CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18917/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 28/01/1995 avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, H provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi, insistendo per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15/12/2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5 ,DPFb 309/90, così riqualificato il fatto contestato, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa; pena sospesa. 2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16 /10/2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha concesso al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione. 3. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi 3.1 Con il primo motivo, !a difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73/Vv• comma 51 DPRm309/90. La difesa, dopo aver integralmente richiamato i motivi di appello, sostiene che il percorso argomentativo dei giudici di merito che hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato non appare coerente. Si sottolinea che, con i motivi di appello, era stato anche richiesto il minimo della pena, concessione delle attenuanti generiche, conversione della pena ex art. 53 d. Igis, ^689/81 e i giudici di appello avevano accolto solo il motivo concernente le circostanze attenuanti generiche, mentre non erano state delibate le ulteriori doglianze né era stata autonomamente riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131-bis cod. pen. e alla richiesta di conversione della pena ex art. 53 DPR3.09/90. Si sottolinea che lo stato di incensuratezza dell'imputato e le modalità del fatto di scarsissimo allarme sociale potevano giustificare l'applicazione dell'art. 13F-bis cod. pen.. Secondo la difesa, la sentenza di appello va certamente annullata con riferimento all'omessa valutazione della lyk.“ richiesta subordinata di conversione della pena ex art. 53 d. Igs.(689/81. 4.11 Procuratore generale, anche con la requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Si osserva che il primo e il terzo motivo sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello, mentre la richiesta di cui all'art. 131- bis c.p. è inammissibile perché non era stata formulata con i motivi di appello. Si sottolinea che anche la richiesta di pena sostitutiva era stata formulata in maniera generica con i motivi di appello. 4. La difesa ha trasmesso una memoria di replica nella quale si precisa che sono stati riproposti i motivi di appello, in quanto non avevano trovato adeguata risposta. Per quanto riguarda la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. la difesa sostiene che, anche se non proposta in sede di appello, la possibilità di applicazione di detta disposizione è stata estesa con la riforma Cartabia. Si ribadisce poi che la Corte di Appello non si era pronunciata sulla sanzione sostitutiva, anche se ritualmente proposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della 2medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo i'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606T lett. c)/ c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri„Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 3 Rv. 280027). Ancora in via di premessa si rileva che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nei caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Al riguardo deve infatti richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. È stato altresì precisato (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente 3emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite. In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite. Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. 2. Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, hanno desunto la destinazione allo spaccio da plurime circostanze quali il quantitativo detenuto, il confezionamento in dosi della sostanza, il luogo di occultamento (nell'infisso dell'appartamento del bagno), il comportamento dell'imputato che sostava dinanzi al portone del fabbricato e che, alla vista della polizia, era corso dentro casa. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n.13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 dei 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01). 3. La richiesta di applicazione dell'art. 131..bis cod. pen. è tardiva, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., perché non è stata proposta con i motivi di i e- - impugnazione e come talevinammissibile. 4Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priorY un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 4. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti che - come quello per cui qui si procede - siano stati commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01). Tale arresto ha altresì precisato che i criteri cui occorre fare riferimento in tale ipotesi, ai fini della applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive, sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturito dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità (nello stesso senso, successivamente, si vedano anche Sez. 6, n. 7353 del 15/12/2025, dep. 2026; Sez. 2, n. 16052 del 18/02/2025, Gueye, Rv. 287940 - 01 e Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01). La richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva era stata però formulata con i motivi di appello in maniera del tutto generica senza specificare su quali presupposti se ne richiedeva l'applicazione ed è, dunque, irrilevante la circostanza che la Corte di /Appello non si sia pronunciata sul punto. Infatti, è espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o 4rgur:ZM1 avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In applicazione di 5questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n, 8779 del 22/1/2026; Sez. 3. n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 - , n. 35949 del 20/06/2019, Liberati, RV. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). In conclusione, tutte le richieste relative alla dosimetria della pena e alla conversione della pena ex art. 53 L'4689/81 erano formulate in maniera del tutto generica e come tali inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto di applicare di C elvne, Aui_v, te_ K6e_ti h0 ott. , 691; ni pé.vt 9 ufficio e circostanze attenuanti generiche, ma l non era tenuta ad esaminare le altre richieste della difesa per la loro genericità. 2. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle knmende, equitativamente liquidata come da dispositivo. P.Q.M P.Q.M°g.24 26 MAG, 2026 CELL/ERE Dot t.s ESPERTO Elz sab 19. rrazblio 6