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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40747/2025

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ARDA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110- 648 cod. pen., 110 cod. pen. e 4, l. 110 del 1975, 110-635 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l’omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».

In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile la non corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214), ma, coerentemente con l’esegesi consolidata, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpo dell’art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, condivide esplicitamente la sussunzione dei fatti nelle fattispecie incriminatrici indicate nella rubrica imputativa, richiamando sinteticamente il contenuto degli atti di indagine.

Il ricorso è ulteriormente generico, laddove non prospetta alcun altro diverso titolo di reato ipoteticamente configurabile, limitandosi a considerazioni del tutto astratte.

4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARDA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110- 648 cod. pen., 110 cod. pen. e 4, l. 110 del 1975, 110-635 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l’omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile la non corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214), ma, coerentemente con l’esegesi consolidata, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpo dell’art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). La sentenza impugnata, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, condivide esplicitamente la sussunzione dei fatti nelle fattispecie incriminatrici indicate nella rubrica imputativa, richiamando sinteticamente il contenuto degli atti di indagine. Il ricorso è ulteriormente generico, laddove non prospetta alcun altro diverso titolo di reato ipoteticamente configurabile, limitandosi a considerazioni del tutto astratte. 4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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