CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25886/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3204/02/18 depositata il 15/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3204/02/18 del 15/05/2018, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.20188/38/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA])nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’annod’imposta 2011.Numero registro generale 27172/2019Numero sezionale 6162/2026Numero di raccolta generale 25886/2026Data pubblicazione 28/09/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoera stato emesso in ragione della vendita di pacchetti turistici negli StatiUniti, con conseguente indebita richiesta di rimborso della relativa IVA,indetraibile.1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) l’art. 74ter, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) siapplicava unicamente agli operatori comunitari e non anche agli operatoriextra UE; b) doveva, altresì, considerarsi il principio dell’affidamento,avendo l’Amministrazione finanziaria riconosciuto fino all’anno d’imposta2009 la detraibilità dell’IVA; c) l’art. 55, comma 2, del d.l. 21 giugno2013, n. 69, conv. con modif. nella l. 9 agosto 2013, n. 98, prevedeva lasalvezza dei rimborsi e, quindi, anche delle detrazioni eventualmenteeffettuate alla data di entrata in vigore.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] restava intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione,notificato il 17/09/2019, è tempestivo. Invero, tenuto conto del terminelungo semestrale decorrente dalla data di deposito della sentenza dellaCTR (15/05/2018), l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entroil 16/12/2018 e, quindi, entro il 17/12/2018, cadendo il precedente giorno16 di domenica (cfr. art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.).1.1. Poiché, peraltro, il termine di impugnazione scade nel periodocompreso tra il 24/10/2018 (data di entrata in vigore del d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136) e il31/07/2019, il termine di impugnazione è sospeso per nove mesi (art. 6,comma 11, del menzionato decreto), andando a scadere definitivamenteproprio il 17/09/2019, conglobandosi nella sospensione ex art. 6, commaNumero registro generale 27172/2019Numero sezionale 6162/2026Numero di raccolta generale 25886/2026Data pubblicazione 28/09/202611, del d.l. n. 119 del 2018 anche il periodo feriale (cfr. Cass. n. 3210 del13/02/2026).2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.74 ter, terzo comma, del decreto IVA nonché dell’art. 55 del d.l. n. 69 del2013, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il regime diindetraibilità dell’IVA si applichi solo ai tour operator unionali e non anchea quelli esteri.2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 55, secondo periodo, del d.l. n. 69 del 2013, non trovandoapplicazione, in ipotesi, la richiamata disposizione transitoria.3. I motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono fondatinei termini di seguito precisati.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il disposto dell'art. 74ter d.P.R. n. 633 del 1972 - come interpretato dall'art. 55 d.l. n. 69 del2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 - costituisce applicazionedell'art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non èdetraibile né rimborsabile l'imposta assolta in Italia dalle agenzie diviaggio stabilite in Stati fuori dell'UE che, nella qualità di "tour operators",abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogatida terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione ènecessaria al fine di assicurare l'attribuzione del gettito dell'imposta aciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità ditrattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all'interno dell'Unione,svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente esseredisapplicato il regime intertemporale stabilito dall'art. 55 cit. che, incontrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi irimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore deld.l. n. 69 del 2013, comportando per essi un'ingiustificata rinuncia allaNumero registro generale 27172/2019Numero sezionale 6162/2026Numero di raccolta generale 25886/2026Data pubblicazione 28/09/2026riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un datomeramente casuale» (così Cass. n. 6423 del 06/03/2020; conf. Cass. n.4961 del 27/02/2017).3.1.1. Peraltro «il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggiodall'art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione qualoral'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nomeproprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure forniscasingoli servizi turistici, svincolati dall'organizzazione del viaggio, in ragionedell'obiettivo perseguito da tale disposizione, che è quello di evitare ledifficoltà derivanti agli operatori economici dall'osservanza del regimegenerale» (Cass. n. 6428 del 11/03/2025; Cass. n. 4776 del 11/03/2016).3.2. Orbene, le menzionate decisioni, dalle quali non v’è ragione didiscostarsi, affermano, da un lato, che il divieto di detrazione si applicaunicamente ai tour operator esteri che vendono pacchetti turistici ai propriclienti; e, dall’altro, che va disapplicata l’ultima parte della disposizionedell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, che fa salvi i rimborsi effettuati, e nonrecuperati, entro la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.3.3. Applicando i sopra indicati principi al caso di specie, non è dubbioche l’IVA chiesta a rimborso da [OSCURATO:PERSONA] non è detraibile.3.4. Né può trovare applicazione il principio del legittimo affidamentonel caso in cui il contribuente si sia conformato a circolari amministrativeche hanno fornito un’interpretazione erronea (nella specie la risoluzione n.62/E/99).3.4.1. Invero, le circolari non costituiscono fonte di diritti ed obblighi,non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessaAmministrazione finanziaria che le ha emanate; sicché, ove il contribuentesi sia conformato a un'interpretazione erronea fornita da quest'ultima, nonpuò̀ invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dalpagamento del tributo dovuto, assumendo all'uopo rilievo il principio, dirilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principiNumero registro generale 27172/2019Numero sezionale 6162/2026Numero di raccolta generale 25886/2026Data pubblicazione 28/09/2026di inderogabilità̀ delle norme tributarie, di indisponibilità̀ dell'obbligazionetributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità̀del diritto di imposta, risultando ciò̀ conforme al principio unionalesecondo cui il legittimo affidamento non può̀ basarsi su una prassiillegittima dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 20819 del 30/09/2020 e lagiurisprudenza ivi richiamata, tra cui Cass. S.U. n. 23031 del 02/11/2007)4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]