indicata (cfr. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 19519del 2024; Sez. 2, Sentenza n. 7975 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 20692 del 2018; Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010;Cass. 26046/2024 pag. 3 motivazione)Venendo all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.832, 907, 2650, 2697, 2699, 2700 c.c., 81, 100, 115 e 116 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe dovuto escludere l’esistenza del diritto di veduta dellaMontefusco, e quindi la sua legittimazione ed interesse ad agire.

Adavviso del ricorrente, infatti, la terrazza dalla quale la Montefuscoasseriva di esercitare la veduta non era di sua proprietà, bensì diproprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] per notar Troiano; di conseguenza, la convenuta nonNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026avrebbe potuto agire, in via riconvenzionale, per invocare la tutela deldiritto di veduta esercitabile dal detto lastrico.Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione degli artt. 161, 61, 112, 115, 116, 323 e 352c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché laCorte distrettuale avrebbe rigettato il motivo di gravame con il qualeera stata contestata la carenza di legittimazione attiva dellaMontefusco, quanto alla domanda riconvenzionale dalla stessaproposta in prime cure, con motivazione meramente apparente.Con il terzo motivo, invece, viene contestata la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., 907 e 2700 c.c., nonché l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.,perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente valutato lerisultanze istruttorie, incorrendo in vizio della motivazione etrascurando di considerare il decisivo profilo dell’assenza della provadella proprietà del lastrico solare in capo alla [OSCURATO:PERSONA].Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.La sentenza impugnata evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato il proprio bene immobile a corpo, nello stato di fatto e didiritto nel quale esso versava ed era posseduto dal suo dante causa, edunque anche con il terrazzo di copertura, raggiungibile soltanto conuna scala di pertinenza esclusiva, compreso, peraltro, nella consistenzacatastale oggetto del trasferimento (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata).Tale valutazione è fondata su riferimenti inidonei, poiché la verificadella proprietà di un immobile va effettuata sulla scorta delle risultanzedei titoli, e non invece (come ha fatto la Corte distrettuale) sulla scortadelle sole risultanze catastali, dello stato dei luoghi accertato dal C.T.U.o del fatto che la vendita sia stata fatta “a corpo”.

L’odierno ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026al riguardo, aveva specificamente contestato che il terrazzo dal qualela [OSCURATO:PERSONA] pretendeva di esercitare il diritto di veduta non leappartenesse, essendo esso di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che neaveva acquistato la proprietà con lo stesso atto a rogito del notarTroiano del 20.4.2001, rep. 51860, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] asostegno della sua pretesa.

Da detto atto, a parere del Soglia,emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la proprietà soltantodi un locale al piano interrato, di tre locali con annessa scala dipertinenza esclusiva al piano terra, di due vani oltre cucina e bagno alprimo piano e di un locale sottotetto al secondo piano, mentre il lastricosolare dell’edificio era stato invece acquistato da [OSCURATO:PERSONA](cfr. pagg. 11 e 12 del ricorso).A questa specifica doglianza il giudice di merito avrebbe dovutofornire una risposta giuridicamente corretta, esaminando il contenutodel titolo di provenienza di cui anzidetto, secondo il principio – a piùriprese affermato da questa Corte – in base al quale “In tema dicompravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobileoggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinanterispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto,ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fattoesclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasicontrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.9215 del 14/05/2004, (Rv. 572882; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n.9896 del 26/04/2010, (Rv. 612576; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3996del 15/02/2017, Rv. 643043).A tale errore di diritto si porrà rimedio in sede di rinvio.Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 36. 669 octies, 700 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026omesso di rilevare, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], la carenza di legittimazionead agire, in quanto il giudizio di merito introdotto dal Soglia, dopo laprima fase cautelare, avrebbe dovuto essere limitato alla sola domandadallo stesso proposta, senza che fosse consentito alla convenuta diestendere il thema decidendi a questioni e profili estranei all’originariadomanda.

Secondo la tesi del ricorrente, infatti, in relazione alledomande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva ilrequisito della necessità del cd. simultaneus processus.Con il quinto motivo, il Soglia lamenta invece l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che ledoglianze della [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto avulse dall’oggetto delladomanda principale formulata dal Soglia.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La domanda proposta dal Soglia ha ad oggetto i rapporti di vicinato,nozione nella quale si inquadrano anche le doglianze sollevate, in viariconvenzionale, dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello haevidenziato che “… il collegamento oggettivo tra la domanda principalee quella riconvenzionale è costituito dall’evidente fatto che la domandariconvenzionale della odierna appellata nasce dallo stesso rapporto chel’attore ha posto a fondamento della sua domanda, collegamentoimplicante l’opportunità del simultaneus processus” (cfr. pag. 8 dellasentenza impugnata).

Alla base della domanda del Soglia, e di quelladella [OSCURATO:PERSONA], vi è in effetti la medesima circostanza di fatto,rappresentata dalla vicinitas dei fondi delle due parti del giudizio.

Lamotivazione della Corte di Appello si sottrae quindi a censura, poiché ilgiudice di merito ha indicato il criterio di collegamento tra le oppostepretese delle parti.

Peraltro, sul punto, si deve ribadire che –comecorrettamente argomentato anche dalla Corte territoriale– ai finiNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale non occorre che lastessa sia fondata sul medesimo titolo di quella principale, essendosufficiente un semplice collegamento oggettivo, tale da suggerirel’opportunità del simultaneus processus.

Va infatti ribadito, al riguardo,che “La domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza delgiudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diversoda quello posto a fondamento della domanda principale, sempre chesussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichil'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativavalutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità se tale opportunità è stataadeguatamente prospettata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4696 del12/05/1999, Rv. 526225; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8207 del07/04/2006, Rv. 589952; nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 533 del15/01/2020, Rv. 656570).

La celebrazione del simultaneus processuscorrisponde del resto a finalità di economia processuale e rappresentauna applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111,primo comma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011,Rv. 620865), e la valutazione della sua opportunità o meno rientranell’ambito dell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, cheè solo tenuto ad indicare i motivi della scelta operata (cfr. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 24684 del 04/11/2013, Rv. 629107 e Cass. Sez. 1,Sentenza n. 7241 del 16/04/2004, Rv. 572107).Con il sesto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteaccertato che la sopraelevazione realizzata dal Soglia costituisse nuovacostruzione e non rispettasse la distanza di tre metri prevista dall’art.907 c.c., senza considerare che la domanda riconvenzionale propostaNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA] era diretta esclusivamente alla tutela del diritto diveduta, e non anche alla rimodulazione della falda del tetto di coperturaoperata dal ricorrente.

La Corte di Appello avrebbe dunque pronunciatoultra petita, compiendo un accertamento di fatto non funzionale allapronuncia sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] ed eccedente i limiti dellastessa.Inoltre, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ravvisatol’intervenuta realizzazione, da parte sua, di un manufatto a parzialecopertura del proprio lastrico solare, con modifica della falda dicopertura del tetto e sopraelevazione della gronda, mentre la domandadella [OSCURATO:PERSONA] era diretta all’accertamento dell’illiceitàdell’ampliamento operato mediante realizzazione di nuovi volumi sututta la superficie del preesistente lastrico solare.

Sussisterebbe quindi,secondo la prospettazione del ricorrente, una differenza oggettiva trail contenuto della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] e quantoaccertato dal giudice di seconda istanza.Con il settimo motivo, invece, viene denunziato l’omesso esame diun fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato unasopraelevazione, in quanto realizzato dal Soglia, senza considerare chela linea di colmo del tetto preesistente all’intervento era posta adistanza inferiore ai tre metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA].Con l’ottavo motivo, ancora, si contesta la violazione o falsainterpretazione dell’art. 907 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamenteconfigurato, nella fattispecie, una nuova costruzione, la quale, in realtà,non si configurerebbe, posto che la preesistenza era già posta a menodi tre metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA] e che l’intervento si è limitatoalla trasformazione del sottotetto in abitazione, nei limiti della strutturaNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026originaria del fabbricato del ricorrente.

Quest’ultimo richiama, asostegno della propria prospettazione, il contenuto della relazionetecnica del proprio C.T.P., recepita anche dal C.T.U.

Musella, secondocui la sopraelevazione eseguita sul lastrico di sua proprietà sarebbeposta a 4,60 metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteinesistenza della lamentata violazione della distanza di cui all’art. 907c.c.Con il nono motivo, il Soglia si duole altresì dell’omesso esame difatto decisivo e vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbedovuto rilevare che la sopraelevazione realizzata dal Soglia era postaalla distanza di 4,60 metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA], e dunqueavrebbe dovuto escludere la lesione dell’art. 907 c.c.Le doglianze dal sesto al nono motivo compresi sono logicamenteassorbite dall’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.

Lavalutazione sulla sussistenza, in concreto, della lesione del diritto diveduta e delle relative distanze presuppone infatti logicamente lapreventiva verifica che la [OSCURATO:PERSONA] sia l’effettiva proprietaria dellastrico dal quale la veduta stessa – a suo dire - verrebbe esercitata.Con il decimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente confermato il rigetto della domandarisarcitoria proposta dal Soglia, senza considerare che, una voltaprovato l’an del danno, il giudice di merito avrebbe dovuto, e potutoprocedere anche alla liquidazione del quantum, applicando, se del caso,il criterio della valutazione equitativa del pregiudizio.La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte di Appello ha rigettato il gravame principale proposto dalSoglia evidenziando, in relazione alla domanda risarcitoria oggetto delmotivo in esame, che “… manca agli atti di causa la prova circa il dannopatito sia nell’an che nel quantum” (cfr. pag. 9 della sentenzaimpugnata).

Ne consegue che il giudice di merito ha ritenuto nonconseguita non soltanto la dimostrazione della esatta quantificazionedel danno, ma financo quella della sua stessa esistenza, in difetto dellaquale non è possibile procedere alla valutazione equitativa.

Va infattiribadito, al riguardo, che “L'esercizio del potere discrezionale diliquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibilie che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficileprovare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parteinteressata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto alrisarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa,ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno edi cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciutadifficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere diliquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare lelacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del dannostesso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016, Rv. 638248;conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016, Rv. 642928).La censura non si confronta adeguatamente con il dictum delladecisione impugnata, in quanto il ricorrente muove dal presupposto chesia stato provato l’an del danno; presupposto che, invece, risultaespressamente escluso da quanto affermato dal giudice di merito.

Néil ricorrente indica, nel motivo in esame, quali sarebbero state leoggettive difficoltà di fornire la prova dell’ammontare del danno checonsentirebbero di ricorrere alla valutazione equitativa, la quale,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo quanto insegnato da questa Corte, non è uno strumento peraggirare l’onere della prova del danno gravante sulla parte che invocail ristoro, ma soltanto un mezzo per superare difficoltà oggettive, ladimostrazione della ricorrenza delle quali rientra comunque nell’ambitodell’onus probandi del danneggiato.Con l’undicesimo ed ultimo motivo, infine, il soglia si duole dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 889 c.c. e 32 del regolamentoedilizio del Comune di Castel S. Giorgio, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteconfermato la condanna all’eliminazione della canna fumaria, senzaavvedersi che l’unico profilo della sua illiceità era rappresentato dalmancato prolungamento in altezza di almeno un metro oltre il piano dicalpestio del lastrico di copertura.

Intervento che, secondo il ricorrente,sarebbe possibile, con conseguente conservazione del manufattoevitando la più grave sanzione rappresentata dalla sua eliminazione.La censura è fondata.Innanzitutto, va chiarito che alle canne fumarie non si applica ildisposto dell’art. 889 c.c., che si riferisce alle sole condutture nelle qualisia presente un flusso costante di sostanze liquide o gassose e checomportino, quindi, un permanente pericolo per il fondo vicino, inrelazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni; allecanne fumarie, invece, si applica la diversa norma di cui all’art. 890c.c., che richiama la distanza fissata dai regolamenti locali (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23973 del 12/10/2017, Rv. 645586; conf.

Cass.Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994, Rv. 489159 e Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 13/07/1979, Rv. 400592).La Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto verificare – in base aldisposto dell’art. 890 c.c.– l’esistenza, nel regolamento locale, di unaspecifica prescrizione sulla distanza delle canne fumarie, onere che nonNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026risulta assolto, non potendo essere sufficiente, al riguardo, il richiamoall’accertamento fatto dal consulente tecnico all’art. 32 delregolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] senza neppureprecisarne la portata; anzi, secondo quanto allegato da parte ricorrente(cfr. pagg. 55 e s. del ricorso) la disposizione conterrebbe soltanto laprescrizione di una altezza minima di un metro oltre il colmo delfabbricato.La Corte salernitana –lo si ripete– avrebbe dovuto quindi verificare,in applicazione dell’art. 890 cc se la disposizione locale appenarichiamata contenesse prescrizioni sulle distanze da osservare e, incaso negativo, avrebbe dovuto individuare, secondo il suo prudenteapprezzamento, quella necessaria a preservare il fondo vicino da ognidanno alla solidità, salubrità e sicurezza.Ancora una volta, la Corte è incorsa in violazione di legge e si rendenecessario un nuovo esame.In definitiva, vanno accolti il primo, secondo, terzo e undicesimomotivo; vanno rigettati il quarto, quinto e decimo motivo; e vannoinfine dichiarati assorbiti i restanti motivi, dal sesto al nono compresi.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo, secondo, terzo e undicesimo motivo;rigetta il quarto e quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi.Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, erinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 14 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026MONTEFUSCO BIANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 519/2020 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata in data 22/05/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partecontroricorrenteCon ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale di Nocera InferiorePaolo Soglia chiedeva che fosse ordinato, in via di urgenza a LuigiMontefusco e [OSCURATO:PERSONA], di consentire l’accesso al loro terreno,ai sensi di quanto previsto dall’art. 843 c.c., per potervi installare unaimpalcatura per poter eseguire opere di manutenzione su parti del suoimmobile non altrimenti raggiungibili.Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata poi in sede di reclamo,il Tribunale autorizzava il ricorrente all’accesso al fondo dei convenuti.Con successivo atto di citazione ritualmente notificato venivaintrodotto il giudizio di merito, nel quale il Soglia proponeva anche unadomanda risarcitoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026Si costituiva nel giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA], mentrerimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA]. La convenuta chiedevarevocarsi il provvedimento cautelare concesso al Soglia, rigettarsi lasua domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi lo stesso aripristinare una apertura, asseritamente trasformata in finestra, adarretrare una sopraelevazione sino al rispetto della distanza ex art. 907c.c., rispetto ad una veduta esercitata da un lastrico, a rimuovere unacanna fumaria pericolosa per il fondo [OSCURATO:PERSONA], ad eliminare lostillicidio posto a carico della proprietà della convenuta attraversocanali di gronda e pluviali in esso convogliati, nonché ad eseguire leopere necessarie per garantire la stabilità dell’edificio, minato dalleopere realizzate dall’attore e a risarcire il danno cagionato allaMontefusco.Espletata la C.T.U. sullo stato dei luoghi il Tribunale, con sentenzan. 1467/2010, accoglieva in parte la domanda attrice, condannando iconvenuti a consentire l’accesso al loro fondo per installarvil’impalcatura necessaria per eseguire la manutenzione alla proprietàdel Soglia, ma rigettando la domanda risarcitoria da questi proposta.Accoglieva altresì in parte la domanda riconvenzionale, condannandol’attore a rimuovere la canna fumaria, eliminare lo stillicidio, abbatterela sopraelevazione fino al rispetto della distanza legale e a risarcire ildanno, quantificato in € 1.000.Con la sentenza impugnata, n. 519/2020, la Corte di Appello diSalerno, previo espletamento di una nuova C.T.U., rigettava tantol’appello principale proposto dal Soglia, che quello incidentaleformulato dalla [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di prima istanza.La Corte distrettuale, in particolare, riteneva –quantoall’impugnazione principale– che la sopraelevazione realizzatadall’appellante principale, mediante la modifica del tetto di coperturaNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026della sua proprietà, non rispettasse la distanza di cui all’art. 907 c.c.,calcolata dalle vedute aperte nel muro della proprietà [OSCURATO:PERSONA]; chela C.T.U. esperita in seconde cure avesse confermato lo scolo delleacque meteoriche, dalla terrazza del Soglia, nella proprietàMontefusco, e che la canna fumaria non fosse rispettosa delle distanzepreviste dalla legge e delle prescrizioni dell’art. 32 del regolamentoedilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; ed infine, che la domandarisarcitoria proposta dal Soglia non potesse essere accolta, in difettodella prova del danno asseritamente subito dal medesimo. Quanto allaimpugnazione incidentale, il giudice di seconde cure affermava che lafinestra contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse, secondo quanto accertatodal C.T.U., preesistente agli interventi realizzati dal Soglia, e che nonsussistesse il danno alla cantina e alle strutture dell’edificio, lamentatodall’appellante incidentale.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione PaoloSoglia, affidandosi a undici motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nel presentegiudizio di legittimità.Con memoria del 12.9.2023 si è costituito per partecontroricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Guerrasio, deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente, in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026ricorso; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte controricorrente, che hainvocato invece il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, va dichiarata la nullità della costituzione delnuovo difensore della parte controricorrente e della successivamemoria dal medesimo depositata. La causa ha avuto inizio con ildeposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale di NoceraInferiore, in data 26.9.2002, e quindi ben prima del 4.7.2009; diconseguenza, alla stessa si applica la disciplina previgente alla novelladi cui alla legge n. 69 del 2009 e dunque la procura conferita al nuovodifensore, in sostituzione di quello nominato con il ricorso o ilcontroricorso, avrebbe dovuto essere rilasciata con atto autenticatonella firma da un notaio, e non invece con autenticazione della firma acura del difensore, ammessa, invece, per le cause instaurate a partiredalla data sopra indicata (cfr. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 19519del 2024; Sez. 2, Sentenza n. 7975 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 20692 del 2018; Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010;Cass. 26046/2024 pag. 3 motivazione)Venendo all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.832, 907, 2650, 2697, 2699, 2700 c.c., 81, 100, 115 e 116 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe dovuto escludere l’esistenza del diritto di veduta dellaMontefusco, e quindi la sua legittimazione ed interesse ad agire. Adavviso del ricorrente, infatti, la terrazza dalla quale la Montefuscoasseriva di esercitare la veduta non era di sua proprietà, bensì diproprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] per notar Troiano; di conseguenza, la convenuta nonNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026avrebbe potuto agire, in via riconvenzionale, per invocare la tutela deldiritto di veduta esercitabile dal detto lastrico.Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione degli artt. 161, 61, 112, 115, 116, 323 e 352c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché laCorte distrettuale avrebbe rigettato il motivo di gravame con il qualeera stata contestata la carenza di legittimazione attiva dellaMontefusco, quanto alla domanda riconvenzionale dalla stessaproposta in prime cure, con motivazione meramente apparente.Con il terzo motivo, invece, viene contestata la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., 907 e 2700 c.c., nonché l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.,perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente valutato lerisultanze istruttorie, incorrendo in vizio della motivazione etrascurando di considerare il decisivo profilo dell’assenza della provadella proprietà del lastrico solare in capo alla [OSCURATO:PERSONA].Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.La sentenza impugnata evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato il proprio bene immobile a corpo, nello stato di fatto e didiritto nel quale esso versava ed era posseduto dal suo dante causa, edunque anche con il terrazzo di copertura, raggiungibile soltanto conuna scala di pertinenza esclusiva, compreso, peraltro, nella consistenzacatastale oggetto del trasferimento (cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata).Tale valutazione è fondata su riferimenti inidonei, poiché la verificadella proprietà di un immobile va effettuata sulla scorta delle risultanzedei titoli, e non invece (come ha fatto la Corte distrettuale) sulla scortadelle sole risultanze catastali, dello stato dei luoghi accertato dal C.T.U.o del fatto che la vendita sia stata fatta “a corpo”. L’odierno ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026al riguardo, aveva specificamente contestato che il terrazzo dal qualela [OSCURATO:PERSONA] pretendeva di esercitare il diritto di veduta non leappartenesse, essendo esso di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che neaveva acquistato la proprietà con lo stesso atto a rogito del notarTroiano del 20.4.2001, rep. 51860, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] asostegno della sua pretesa. Da detto atto, a parere del Soglia,emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la proprietà soltantodi un locale al piano interrato, di tre locali con annessa scala dipertinenza esclusiva al piano terra, di due vani oltre cucina e bagno alprimo piano e di un locale sottotetto al secondo piano, mentre il lastricosolare dell’edificio era stato invece acquistato da [OSCURATO:PERSONA](cfr. pagg. 11 e 12 del ricorso).A questa specifica doglianza il giudice di merito avrebbe dovutofornire una risposta giuridicamente corretta, esaminando il contenutodel titolo di provenienza di cui anzidetto, secondo il principio – a piùriprese affermato da questa Corte – in base al quale “In tema dicompravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobileoggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinanterispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto,ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fattoesclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasicontrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.9215 del 14/05/2004, (Rv. 572882; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.9896 del 26/04/2010, (Rv. 612576; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3996del 15/02/2017, Rv. 643043).A tale errore di diritto si porrà rimedio in sede di rinvio.Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 36. 669 octies, 700 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026omesso di rilevare, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], la carenza di legittimazionead agire, in quanto il giudizio di merito introdotto dal Soglia, dopo laprima fase cautelare, avrebbe dovuto essere limitato alla sola domandadallo stesso proposta, senza che fosse consentito alla convenuta diestendere il thema decidendi a questioni e profili estranei all’originariadomanda. Secondo la tesi del ricorrente, infatti, in relazione alledomande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva ilrequisito della necessità del cd. simultaneus processus.Con il quinto motivo, il Soglia lamenta invece l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che ledoglianze della [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto avulse dall’oggetto delladomanda principale formulata dal Soglia.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La domanda proposta dal Soglia ha ad oggetto i rapporti di vicinato,nozione nella quale si inquadrano anche le doglianze sollevate, in viariconvenzionale, dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello haevidenziato che “… il collegamento oggettivo tra la domanda principalee quella riconvenzionale è costituito dall’evidente fatto che la domandariconvenzionale della odierna appellata nasce dallo stesso rapporto chel’attore ha posto a fondamento della sua domanda, collegamentoimplicante l’opportunità del simultaneus processus” (cfr. pag. 8 dellasentenza impugnata). Alla base della domanda del Soglia, e di quelladella [OSCURATO:PERSONA], vi è in effetti la medesima circostanza di fatto,rappresentata dalla vicinitas dei fondi delle due parti del giudizio. Lamotivazione della Corte di Appello si sottrae quindi a censura, poiché ilgiudice di merito ha indicato il criterio di collegamento tra le oppostepretese delle parti. Peraltro, sul punto, si deve ribadire che –comecorrettamente argomentato anche dalla Corte territoriale– ai finiNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale non occorre che lastessa sia fondata sul medesimo titolo di quella principale, essendosufficiente un semplice collegamento oggettivo, tale da suggerirel’opportunità del simultaneus processus. Va infatti ribadito, al riguardo,che “La domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza delgiudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diversoda quello posto a fondamento della domanda principale, sempre chesussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichil'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativavalutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità se tale opportunità è stataadeguatamente prospettata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4696 del12/05/1999, Rv. 526225; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8207 del07/04/2006, Rv. 589952; nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 533 del15/01/2020, Rv. 656570). La celebrazione del simultaneus processuscorrisponde del resto a finalità di economia processuale e rappresentauna applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111,primo comma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011,Rv. 620865), e la valutazione della sua opportunità o meno rientranell’ambito dell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, cheè solo tenuto ad indicare i motivi della scelta operata (cfr. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 24684 del 04/11/2013, Rv. 629107 e Cass. Sez. 1,Sentenza n. 7241 del 16/04/2004, Rv. 572107).Con il sesto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteaccertato che la sopraelevazione realizzata dal Soglia costituisse nuovacostruzione e non rispettasse la distanza di tre metri prevista dall’art.907 c.c., senza considerare che la domanda riconvenzionale propostaNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA] era diretta esclusivamente alla tutela del diritto diveduta, e non anche alla rimodulazione della falda del tetto di coperturaoperata dal ricorrente. La Corte di Appello avrebbe dunque pronunciatoultra petita, compiendo un accertamento di fatto non funzionale allapronuncia sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] ed eccedente i limiti dellastessa.Inoltre, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ravvisatol’intervenuta realizzazione, da parte sua, di un manufatto a parzialecopertura del proprio lastrico solare, con modifica della falda dicopertura del tetto e sopraelevazione della gronda, mentre la domandadella [OSCURATO:PERSONA] era diretta all’accertamento dell’illiceitàdell’ampliamento operato mediante realizzazione di nuovi volumi sututta la superficie del preesistente lastrico solare. Sussisterebbe quindi,secondo la prospettazione del ricorrente, una differenza oggettiva trail contenuto della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] e quantoaccertato dal giudice di seconda istanza.Con il settimo motivo, invece, viene denunziato l’omesso esame diun fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato unasopraelevazione, in quanto realizzato dal Soglia, senza considerare chela linea di colmo del tetto preesistente all’intervento era posta adistanza inferiore ai tre metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA].Con l’ottavo motivo, ancora, si contesta la violazione o falsainterpretazione dell’art. 907 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamenteconfigurato, nella fattispecie, una nuova costruzione, la quale, in realtà,non si configurerebbe, posto che la preesistenza era già posta a menodi tre metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA] e che l’intervento si è limitatoalla trasformazione del sottotetto in abitazione, nei limiti della strutturaNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026originaria del fabbricato del ricorrente. Quest’ultimo richiama, asostegno della propria prospettazione, il contenuto della relazionetecnica del proprio C.T.P., recepita anche dal C.T.U. Musella, secondocui la sopraelevazione eseguita sul lastrico di sua proprietà sarebbeposta a 4,60 metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteinesistenza della lamentata violazione della distanza di cui all’art. 907c.c.Con il nono motivo, il Soglia si duole altresì dell’omesso esame difatto decisivo e vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbedovuto rilevare che la sopraelevazione realizzata dal Soglia era postaalla distanza di 4,60 metri dalla veduta della [OSCURATO:PERSONA], e dunqueavrebbe dovuto escludere la lesione dell’art. 907 c.c.Le doglianze dal sesto al nono motivo compresi sono logicamenteassorbite dall’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso. Lavalutazione sulla sussistenza, in concreto, della lesione del diritto diveduta e delle relative distanze presuppone infatti logicamente lapreventiva verifica che la [OSCURATO:PERSONA] sia l’effettiva proprietaria dellastrico dal quale la veduta stessa – a suo dire - verrebbe esercitata.Con il decimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente confermato il rigetto della domandarisarcitoria proposta dal Soglia, senza considerare che, una voltaprovato l’an del danno, il giudice di merito avrebbe dovuto, e potutoprocedere anche alla liquidazione del quantum, applicando, se del caso,il criterio della valutazione equitativa del pregiudizio.La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte di Appello ha rigettato il gravame principale proposto dalSoglia evidenziando, in relazione alla domanda risarcitoria oggetto delmotivo in esame, che “… manca agli atti di causa la prova circa il dannopatito sia nell’an che nel quantum” (cfr. pag. 9 della sentenzaimpugnata). Ne consegue che il giudice di merito ha ritenuto nonconseguita non soltanto la dimostrazione della esatta quantificazionedel danno, ma financo quella della sua stessa esistenza, in difetto dellaquale non è possibile procedere alla valutazione equitativa. Va infattiribadito, al riguardo, che “L'esercizio del potere discrezionale diliquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibilie che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficileprovare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parteinteressata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto alrisarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa,ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno edi cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciutadifficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere diliquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare lelacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del dannostesso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016, Rv. 638248;conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016, Rv. 642928).La censura non si confronta adeguatamente con il dictum delladecisione impugnata, in quanto il ricorrente muove dal presupposto chesia stato provato l’an del danno; presupposto che, invece, risultaespressamente escluso da quanto affermato dal giudice di merito. Néil ricorrente indica, nel motivo in esame, quali sarebbero state leoggettive difficoltà di fornire la prova dell’ammontare del danno checonsentirebbero di ricorrere alla valutazione equitativa, la quale,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo quanto insegnato da questa Corte, non è uno strumento peraggirare l’onere della prova del danno gravante sulla parte che invocail ristoro, ma soltanto un mezzo per superare difficoltà oggettive, ladimostrazione della ricorrenza delle quali rientra comunque nell’ambitodell’onus probandi del danneggiato.Con l’undicesimo ed ultimo motivo, infine, il soglia si duole dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 889 c.c. e 32 del regolamentoedilizio del Comune di Castel S. Giorgio, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteconfermato la condanna all’eliminazione della canna fumaria, senzaavvedersi che l’unico profilo della sua illiceità era rappresentato dalmancato prolungamento in altezza di almeno un metro oltre il piano dicalpestio del lastrico di copertura. Intervento che, secondo il ricorrente,sarebbe possibile, con conseguente conservazione del manufattoevitando la più grave sanzione rappresentata dalla sua eliminazione.La censura è fondata.Innanzitutto, va chiarito che alle canne fumarie non si applica ildisposto dell’art. 889 c.c., che si riferisce alle sole condutture nelle qualisia presente un flusso costante di sostanze liquide o gassose e checomportino, quindi, un permanente pericolo per il fondo vicino, inrelazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni; allecanne fumarie, invece, si applica la diversa norma di cui all’art. 890c.c., che richiama la distanza fissata dai regolamenti locali (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23973 del 12/10/2017, Rv. 645586; conf. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994, Rv. 489159 e Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 13/07/1979, Rv. 400592).La Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto verificare – in base aldisposto dell’art. 890 c.c.– l’esistenza, nel regolamento locale, di unaspecifica prescrizione sulla distanza delle canne fumarie, onere che nonNumero registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026risulta assolto, non potendo essere sufficiente, al riguardo, il richiamoall’accertamento fatto dal consulente tecnico all’art. 32 delregolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] senza neppureprecisarne la portata; anzi, secondo quanto allegato da parte ricorrente(cfr. pagg. 55 e s. del ricorso) la disposizione conterrebbe soltanto laprescrizione di una altezza minima di un metro oltre il colmo delfabbricato.La Corte salernitana –lo si ripete– avrebbe dovuto quindi verificare,in applicazione dell’art. 890 cc se la disposizione locale appenarichiamata contenesse prescrizioni sulle distanze da osservare e, incaso negativo, avrebbe dovuto individuare, secondo il suo prudenteapprezzamento, quella necessaria a preservare il fondo vicino da ognidanno alla solidità, salubrità e sicurezza.Ancora una volta, la Corte è incorsa in violazione di legge e si rendenecessario un nuovo esame.In definitiva, vanno accolti il primo, secondo, terzo e undicesimomotivo; vanno rigettati il quarto, quinto e decimo motivo; e vannoinfine dichiarati assorbiti i restanti motivi, dal sesto al nono compresi.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo, secondo, terzo e undicesimo motivo;rigetta il quarto e quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi.Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, erinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23425/2020Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15508/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 14 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva