CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che lamentano il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di specificità e manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520), le censure difensive devolute con l'atto di appello (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 9); considerato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1