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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00324/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SANYANG Ebrima - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 e alla mancata esclusione della recidiva qualificata; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentetivo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha rigettato i corrispondenti motivi di appello; ritenuto in particolare che l'esclusione dell'ipotesi lieve sia stata motivata non solo con l'obiettiva rilevanza sul piano ponderale della droga in possesso del ricorrente (complessive 254 dosi), ma anche delle complessive modalità della condotta e delle circostanze dell'azione: valutazione da ritenersi immune da rilievi qui deducibili; ritenuto altresì che anche l'esclusione della recidiva e la conferma del giudizio di equivalenza e di congruità della pena inflitta siano state adeguatamente motivate, avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili, la pervicacia nel delinquere, i precedenti specifici a carico del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in,Rom , il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] es,tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SANYANG Ebrima - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 e alla mancata esclusione della recidiva qualificata; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentetivo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha rigettato i corrispondenti motivi di appello; ritenuto in particolare che l'esclusione dell'ipotesi lieve sia stata motivata non solo con l'obiettiva rilevanza sul piano ponderale della droga in possesso del ricorrente (complessive 254 dosi), ma anche delle complessive modalità della condotta e delle circostanze dell'azione: valutazione da ritenersi immune da rilievi qui deducibili; ritenuto altresì che anche l'esclusione della recidiva e la conferma del giudizio di equivalenza e di congruità della pena inflitta siano state adeguatamente motivate, avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili, la pervicacia nel delinquere, i precedenti specifici a carico del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in,Rom , il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] es,tensore Il
Sentenza Cassazione n. 00324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris