CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avezzano, in data 8 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso (replicati con genericità altrettale nella memoria trasmessa in data 4 gennaio u.s.), che contestano il vizio esiziale di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 3 e 4 ha ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta un'assoluta mancanza di motivazione in ordine al diniego della richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, trattandosi, per la prima, di esclusione logicamente giustificata da una valutazione di non speciale tenuità del danno patito dalla persona offesa, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, per la seconda di censura del tutto generica e priva di argomentazioni concrete; Rilevato altresì che la dedotta prescrizione, per essere il termine già elasso alla data della sentenza di appello (ribadita con memoria del 4 gennaio u.s.), non è stata rilevata dal giudice del merito in ragione della contestata e ritenuta recidiva qualificata, che spiega effetti ingravescenti sia ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., che agli effetti disciplinati dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721 - 01); la Corte di merito ha quindi correttamente individuato il termine della prescrizione in data largamente successiva a quella della decisione (anche della presente decisione). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.