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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24947/2026

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ato a CASSINO il 28/08/1991 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo CI:fiN4 Crolla; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 636 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifiche ma meramente apparenti, poiché inidonee ad assolvere alla funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che parimenti non consentiti risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, in quanto diretti a prospettare una diversa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di una puntuale individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, il quale ha chiarito come il Crolla avesse il controllo materiale e la disponibilità del gregge di cui al capo di imputazione, nonché la consapevolezza che detti animali stessero pascolando in un fondo non autorizzato (si veda, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata); che, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione, denunciando il travisamento della prova in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Arcese e della documentazione prodotta agli atti del giudizio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tra le altre, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta che il compendio probatorio in parola sia stato oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali -, , \ - ' _¦.0,cepostook IN cAt4cakoo, E3- 2026 N •dizìtiri0 sanik .4¦¦¦•

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CASSINO il 28/08/1991 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo CI:fiN4 Crolla; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 636 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifiche ma meramente apparenti, poiché inidonee ad assolvere alla funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che parimenti non consentiti risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, in quanto diretti a prospettare una diversa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di una puntuale individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, il quale ha chiarito come il Crolla avesse il controllo materiale e la disponibilità del gregge di cui al capo di imputazione, nonché la consapevolezza che detti animali stessero pascolando in un fondo non autorizzato (si veda, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata); che, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione, denunciando il travisamento della prova in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Arcese e della documentazione prodotta agli atti del giudizio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tra le altre, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta che il compendio probatorio in parola sia stato oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali -, , \ - ' _¦.0,cepostook IN cAt4cakoo, E3- 2026 N •dizìtiri0 sanik .4¦¦¦•
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