CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 38974/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti del Tribunale di Siracusa con ordinanza del 09/04/2021 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto 14 ottobre 2019 il G.u.p. del Tribunale di Catania - all'esito dell'udienza preliminare a carico di [OSCURATO:PERSONA], e altri, imputati di delitti rientranti nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e di delitti ad essi connessi - rinviava [OSCURATO:PERSONA] a giudizio, per rispondere della fattispecie criminosa di cui all'art 12, commi 3 e 3-ter, T.U. ímm., dinanzi al Tribunale di Siracusa, luogo del commesso reato, in composizione collegale, previa separazione, e contestuale sospensìone, dei procedimenti riguardanti gli implitati ulteriori. 2. Il Tribunale collegiale di Siracusa, ricevuti gli atti, con ordinanza 18 giugno 2020 ne ordinava la restituzione al G.u.p. mittente. Quest'ultimo, secondo il Tribunale, aveva violato l'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., giacché, dopo aver rilevato la propria incompetenza per territorio, non aveva disposto la trasmissione degli atti, come avrebbe dovuto, al Pubblico ministero della sede giudiziaria reputata competente, ossia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, per l'effetto privata della possibilità «dì compiere valide scelte processuali». Il Tribunale di Siracusa optava per la restituzione degli atti, anziché per il promovimento del conflitto dinanzi a questa Corte, sostenendo che fossero in gioco le modalità della propria investitura e che la sua decisione fosse destinata a prevalere su quella del G.u.p., a norma dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. 3. Il G.u.p. di Catania, così reinvestito del procedimento, qualificato come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti adottato dal Tribunale di Siracusa, elevava conflitto negativo di competenza territoriale, a norma dell'art.30 cod. proc. pen., sostenendo che il decreto dispositivo del giudizio fosse stato da lui regolarmente emesso, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., dinanzi al giudice competente per territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione ulteriore del procedimento consegue una stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. Né. all'ammissibilità osta il disposto dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo I quale, nei casi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. Tale regola non opera, infatti, quando detta decisione si concretizzi - come nella specie - in un provvedimento abnorme, giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso, immediato e diretto, per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare (Sez. 1, n. 18897 del 21/03/2019, confl. comp. in proc. Masciaro, Rv. 275488-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257414-01; Sez. 1, n. 4794 del 09/07/1999, confl. comp. in proc. Chiantese, Rv. 214285-01). 2. E' abnorme, sotto il profilo strutturale, l'atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema processuale, mentre l'abnormità funzionale ricorre quando esso, anche al di fuori della predetta ipotesi, determini la paralisi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 32035 del 17/06/2019, Formicola, Rv. 277069-01; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275- 01), anche quale esito dì una indebita regressione di fase procedimentale (Sez. 1, n. 32821 del 27/05/2014, confl. comp. in proc. Magno, Rv. 261430-01; Sez. 1, n. 28868 del 11/06/2009, confl. comp. in proc. Della Ventura, Rv. 244310-01; entrambe riguardanti casi di avvenuta, ma non consentita, retrocessione del processo dal giudice del dibattimento al G.u.p. distrettuale). Ad avvalorare l'abnormità, strutturale ancor prima che funzionale, del provvedimento assunto dal Tribunale di Siracusa sta il rilievo che, nella specie, si procedeva per reati compresi nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., rispetto ai quali le funzioni di Giudice per le indagini preliminari, e di Giudice per l'udienza preliminare, sono concentrate, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., presso la sede giudiziaria del capoluogo del distretto di corte d'appello; e si procedeva, altresì, per reati ulteriori (quali quello contestato a [OSCURATO:PERSONA]), ai primi connessi e quindi assoggettati alla medesima vis attractiva (da ultimo, Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 276391-01). La deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale del giudice cessa, una volta disposto il rinvio a giudizio. La celebrazione del dibattimento, per i reati suindicati, avviene in ogni caso presso il Tribunale territorialmente competente secondo le regole generali. Il G.u.p. del Tribunale di Catania, in funzione di G.u.p. distrettuale, era dunque funzionalmente competente a celebrare l'udienza preliminare. Era abilitato ad applicare, qui, l'art. 420-quater cod. proc. pen., nei confronti degli imputati per i quali non ricorrevano le condizioni per procedere in assenza (ordinando la separazione delle relative posizioni, e la sospensione dei procedimenti a loro carico, come avvenuto). Era infine pienamente titolato a disporre il rinvio a giudizio - in relazione al procedimento residuo, a carico di [OSCURATO:PERSONA] - dinanzi al Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, che indiscutibilmente era il giudice dibattimentale competente a prenderne cognizione, ratione loci, in base agli artt. 8 ss. cod. proc. pen. Il rinvio a giudizio, pronunciato dal G.u.p., non sottendeva alcuna declaratoria d'incompetenza, neppure implicita, di quel giudice. Non ha pertanto alcun significato contestare che questi avrebbe mancato di adottare i provvedimenti conseguenti alla predetta declaratoria, ossia avrebbe mancato di trasmettere gli atti al pubblico ministero individuato dall'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., di cui avrebbe leso le prerogative. 3. Sulla base di tale impostazione, radicalmente implausibile, il Tribunale collegiale ha adottato una decisione totalmente avulsa dal sistema, che ha determinato l'abnorme regressione procedimentale, all'origine della stasi oggetto dell'odierno conflitto. Quest'ultimo deve essere regolato, alla jce di quanto precede, con l'affermazione della competenza del Tribunale di Siracusa alla prosecuzione del processo, mediante la celebrazione del dibattimento. A tal fine gli atti debbono essere immediatamente trasmessi al predetto Tribunale. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deci