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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 08335/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Filidimoda srlha proposto ricorso per cassazione, che è stato notificato a due avvocati invece che alla Scida personalmente, la qualeera rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10).

Quindi il ricorso per cassazione andava notificato personalmente, sicché OGGETTO: l’avvenuta notifica ai difensori e procuratori della Scida nel giudizio di primo grado è stata ritenuta nulla.

Ne è conseguita l’ordinanza n. 11797/2024, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.

Tale ordinanza è stata comunicata in data 02/05/2024 come risulta dalla PEC della cancelleria.

Quindi il termine di trenta giorni per l’adempimento scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che era sabato e quindi differito al 03/06/2024.

In data 31/01/2025 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, allegando mail – rivolta al predetto difensore –con cui la società ricorrente dichiara di non voler procedere alla rinotifica del ricorso.

Preso atto di questa rinunzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23570/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Filidimoda srlha proposto ricorso per cassazione, che è stato notificato a due avvocati invece che alla Scida personalmente, la qualeera rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10). Quindi il ricorso per cassazione andava notificato personalmente, sicché OGGETTO: l’avvenuta notifica ai difensori e procuratori della Scida nel giudizio di primo grado è stata ritenuta nulla. Ne è conseguita l’ordinanza n. 11797/2024, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione. Tale ordinanza è stata comunicata in data 02/05/2024 come risulta dalla PEC della cancelleria. Quindi il termine di trenta giorni per l’adempimento scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che era sabato e quindi differito al 03/06/2024. In data 31/01/2025 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, allegando mail – rivolta al predetto difensore –con cui la società ricorrente dichiara di non voler procedere alla rinotifica del ricorso. Preso atto di questa rinunzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezio
Sentenza Cassazione n. 08335/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris