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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20703/2026

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90YH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 della CORTE di APPELLO di GENOVA Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello) ed alla quantificazione della pena (peraltro non illegale e comunque corrispondente a quella indicata dall'imputato in sede di concordato); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 2 apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la 'causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della 0 rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 326, o Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; i- P.Q.M. ri) cm -- 00 01.1, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese w w chcn '4 processuali ed al versamento della somma di tremila P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
90YH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 della CORTE di APPELLO di GENOVA Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello) ed alla quantificazione della pena (peraltro non illegale e comunque corrispondente a quella indicata dall'imputato in sede di concordato); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 2 apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la 'causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della 0 rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 326, o Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; i- P.Q.M. ri) cm -- 00 01.1, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese w w chcn '4 processuali ed al versamento della somma di tremila P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20703/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris