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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44015/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 16/6/2016 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., capo a), e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna prova relativa alla contraffazione della merce.

La doglianza è generica.

L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale la pronuncia si fonderebbe su di una mera presunzione di certezza di contraffazione della merce, basata sulla "semplice visione di fotografie", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]- I ) [OSCURATO:PERSONA] onaco Il Presidente D E F-)0 S '[OSCURATO:PERSONA] CANC7i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 16/6/2016 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., capo a), e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna prova relativa alla contraffazione della merce. La doglianza è generica. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale la pronuncia si fonderebbe su di una mera presunzione di certezza di contraffazione della merce, basata sulla "semplice visione di fotografie", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]- I ) [OSCURATO:PERSONA] onaco Il Presidente D E F-)0 S '[OSCURATO:PERSONA] CANC7i
Sentenza Cassazione n. 44015/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris