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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13486/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 19.12.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso i Fermo il 20.4.2017 Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto reiterativi di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo sufficiente e logico: i giudici hanno dato atto che dato il breve lasso di tempo intercorso fra il momento in cui il mezzo era stato rubato e il momento in cui il ricorrente insieme al coimputato era stato sorpreso a bordo, unitamente al fatto che sul mezzo erano stati invenuti arnesi atti allo scasso, erano elementi da cui desumere la responsabilità penale di Messi in ordine al reato contestato.

Rilevato che il secondo motivo, con cui ha ded'otto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è inammissibile in quantD anch'esso riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesA dalla Corte di Appello.

I giudici hanno dato atto che il furto era avvenuto in ora notturna, in quanto l'auto era stata fermata di notte e la persona offesa aveva dichiarato di averla parcheggiata sotto casa la sera prima.

A tale ricostruzione il ricorrente contrappone una censura generica e non indica elementi tali da smentire la ricostruzione del giudice de merito.

Pacificamente la realizzazione della condotta in orario notturno integra l'aggravante contestata ;Sez.

U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) Considerato che il terzo motivo, con cucti ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio secondo il difensore ingiustificatamente differenziato fra i correi, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte, spiegando che il trattamento sanzionatorio deve essere definito sulla base di parametri squisitamente individuali (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317).

L'onere della motivazione nel caso di specie è stato assolto avendo i giudici chiarito che il minimo scostamento dal minimo edittale trovava la propria ragione di essere nella gravità del reato alla luce del valore del bene sottratto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 19.12.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso i Fermo il 20.4.2017 Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto reiterativi di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo sufficiente e logico: i giudici hanno dato atto che dato il breve lasso di tempo intercorso fra il momento in cui il mezzo era stato rubato e il momento in cui il ricorrente insieme al coimputato era stato sorpreso a bordo, unitamente al fatto che sul mezzo erano stati invenuti arnesi atti allo scasso, erano elementi da cui desumere la responsabilità penale di Messi in ordine al reato contestato. Rilevato che il secondo motivo, con cui ha ded'otto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è inammissibile in quantD anch'esso riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesA dalla Corte di Appello. I giudici hanno dato atto che il furto era avvenuto in ora notturna, in quanto l'auto era stata fermata di notte e la persona offesa aveva dichiarato di averla parcheggiata sotto casa la sera prima. A tale ricostruzione il ricorrente contrappone una censura generica e non indica elementi tali da smentire la ricostruzione del giudice de merito. Pacificamente la realizzazione della condotta in orario notturno integra l'aggravante contestata ;Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) Considerato che il terzo motivo, con cucti ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio secondo il difensore ingiustificatamente differenziato fra i correi, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte, spiegando che il trattamento sanzionatorio deve essere definito sulla base di parametri squisitamente individuali (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317). L'onere della motivazione nel caso di specie è stato assolto avendo i giudici chiarito che il minimo scostamento dal minimo edittale trovava la propria ragione di essere nella gravità del reato alla luce del valore del bene sottratto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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