CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 30988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23303-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 1559 [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro - intimata - E [OSCURATO:PERSONA], senza numero di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 4701/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 1387/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 23303/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Moderna d'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esponendo di aver lavorato alle dipendenze della prima come autista addetto al trasporto ed alla consegna dei pneumatici con inquadramento nel 6 livello del c.c.n.l. per l'[OSCURATO:PERSONA] e Plastica dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.3.2012 quando venne licenziato per giustificato motivo oggettivo. Assumendo quindi che le due società costituissero un unico centro di imputazione di rapporti giuridici ne chiese la condanna in solido al pagamento delle differenze retributive a lui spettanti a titolo di indennità maneggio danaro. Inoltre dedusse la illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta e dell'obbligo di repechage. 2. Il Tribunale di Frosinone rigettò tutte le domande mentre la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato il rigetto della domanda di differenze retributive ed esclusa l'esistenza di un unico centro di interessi tra le due società convenute, accertò l'illegittimità del licenziamento, osservando che il datore di lavoro che ne era onerato non aveva dimostrato l'impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore le cui mansioni erano risultate almeno in parte fungibili con quelle svolte da altro dipendente (attività di magazziniere e di montaggio/smontaggio gomme saltuaria), e condannò la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a riassumerlo ovvero a corrispondergli sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso sia la [OSCURATO:PERSONA]Itri pneumatici s.r.I..affidato a tre motivi ighe la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale ha articolato un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso avverso entrambi i ricorsi proposti. Sia la Moderna d'Itri pneumatici s.r.l. che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memorie illustrative. Anche il controricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Ricorso della società Moderna d'[OSCURATO:SOCIETA]. r.g. n. 23303 2019 4.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto sussistente una fungibilità delle mansioni senza considerare che il Casalese era un autista; che tutti i posti di autista erano stati soppressi; che non aveva la professionalità per svolgere le mansioni residuate in azienda di gommista e vulcanizzatore; che nessun altro dipendente era stato assunto successivamente al suo licenziamento né con mansioni di operaio, né con mansioni impiegatizie. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata ancora la violazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 e si deduce che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto fungibili e comparabili le mansioni svolte dal Casalese con quelle assegnate ad altro dipendente che aveva un'anzianità di servizio inferiore rispetto a quella del lavoratore licenziato. Evidenzia infatti che si trattava di un operaio gommista vulcanizzatore munito di patente C che non era stato mai utilizzato propriamente come autista e che solo saltuariamente si recava presso i clienti per l'assistenza alle gomme portando il mezzo aziendale. Ribadisce che il Casalese non aveva la specifica professionalità per lo svolgimento di quelle mansioni per le quali è richiesto il possesso del patentino di caldaista e conduttore impianti termici. Sottolinea inoltre che il lavoratore licenziato non aveva mai lavorato in officina. Deduce infine che, comunque, il ricorrente nulla aveva specificatamente allegato sulle concrete possibilità di ricollocazione esistenti in azienda. 5. Il ricorso della Moderna gomme s.r.l. investe invece la statuizione con la quale la Corte territoriale ha compensato le spese del doppio grado di giudizio e denuncia la nullità per tale aspetto della sentenza, afflitta da un contrasto irriducibile di motivazione, in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 91 commi 1 e dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. 6. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono fondati e devono perciò essere accolti. 6.1. La Corte territoriale è infatti incorsa nella denunciata violazione di / legge poiché nel verificare la prova del repechage offerta dal datore di lavoro ha preso in esame mansioni tra loro non omogenee e con r.g. n. 23303 2019 caratteristiche specifiche differenti. Una tale operazione, che trascura di considerare le specifiche attribuzioni delle mansioni assegnate al lavoratore la cui posizione è stata posta in comparazione con quella del ricorrente, si risolve in un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. La ricollocabilità del lavoratore in azienda deve essere infatti verificata alla luce della concreta ed effettiva riutilizzabilità del lavoratore in altre differenti mansioni se necessario anche inferiori. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del " repechage", non vengono in rilievo tutte le mansioni dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, anche inferiori, senza che tuttavia sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (cfr. tra le altre Cass. 03/12/2019 n. 31520). 7. È invece infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. atteso che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. 07/08/2019 n. 21157). Di tale regola ha fatto applicazione il giudice di appello che ha evidenziato la sussistenza di un'oggettiva difficoltà di individuare a priori le rispettive ragioni ed alla necessità di accertamenti di fatto, con la conseguenza che la sentenza sul punto deve essere confermata. 8. In conclusione, per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame del repechage alla luce dei principi esposti in motivazione. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti ancora in causa. Per contro il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere rigettato e le spese; liquidate in dispositivo, r.g. n. 23303 2019 devono essere poste a carico della società soccombente e sono distratte in favore dell'avvocato che se ne è dichiarato 4ntistatario./JuiLL.- ,,/ (,-, j-) L .,' C-L,L ' # 1LLkv , Va poi dato atto, ensi dell art. 13 comnia 1 quater del d.P.R. n. 115 ecc j„kz,(1 02,, del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in C 1.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto