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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12556/2026

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a del 24/03/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Ancona hadichiarato, ai sensi dell’art. 604 comma 1 cod.proc.pen., la nullità della sentenzadel Tribunale di Ancona del 29 maggio 2023 che aveva condannato gli imputatiai capi A) e B) per essere stata applicata la circostanza aggravante ad effettospeciale di cui all'articolo 625 n. 7 cod.pen. in difetto di legittima contestazione,trasmettendo gli atti al Tribunale di Macerata.In particolare, il Tribunale aveva ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod. pen. considerando che i fatti contestati erano stati commessi sucosa destinata al pubblico servizio o pubblica utilità, nella specie sugli sportellibancomat di un istituto di credto.La Corte di appello ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva sul difetto dicontestazione della ritenuta aggravante rilevando che gli imputati, a causa delrichiamo generico cel capo di imputazione all'art. 625 n. 7 cod. pen., non eranostati nelle condizioni di svolgere adeguate difese in quanto non edotti del profilo inrelazione al quale era stata loro contestata l'aggravante.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con atto a firmadel loro difensore affidato ad un unico motivo.Denunciano erronea applicazione dell'art. 604, comma 1, cod. proc pen.deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato la nullità dellasentenza disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice anziché dichiarareil difetto della condizione di procedibilità, deliberando nel merito dopo avere presomedesimo capo B) in relazione agli imputati di Giordano e Capelluto, è statadichiaratain applicazione dell'articolo 604, comma 2, cod. proc. pen.3.Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.1.Gli imputati sono stati condannati dal Tribunale per i reati di tentato furtoaggravato in relazione alla circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7),cod, pen., richiamato in imputazione, essendo stati i fatti contestati “commessi sucosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità nella specie sugli sportellibancomat”; in particolare, il Tribunale aveva ritenuto che il servizio reso con losportello bancomat dagli istituti di credito debba essere considerato come serviziodi pubblica necessità, anche tenuto conto della disciplina riservata agli istitutibancari dal d.lgs. n. 385 del 01/09/1993.In accoglimento della doglianza espressa dalla difesa, la Corte di appello haritenuto che il richiamo generico all’art. 625 n. 7) cod. pen. non avesse posto gliimputati in condizione di svolgere una effettiva difesa tenuto conto della mancataesplicita indicazione del profilo cui la contestazione della circostanza aggravanteera riferita; richiamando l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Sorge, haconsiderato che la circostanza aggravante in questione, costituita dall’essere i benisottratti destinati a pubblico servizio ( secondo la prospettazione fatta propria dalTribunale), avendo natura valutativa, avrebbe dovuto essere oggetto di esplicitacontestazione e non ricavabile “in fatto”; ha, pertanto, ritenuto integrata l’ipotesidi cui all'art., 604, comma 1, cod. proc. pen. dichiarando la nullità della sentenzaper essere stata applicata la circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 625 n. 7)cod. pen.

“in difetto di legittima contestazione”.Preso atto della mancanza di contestazione dell’aggravante la corte di appelloha ritenuto che la situazione abbia integrato l'ipotesi del "fatto diversamentecircostanziato" ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. , che impone algiudice d'appello, investito di specifico gravame, l'obbligo di deliberare sul punto.2.

Lo sviluppo logico del superiore ragionamento- non più suscettibile diriconsiderazione nel suo epilogo decisorio stante la mancata impugnazione daparte dell’accusa- avrebbe dovuto condurre a diverso epilogo processuale.Una volta ritenuta insufficiente la contestazione della circostanza aggravante –stante la genericità del rinvio alla previsione contenuta nell’art. 625 n. 7 cod. pen.,senza specificazione dello sepcifico profilo ritenuto applicabile- la corte territorialeavrebbe dovuto prendere atto della mancata contestazione e della rilevanza di talemancata contestazione ai fini della procedibilità a querela.La Corte territoriale risulta avere applicato erroneamente l’art. 604, comma 1,cod. proc.pen. pervenendo ad una conclusione diversa da quella cui lo sviluppologico delle sue argomentazioni avrebbe dovuto condurla.2.1.L'art. 604 cod. proc. pen. dispone, al comma 1, che «1.

Il giudice diappello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte dellasentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado,quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanzaaggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quellaordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempreche non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti».La ratio della norma va collegata al principio di conservazione degli atti e dieconomia processuale, ferme restando le garanzie di difesa dell'imputato.

Lanullità, che colpisca una sola parte della sentenza, non travolge le altre parti.Come ritenuto da questa Corte, l’art. 604, comma 1, cod. proc.pen. stabilisce unaregressione funzionale alla rinnovazione della delibazione ab imis dellaregiudicanda, limitatamente al punto devoluto in seguito al rilievo della nullità, e sigiustifica per la particolare incidenza che le aggravanti in parola possonodeterminare sul complessivo trattamento sanzionatorio, anche in considerazionedell’impossibilità per il giudice di riconoscere una circostanza aggravante che nonsia mai stata mai contestata (Sez.

U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo,Rv. 285517 – 01; conf. ex multis Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv.273491 - 01; Sez. 5, n. 34643 del 04/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240998 - 01; Sez.3, n. 12644 del 01/12/2005, dep. 2006, Pasquali, Rv. 234630 - 01).Tale regressione - e dunque la necessità di garantire nella massima latitudine ildiritto di difesa - si giustifica solo laddove le circostanze autonome, indipendenti oad effetto speciale, non contestate e ritenute, abbiano dispiegato i propri effettisul trattamento sanzionatorio, tanto da richiedere una nuova delibazione sul punto(Sez. 5, n. 30248 del 15/07/2025, Rv. 288593 – 01): tanto è vero che, quando lestesse circostanze extra ordinem siano state neutralizzate all'esito del giudizio dicomparazione con circostanze attenuanti, il rimedio al difetto di correlazione siriduce alla mera revisione del trattamento sanzionatorio che, potendo esseresvolto dal giudice d'appello, non giustifica la retrocessione processuale egarantisce, nel contempo, il pieno diritto di difesa dell'imputato.2.2.Nella fattispecie in esame, al contrario, la circostanza aggravante noncontestata ha influito sul regime di procedibilità della fattispecie in considerazionedelle modifiche introdotte dagli artt. 2 e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, in tema difurto aggravato, con il passaggio da un regime di procedibilità di ufficio a quello diprocedibilità a querela, salva l’ipotesi della configurabilità della circostanzaaggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (con ulteriore eccezione riferita allaaggravante della esposizione alla pubblica fede).

Tuttavia, la mancatacontestazione in via suppletiva, nel corso del dibattimento di primo grado, di unacircostanza aggravante idonea ad interferire sul regime di procedibilità, ovvero adeterminare una condizione di procedibilità d’ufficio per la condotta illecitaaccertata ( non risultando neppure essere stata presentata querela dalla personaoffesa, nei termini stabiliti dalla riforma Cartabia) avrebbe dovuto condurre ad unadeclaratoria di immediata improcedibilità per il reato contestato.A tale proposito, occorre ricordare che, secondo l’insegnamento di questaCorte, «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione dellecircostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero che devecompierlo nel dibattimento, nel contraddittorio fra le parti (Sez.

U, n. 49935del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 – 01).

A fronte della omessacontestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudicechiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in baseagli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art.521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti alPubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la"diversità" del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv.240896) e non l'eventuale difetto di contestazione suppletive, dovendosi intendereper fatto diverso il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nellacontestazione (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Rv. 273491 – 01; Sez. 1, n.30498 del 05/07/2011, Magrini, in motivazione).La Corte di appello, in mancanza dei presupposti per ritenere procedibiled’ufficio il reato - non risultando agli atti alcuna querela e in difetto di unatempestiva contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero di unacircostanza aggravante che avrebbe potuto fare ritenere procedibile d’ufficio ilreato- avrebbe dovuto procedere ad una declaratoria di non procedibilità e nonrisolversi nel senso della regressione del processo al primo giudice (Sez.

U n.12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], RV. 230529-01).[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 230 del 5 ottobre 2022, ha ritenutonon fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 521 cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza latrasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta unacircostanza aggravante non oggetto di contestazione, precisando che «il giudice ètenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificatodall’aggravante; e il pubblico ministero non avrà poi alcuna possibilità di“recuperare” tale aggravante né nei successivi gradi di giudizio, né, a fortiori, inun diverso giudizio, stante anche in questo caso lo sbarramento del ne bis inidem».Ha, altresì, considerato che la previsione di un’astratta possibilità per il giudice dinon definire il giudizio, e di restituire gli atti al pubblico ministero per consentirglidi procedere a una nuova contestazione, comprensiva dell’aggravante risultantedagli atti, comporterebbe « la necessità di regressione del procedimento alla fasedelle indagini preliminari» ovvero una «soluzione questa che non è mai indolore,dal punto di vista dei molteplici principi costituzionali in gioco, che all’evidenzaincludono anche il principio – coessenziale al diritto alla difesa dell’imputato, e«connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 74 del 2022) –della ragionevole durata del processo, sancito all’unisono dall’art. 111, secondocomma, Cost. e dalle carte internazionali dei diritti».Deve affermarsi, pertanto, che nel giudizio di appello, ove non risulticontestata un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio ed il pubblicoministero non abbia proceduto alla contestazione suppletiva nel momento utile, sidetermina una preclusione processuale che conduce ad una cristallizzazione dellamancanza di una condizione di procedibilità, di cui il giudice d’appello deve tenereconto.3.In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con conseguenteannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui aicapi a) e b) per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi a) eb), per essere gli stessi improcedibili per difetto della querela.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 24/03/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Ancona hadichiarato, ai sensi dell’art. 604 comma 1 cod.proc.pen., la nullità della sentenzadel Tribunale di Ancona del 29 maggio 2023 che aveva condannato gli imputatiai capi A) e B) per essere stata applicata la circostanza aggravante ad effettospeciale di cui all'articolo 625 n. 7 cod.pen. in difetto di legittima contestazione,trasmettendo gli atti al Tribunale di Macerata.In particolare, il Tribunale aveva ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod. pen. considerando che i fatti contestati erano stati commessi sucosa destinata al pubblico servizio o pubblica utilità, nella specie sugli sportellibancomat di un istituto di credto.La Corte di appello ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva sul difetto dicontestazione della ritenuta aggravante rilevando che gli imputati, a causa delrichiamo generico cel capo di imputazione all'art. 625 n. 7 cod. pen., non eranostati nelle condizioni di svolgere adeguate difese in quanto non edotti del profilo inrelazione al quale era stata loro contestata l'aggravante.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con atto a firmadel loro difensore affidato ad un unico motivo.Denunciano erronea applicazione dell'art. 604, comma 1, cod. proc pen.deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato la nullità dellasentenza disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice anziché dichiarareil difetto della condizione di procedibilità, deliberando nel merito dopo avere presomedesimo capo B) in relazione agli imputati di Giordano e Capelluto, è statadichiaratain applicazione dell'articolo 604, comma 2, cod. proc. pen.3.Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.1.Gli imputati sono stati condannati dal Tribunale per i reati di tentato furtoaggravato in relazione alla circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7),cod, pen., richiamato in imputazione, essendo stati i fatti contestati “commessi sucosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità nella specie sugli sportellibancomat”; in particolare, il Tribunale aveva ritenuto che il servizio reso con losportello bancomat dagli istituti di credito debba essere considerato come serviziodi pubblica necessità, anche tenuto conto della disciplina riservata agli istitutibancari dal d.lgs. n. 385 del 01/09/1993.In accoglimento della doglianza espressa dalla difesa, la Corte di appello haritenuto che il richiamo generico all’art. 625 n. 7) cod. pen. non avesse posto gliimputati in condizione di svolgere una effettiva difesa tenuto conto della mancataesplicita indicazione del profilo cui la contestazione della circostanza aggravanteera riferita; richiamando l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Sorge, haconsiderato che la circostanza aggravante in questione, costituita dall’essere i benisottratti destinati a pubblico servizio ( secondo la prospettazione fatta propria dalTribunale), avendo natura valutativa, avrebbe dovuto essere oggetto di esplicitacontestazione e non ricavabile “in fatto”; ha, pertanto, ritenuto integrata l’ipotesidi cui all'art., 604, comma 1, cod. proc. pen. dichiarando la nullità della sentenzaper essere stata applicata la circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 625 n. 7)cod. pen. “in difetto di legittima contestazione”.Preso atto della mancanza di contestazione dell’aggravante la corte di appelloha ritenuto che la situazione abbia integrato l'ipotesi del "fatto diversamentecircostanziato" ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. , che impone algiudice d'appello, investito di specifico gravame, l'obbligo di deliberare sul punto.2. Lo sviluppo logico del superiore ragionamento- non più suscettibile diriconsiderazione nel suo epilogo decisorio stante la mancata impugnazione daparte dell’accusa- avrebbe dovuto condurre a diverso epilogo processuale.Una volta ritenuta insufficiente la contestazione della circostanza aggravante –stante la genericità del rinvio alla previsione contenuta nell’art. 625 n. 7 cod. pen.,senza specificazione dello sepcifico profilo ritenuto applicabile- la corte territorialeavrebbe dovuto prendere atto della mancata contestazione e della rilevanza di talemancata contestazione ai fini della procedibilità a querela.La Corte territoriale risulta avere applicato erroneamente l’art. 604, comma 1,cod. proc.pen. pervenendo ad una conclusione diversa da quella cui lo sviluppologico delle sue argomentazioni avrebbe dovuto condurla.2.1.L'art. 604 cod. proc. pen. dispone, al comma 1, che «1. Il giudice diappello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte dellasentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado,quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanzaaggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quellaordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempreche non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti».La ratio della norma va collegata al principio di conservazione degli atti e dieconomia processuale, ferme restando le garanzie di difesa dell'imputato. Lanullità, che colpisca una sola parte della sentenza, non travolge le altre parti.Come ritenuto da questa Corte, l’art. 604, comma 1, cod. proc.pen. stabilisce unaregressione funzionale alla rinnovazione della delibazione ab imis dellaregiudicanda, limitatamente al punto devoluto in seguito al rilievo della nullità, e sigiustifica per la particolare incidenza che le aggravanti in parola possonodeterminare sul complessivo trattamento sanzionatorio, anche in considerazionedell’impossibilità per il giudice di riconoscere una circostanza aggravante che nonsia mai stata mai contestata (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo,Rv. 285517 – 01; conf. ex multis Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv.273491 - 01; Sez. 5, n. 34643 del 04/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240998 - 01; Sez.3, n. 12644 del 01/12/2005, dep. 2006, Pasquali, Rv. 234630 - 01).Tale regressione - e dunque la necessità di garantire nella massima latitudine ildiritto di difesa - si giustifica solo laddove le circostanze autonome, indipendenti oad effetto speciale, non contestate e ritenute, abbiano dispiegato i propri effettisul trattamento sanzionatorio, tanto da richiedere una nuova delibazione sul punto(Sez. 5, n. 30248 del 15/07/2025, Rv. 288593 – 01): tanto è vero che, quando lestesse circostanze extra ordinem siano state neutralizzate all'esito del giudizio dicomparazione con circostanze attenuanti, il rimedio al difetto di correlazione siriduce alla mera revisione del trattamento sanzionatorio che, potendo esseresvolto dal giudice d'appello, non giustifica la retrocessione processuale egarantisce, nel contempo, il pieno diritto di difesa dell'imputato.2.2.Nella fattispecie in esame, al contrario, la circostanza aggravante noncontestata ha influito sul regime di procedibilità della fattispecie in considerazionedelle modifiche introdotte dagli artt. 2 e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, in tema difurto aggravato, con il passaggio da un regime di procedibilità di ufficio a quello diprocedibilità a querela, salva l’ipotesi della configurabilità della circostanzaaggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (con ulteriore eccezione riferita allaaggravante della esposizione alla pubblica fede). Tuttavia, la mancatacontestazione in via suppletiva, nel corso del dibattimento di primo grado, di unacircostanza aggravante idonea ad interferire sul regime di procedibilità, ovvero adeterminare una condizione di procedibilità d’ufficio per la condotta illecitaaccertata ( non risultando neppure essere stata presentata querela dalla personaoffesa, nei termini stabiliti dalla riforma Cartabia) avrebbe dovuto condurre ad unadeclaratoria di immediata improcedibilità per il reato contestato.A tale proposito, occorre ricordare che, secondo l’insegnamento di questaCorte, «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione dellecircostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero che devecompierlo nel dibattimento, nel contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 49935del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 – 01). A fronte della omessacontestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudicechiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in baseagli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art.521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti alPubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la"diversità" del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv.240896) e non l'eventuale difetto di contestazione suppletive, dovendosi intendereper fatto diverso il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nellacontestazione (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Rv. 273491 – 01; Sez. 1, n.30498 del 05/07/2011, Magrini, in motivazione).La Corte di appello, in mancanza dei presupposti per ritenere procedibiled’ufficio il reato - non risultando agli atti alcuna querela e in difetto di unatempestiva contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero di unacircostanza aggravante che avrebbe potuto fare ritenere procedibile d’ufficio ilreato- avrebbe dovuto procedere ad una declaratoria di non procedibilità e nonrisolversi nel senso della regressione del processo al primo giudice (Sez. U n.12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], RV. 230529-01).[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 230 del 5 ottobre 2022, ha ritenutonon fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 521 cod. proc. pen.,nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza latrasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta unacircostanza aggravante non oggetto di contestazione, precisando che «il giudice ètenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificatodall’aggravante; e il pubblico ministero non avrà poi alcuna possibilità di“recuperare” tale aggravante né nei successivi gradi di giudizio, né, a fortiori, inun diverso giudizio, stante anche in questo caso lo sbarramento del ne bis inidem».Ha, altresì, considerato che la previsione di un’astratta possibilità per il giudice dinon definire il giudizio, e di restituire gli atti al pubblico ministero per consentirglidi procedere a una nuova contestazione, comprensiva dell’aggravante risultantedagli atti, comporterebbe « la necessità di regressione del procedimento alla fasedelle indagini preliminari» ovvero una «soluzione questa che non è mai indolore,dal punto di vista dei molteplici principi costituzionali in gioco, che all’evidenzaincludono anche il principio – coessenziale al diritto alla difesa dell’imputato, e«connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 74 del 2022) –della ragionevole durata del processo, sancito all’unisono dall’art. 111, secondocomma, Cost. e dalle carte internazionali dei diritti».Deve affermarsi, pertanto, che nel giudizio di appello, ove non risulticontestata un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio ed il pubblicoministero non abbia proceduto alla contestazione suppletiva nel momento utile, sidetermina una preclusione processuale che conduce ad una cristallizzazione dellamancanza di una condizione di procedibilità, di cui il giudice d’appello deve tenereconto.3.In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con conseguenteannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui aicapi a) e b) per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi a) eb), per essere gli stessi improcedibili per difetto della querela.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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