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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06162/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29812/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPE (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – Oggetto: tributi – appello – sospensione dei termini N.29812/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1578/04/2021, depositata in data 12 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente MUZZI’ GIUSEPPE ha impugnato una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo delle dichiarazioni del periodo di imposta 2011, ricorso che è stato rigettato dalla CTP diVibo Valentia.

2. LaCTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per tardività , per essere stato l’appello notificato in data 14 novembre 2017, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 21 novembre 2016, pronunciatasi su ricorso proposto nel 2015.

3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, per non avere il giudice di appello rilevato la sospensione dei termini processuali.

Osserva parte ricorrente che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado è scaduto in data 22 maggio 2017, in pendenza dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, per cui – trattandosi di sospensione ex lege – e vertendosi in tema di controversia rientranti nella suddetta ipotesi di sospensione, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto della sospensione dei termini processuali, per cui la proposizione del ricorso in appello in data 14 novembre 2017 deve ritenersi tempestiva.

2. Il ricorso è fondato.

Dispone l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 «per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di N.29812/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017».

Le controversie definibili sono tutte quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizioe, quindi, non definite (Cass., Sez.

V, 13 settembre 2022, n. 26939); nel qual caso, la sospensione dei termini di impugnazione opera ipso iure (Cass., Sez.

VI, 7 maggio 2019, n. 11913).

3. Pertanto, trattandosi di sentenza depositata in data 21 novembre 2016, il cui termine scadeva alla data del 22 maggio 2017, il termine doveva considerarsi sospeso di sei mesi, per cui la proposizione del ricorso – come accertato dalla sentenza impugnata – in data 14 novembre 2017 (data rilevante per il notificante), deve considerarsi tempestiva

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio ai fine dell’esame dell’appello, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29812/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPE (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – Oggetto: tributi – appello – sospensione dei termini N.29812/21 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1578/04/2021, depositata in data 12 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente MUZZI’ GIUSEPPE ha impugnato una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo delle dichiarazioni del periodo di imposta 2011, ricorso che è stato rigettato dalla CTP diVibo Valentia. 2. LaCTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per tardività , per essere stato l’appello notificato in data 14 novembre 2017, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 21 novembre 2016, pronunciatasi su ricorso proposto nel 2015. 3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, per non avere il giudice di appello rilevato la sospensione dei termini processuali. Osserva parte ricorrente che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado è scaduto in data 22 maggio 2017, in pendenza dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, per cui – trattandosi di sospensione ex lege – e vertendosi in tema di controversia rientranti nella suddetta ipotesi di sospensione, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto della sospensione dei termini processuali, per cui la proposizione del ricorso in appello in data 14 novembre 2017 deve ritenersi tempestiva. 2. Il ricorso è fondato. Dispone l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 «per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di N.29812/21 R.G. Est. F. D’Aquino impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». Le controversie definibili sono tutte quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizioe, quindi, non definite (Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, n. 26939); nel qual caso, la sospensione dei termini di impugnazione opera ipso iure (Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11913). 3. Pertanto, trattandosi di sentenza depositata in data 21 novembre 2016, il cui termine scadeva alla data del 22 maggio 2017, il termine doveva considerarsi sospeso di sei mesi, per cui la proposizione del ricorso – come accertato dalla sentenza impugnata – in data 14 novembre 2017 (data rilevante per il notificante), deve considerarsi tempestiva 4. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio ai fine dell’esame dell’appello, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazio
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