CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria depositata da Cella; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo e secondo motivo sono manifestamente infondati, trattandosi di richiesta di escussione di un teste ex art. 507 cod. proc. pen. , che il giudice ben può ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, superflua ai fini della decisione. Del pari, la Corte di appello ex art. 603, comma 1, d dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, unicamente se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e, solo in caso positivo, è tenuto a fornire una motivazione. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso (pag.2). Il motivo ricorso sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto. La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393- bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715). Il quarto motivo attiene a una mera irregolarità, che non inficia in alcun modo la prova acquisita . Il quinto motivo è inammissibile, avendo riguardo al reato di cui all'articolo 612 cod. pen. non contestato. In ogni caso, anche a voler considerare la censura con riferimento alla minaccia elemento costitutivo del reato di resistenza, nella sentenza impugnata si dà conto della gravità della stessa e della prospettazione di un male ingiusto e serio posto in essere dall'imputato. Non è vero che il reato è prescritto, come sostenuto dalla difesa, nella memoria, poiché deve tenersi conto anche dell'aumento effettuato per la rediva, che, in quanto posta in comparazione con le circostanze attenuanti, è stata correttamente applicata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle