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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 08457/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15958/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28 SC A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 377/2022 depositata il06/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perottenere il corrispettivo di un contratto di appalto, eseguito sul fabbricato sito nel Comune di Force di proprietà del convenuto, accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di €.80.003,60 oltre IVA ed interessi legali.

A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 377 del 6 aprile 2022 la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame.

Il giudice di secondo grado ha richiamato le argomentazioni del Tribunale che, nel mutuare integralmente le conclusioni del CTU, aveva preso come riferimento il computo metrico, “certamente indicativo dell’entità delle opere appaltate e del quantum debeatur per la loro realizzazione, soprattutto qualora si consideri che tale computo è stato rielaborato in base al prezziario regionale 2005 vigente all’epoca della loro realizzazione”.

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1655 e 1658 c.c. e 2 dell’art.345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n°3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito che incombeva sul ricorrente anziché sull’appaltatore l’onere di provare, nonostante il contratto di appalto fosse stato stipulato in forma orale, quali opere fossero state effettivamente appaltate al Caucci e chi avesse fornito i materiali per l’esecuzione dell’opera e nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva denunciato il predetto errore di diritto. 2) Con il secondo mezzo, il Bollettini si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 comma 6 Cost. e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n° 3 e 4 c.p.c., giacché la motivazione della condanna del ricorrente a corrispondere la somma di € 80.003,60 sarebbe stata soltanto apparente, e dunque mancante, essendo espressa per relationem alla CTU, senza richiamarne neppure le conclusioni, ma enunciando soltanto un dato numerico riferito al preteso “totale dei lavori eseguiti” (appunto € 80.003,60) che dalla C.T.U non sarebbe stato in alcun modo ricavabile. 3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché dell’art. 13 L. 247/2012 e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360 n°3 e 4 c.p.c.

La Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente impugnata sul punto, avrebbe erroneamente pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’attore, avendo condannato l’odierno ricorrente a corrispondere a controparte la somma di € 80.003,60, nonostante che quest’ultima avesse concluso chiedendo la sua condanna a corrispondergli la minor somma di € 42.731,51. 4) Il primo motivo è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata mostra come la Corte territoriale abbia correttamente valutato l’onere della prova, reputando che la stipulazione del contratto verbale fosse stata dimostrata attraverso l’esecuzione delle opere, valutate alla luce del computo metrico, mentre la prova dell’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo gravasse sul committente (Sez. 6-2, n. 33575 dell’11 novembre 2021; Sez. 2, n. 21908 del 30 agosto 2019). 5) Il il terzo motivo, che può essere scrutinato con priorità, è fondato. 5.1) In effetti, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’originaria domanda si era cristallizzata sulla richiesta della somma di €.42.731,51.

A fronte della condanna alla diversa somma di €.80.003,60 oltre IVA ed interessi legali, il Bollettini aveva sollevato, in appello, il problema dell’ultrapetizione, senza che la Corte si pronunziasse in proposito. 5.2) Sennonché, come è noto, al di là dell’effettivo ammontare dei lavori ed alla loro corrispondenza al computo metrico vigente, quando l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, cosìlimitando l'ammontare del " quantum " richiesto, il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante incorre inultrapetizione (Sez.

L., n. 13876 del 7 luglio 2016; Sez. 3, n. 6096 del 20 marzo 2006).

Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo.

Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15958/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28 SC A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 377/2022 depositata il06/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perottenere il corrispettivo di un contratto di appalto, eseguito sul fabbricato sito nel Comune di Force di proprietà del convenuto, accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di €.80.003,60 oltre IVA ed interessi legali. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 377 del 6 aprile 2022 la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame. Il giudice di secondo grado ha richiamato le argomentazioni del Tribunale che, nel mutuare integralmente le conclusioni del CTU, aveva preso come riferimento il computo metrico, “certamente indicativo dell’entità delle opere appaltate e del quantum debeatur per la loro realizzazione, soprattutto qualora si consideri che tale computo è stato rielaborato in base al prezziario regionale 2005 vigente all’epoca della loro realizzazione”. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1655 e 1658 c.c. e 2 dell’art.345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n°3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito che incombeva sul ricorrente anziché sull’appaltatore l’onere di provare, nonostante il contratto di appalto fosse stato stipulato in forma orale, quali opere fossero state effettivamente appaltate al Caucci e chi avesse fornito i materiali per l’esecuzione dell’opera e nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva denunciato il predetto errore di diritto. 2) Con il secondo mezzo, il Bollettini si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 comma 6 Cost. e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n° 3 e 4 c.p.c., giacché la motivazione della condanna del ricorrente a corrispondere la somma di € 80.003,60 sarebbe stata soltanto apparente, e dunque mancante, essendo espressa per relationem alla CTU, senza richiamarne neppure le conclusioni, ma enunciando soltanto un dato numerico riferito al preteso “totale dei lavori eseguiti” (appunto € 80.003,60) che dalla C.T.U non sarebbe stato in alcun modo ricavabile. 3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché dell’art. 13 L. 247/2012 e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360 n°3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente impugnata sul punto, avrebbe erroneamente pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’attore, avendo condannato l’odierno ricorrente a corrispondere a controparte la somma di € 80.003,60, nonostante che quest’ultima avesse concluso chiedendo la sua condanna a corrispondergli la minor somma di € 42.731,51. 4) Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata mostra come la Corte territoriale abbia correttamente valutato l’onere della prova, reputando che la stipulazione del contratto verbale fosse stata dimostrata attraverso l’esecuzione delle opere, valutate alla luce del computo metrico, mentre la prova dell’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo gravasse sul committente (Sez. 6-2, n. 33575 dell’11 novembre 2021; Sez. 2, n. 21908 del 30 agosto 2019). 5) Il il terzo motivo, che può essere scrutinato con priorità, è fondato. 5.1) In effetti, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’originaria domanda si era cristallizzata sulla richiesta della somma di €.42.731,51. A fronte della condanna alla diversa somma di €.80.003,60 oltre IVA ed interessi legali, il Bollettini aveva sollevato, in appello, il problema dell’ultrapetizione, senza che la Corte si pronunziasse in proposito. 5.2) Sennonché, come è noto, al di là dell’effettivo ammontare dei lavori ed alla loro corrispondenza al computo metrico vigente, quando l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, cosìlimitando l'ammontare del " quantum " richiesto, il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante incorre inultrapetizione (Sez. L., n. 13876 del 7 luglio 2016; Sez. 3, n. 6096 del 20 marzo 2006). Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa compos
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