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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24819/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22363/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi 30; - ricorrente - 9oTL contro [OSCURATO:PERSONA] 18 di Rovigo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti 4953 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 14; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 88/2016 del 19 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 14 gennaio 2011, ha premesso di essere stato direttore dei servizi sociali della [OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo dal 10 febbraio 2003 al 31 luglio 2009 in forza di =tratto di lavoro del 24 aprile 2003 ed atto aggiuntivo del 2006 ed ulteriore contratto del 4 aprile 2008, entrambi contenenti la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, nonché, nel caso del secondo contratto, un rinvio ad una delibera della Giunta della Regione Veneto che individuava i criteri per la determinazione del trattamento economico.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Rovigo di: accertare il suo diritto a beneficiare della disciplina di cui al d.P.C.M. n. 502 del 1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001; accertare che il trattamento economico percepito non era stato adeguato a quello del dirigente apicale di riferimento secondo il CCNL del 3 novembre 2005 e quelli successivi applicabili agli anni di riferimento; condannare l'[OSCURATO:PERSONA] 18 di Rovigo a corrispondere le differenze dovute.

Il Tribunale di Rovigo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 935 del 2012, accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, ha accolto in parte il ricorso.

L'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo ha proposto appello che la Corte d'appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 434, commi 1 e 2, c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere inammissibile l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo nonostante quest'ultima avesse omesso di indicare le parti della pronuncia che intendeva censurare e non le avesse collegate ad "una richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi" con indicazione delle "circostanze dalle quali derivi la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione censurata".

La doglianza è infondata.

Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sac:ramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. 6-3, n. 13535 del 30 maggio 2018).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che l'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo ha contestato con il suo appello il rigetto della sua eccezione di nullità del ricorso di primo grado e si è doluta del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato adeguatamente di avere diritto a percepire delle differenze retributive.

In particolare, ha chiesto espressamente il rinnovo della CTU per accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto o meno, sulla base del CCNL vigente all'epoca di stipulazione del contratto, una retribuzione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti medici apicali dalla contrattazione collettiva.

Così stando le cose, è evidente che l'appellante aveva contestato con chiarezza la ratio decidendi della sentenza di prime cure, non essendo con evidenza necessaria l'indicazione formale delle parti della pronuncia censurate.

Inoltre, era presente "una richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi", essendo state specificate le circostanze con riferimento alle quali il gravame era stato proposto e la loro incidenza sul riconoscimento o meno del diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA]. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che la corte territoriale si sarebbe pronunciata su questioni non oggetto del contendere.

La Corte d'appello di Venezia avrebbe errato nell'affermare, in assenza di gravame sul punto, che le differenze retributive erano state "individuate dall'appellato (...) in ragione dell'applicazione del trattamento massimo e non di quello base, senza considerare che per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale sono previste indennità speciali (...) che sono collegate alla specificità della funzione di medico che nel caso di specie non sussiste".

Inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto fare riferimento ad un suo precedente giurisprudenziale in quanto inconferente e non avrebbe considerato che fra le parti vi era un contratto di diritto privato relativo ad un rapporto di lavoro autonomo che disciplinava in maniera espressa le modalità di calcolo del compenso riconoscendo la valenza dinamica della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995 ".

In particolare, non aveva valutato che la retribuzione percepita dal ricorrente non era mai stata fin dall'inizio rispettosa di detta clausola e che egli aveva contestato gli importi versati dalla controparte.

La doglianza è infondata.

La corte territoriale ha correttamente affrontato la questione della determinazione degli importi dovuti al ricorrente, come prospettata dall'appellante, dovendo, quindi, necessariamente stabilire quale fosse il trattamento a lui applicabile alla luce della specificità dell funzioni dal medesimo esercitate.

Non integra, poi, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c. il riferimento ad un precedente giurisprudenziale La Corte d'appello di Venezia ha, inoltre, esaminato il contratto esistente fra le parti, senza mai negarne la natura di diritto privato ed il carattere autonomo del rapporto di lavoro in questione, e le delibere richiamate dal ricorrente, escludendo la natura dinamica della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995.

Quanto alla retribuzione percepita da [OSCURATO:PERSONA] ha valutato le richieste di quest'ultimo, ma ha negato che sussistesse il credito da lui vantato. 3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla circostanza che la norma di salvaguardia non era stata applicata sin dall'inizio del rapporto.

La doglianza è infondata, oltre che irritualmente proposta perché non rispettosa degli oneri di deduzione individuati dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., SU, n. 37552 del 30 novembre 2021; Cass., SU, n. 26644 del 18 dicembre 2009).

La Corte d'appello di Venezia ha specificamente affermato che le differenze retributive richieste erano state erroneamente determinate dal ricorrente senza considerare che per i dirigenti medici del SSN erano previste delle indennità speciali che a lui non potevano essere attribuite e che le fasce minime e massime del trattamento base a lui spettante erano state rispettate.

Inoltre, il giudice di secondo grado ha tenuto a precisare che la delibera regionale invocata non fissava il trattamento economico dei dirigenti sanitari, ma solo quello dei direttori generali entro il limite normativo massimo.

Peraltro, ha pure negato carattere dinamico alla clausola di salvaguardia sopra citata, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., Sez.

L, n. 12359 del JLO maggio 2021; Cass., Sez.

L, n. 26515 del 27 novembre 2013). 4) Il ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo, con il quale è contestata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado assieme all'inammissibilità della disposta CTIJ, con violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 198 e 414 c.p.c., non deve essere esaminato alla luce del rigetto di quello principale. 5) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è respinto, assorbito quello incidentale, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]; - dichiara assorbito il ricorso incidentale;- condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22363/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi 30; - ricorrente - 9oTL contro [OSCURATO:PERSONA] 18 di Rovigo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti 4953 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 14; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 88/2016 del 19 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 14 gennaio 2011, ha premesso di essere stato direttore dei servizi sociali della [OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo dal 10 febbraio 2003 al 31 luglio 2009 in forza di =tratto di lavoro del 24 aprile 2003 ed atto aggiuntivo del 2006 ed ulteriore contratto del 4 aprile 2008, entrambi contenenti la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, nonché, nel caso del secondo contratto, un rinvio ad una delibera della Giunta della Regione Veneto che individuava i criteri per la determinazione del trattamento economico. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Rovigo di: accertare il suo diritto a beneficiare della disciplina di cui al d.P.C.M. n. 502 del 1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001; accertare che il trattamento economico percepito non era stato adeguato a quello del dirigente apicale di riferimento secondo il CCNL del 3 novembre 2005 e quelli successivi applicabili agli anni di riferimento; condannare l'[OSCURATO:PERSONA] 18 di Rovigo a corrispondere le differenze dovute. Il Tribunale di Rovigo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 935 del 2012, accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, ha accolto in parte il ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo ha proposto appello che la Corte d'appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 434, commi 1 e 2, c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere inammissibile l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo nonostante quest'ultima avesse omesso di indicare le parti della pronuncia che intendeva censurare e non le avesse collegate ad "una richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi" con indicazione delle "circostanze dalle quali derivi la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione censurata". La doglianza è infondata. Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sac:ramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. 6-3, n. 13535 del 30 maggio 2018). Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che l'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo ha contestato con il suo appello il rigetto della sua eccezione di nullità del ricorso di primo grado e si è doluta del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato adeguatamente di avere diritto a percepire delle differenze retributive. In particolare, ha chiesto espressamente il rinnovo della CTU per accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto o meno, sulla base del CCNL vigente all'epoca di stipulazione del contratto, una retribuzione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti medici apicali dalla contrattazione collettiva. Così stando le cose, è evidente che l'appellante aveva contestato con chiarezza la ratio decidendi della sentenza di prime cure, non essendo con evidenza necessaria l'indicazione formale delle parti della pronuncia censurate. Inoltre, era presente "una richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi", essendo state specificate le circostanze con riferimento alle quali il gravame era stato proposto e la loro incidenza sul riconoscimento o meno del diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA]. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che la corte territoriale si sarebbe pronunciata su questioni non oggetto del contendere. La Corte d'appello di Venezia avrebbe errato nell'affermare, in assenza di gravame sul punto, che le differenze retributive erano state "individuate dall'appellato (...) in ragione dell'applicazione del trattamento massimo e non di quello base, senza considerare che per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale sono previste indennità speciali (...) che sono collegate alla specificità della funzione di medico che nel caso di specie non sussiste". Inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto fare riferimento ad un suo precedente giurisprudenziale in quanto inconferente e non avrebbe considerato che fra le parti vi era un contratto di diritto privato relativo ad un rapporto di lavoro autonomo che disciplinava in maniera espressa le modalità di calcolo del compenso riconoscendo la valenza dinamica della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995 ". In particolare, non aveva valutato che la retribuzione percepita dal ricorrente non era mai stata fin dall'inizio rispettosa di detta clausola e che egli aveva contestato gli importi versati dalla controparte. La doglianza è infondata. La corte territoriale ha correttamente affrontato la questione della determinazione degli importi dovuti al ricorrente, come prospettata dall'appellante, dovendo, quindi, necessariamente stabilire quale fosse il trattamento a lui applicabile alla luce della specificità dell funzioni dal medesimo esercitate. Non integra, poi, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c. il riferimento ad un precedente giurisprudenziale La Corte d'appello di Venezia ha, inoltre, esaminato il contratto esistente fra le parti, senza mai negarne la natura di diritto privato ed il carattere autonomo del rapporto di lavoro in questione, e le delibere richiamate dal ricorrente, escludendo la natura dinamica della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995. Quanto alla retribuzione percepita da [OSCURATO:PERSONA] ha valutato le richieste di quest'ultimo, ma ha negato che sussistesse il credito da lui vantato. 3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla circostanza che la norma di salvaguardia non era stata applicata sin dall'inizio del rapporto. La doglianza è infondata, oltre che irritualmente proposta perché non rispettosa degli oneri di deduzione individuati dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., SU, n. 37552 del 30 novembre 2021; Cass., SU, n. 26644 del 18 dicembre 2009). La Corte d'appello di Venezia ha specificamente affermato che le differenze retributive richieste erano state erroneamente determinate dal ricorrente senza considerare che per i dirigenti medici del SSN erano previste delle indennità speciali che a lui non potevano essere attribuite e che le fasce minime e massime del trattamento base a lui spettante erano state rispettate. Inoltre, il giudice di secondo grado ha tenuto a precisare che la delibera regionale invocata non fissava il trattamento economico dei dirigenti sanitari, ma solo quello dei direttori generali entro il limite normativo massimo. Peraltro, ha pure negato carattere dinamico alla clausola di salvaguardia sopra citata, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., Sez. L, n. 12359 del JLO maggio 2021; Cass., Sez. L, n. 26515 del 27 novembre 2013). 4) Il ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Rovigo, con il quale è contestata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado assieme all'inammissibilità della disposta CTIJ, con violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 198 e 414 c.p.c., non deve essere esaminato alla luce del rigetto di quello principale. 5) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è respinto, assorbito quello incidentale, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]; - dichiara assorbito il ricorso incidentale;- condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,
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