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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 agosto 1969

Cassazione n. 38833/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il 20/08/1969 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 1 aprile 2025 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda per il reato di cui all'art. all'art. 186, comma 7, CdS, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.

3. Con unico motivo, lamenta vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b).

La Corte territoriale aveva omesso di applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ricorrendone i presupposti di legge, in quanto emergeva ampiamente dagli atti che si trattava di veicolo di proprietà dell'imputata.

Rappresenta, al riguardo, che la circostanza era stata contestata nel capo di imputazione; che nelle conclusioni formulate in sede di giudizio di appello, la Procura generale aveva richiesto l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, in quanto previsto dalla legge; che la proprietà del veicolo risultava documentalmente dimostrata dal verbale di sequestro amministrativo, allegato al ricorso, nel quale si attestava che l'autovettura veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] era sottoposta a vincolo in quanto di proprietà della conducente e, inoltre, la stessa imputata aveva confermato la circostanza in dibattimento.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria in cui ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius.

L'applicazione della sanzione accessoria della confisca, infatti, non era stata richiesta in fase di appello, ma soltanto con il ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice ( Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138; Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523, secondo cui, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, C.d.S., della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado; cfr. anche Sez. 3 - , n. 39511 del 15/09/2022, Rv. 283711 - 01).

3. Ciò posto, secondo giurisprudenza ormai pacifica, la confisca del veicolo riveste natura di sanzione amministrativa accessoria, che consegue ex lege alla commissione del reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS (Sez.

U, n. 23428 del 25/02/2010, Pg in proc.

Caligo; Rv. 247042 - 01; Sez. 4, n. 23968 del 08/06/2010, Pg in proc.

Ceccarelli, Rv. 247909 - 01; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, Rv. 253128 - 01; Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata).

4. Risultando dagli atti la proprietà del veicolo in capo all'imputata (cfr.verbale di sequestro allegato al ricorso) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendosi, ai sensi dell'art. 620, lett.1, cod proc. pen., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di proprietà dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.[OSCURATO:TARGA]; sanzione accessoria che applica.

Così è deciso, 11/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il 20/08/1969 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 1 aprile 2025 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda per il reato di cui all'art. all'art. 186, comma 7, CdS, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna. 3. Con unico motivo, lamenta vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b). La Corte territoriale aveva omesso di applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ricorrendone i presupposti di legge, in quanto emergeva ampiamente dagli atti che si trattava di veicolo di proprietà dell'imputata. Rappresenta, al riguardo, che la circostanza era stata contestata nel capo di imputazione; che nelle conclusioni formulate in sede di giudizio di appello, la Procura generale aveva richiesto l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, in quanto previsto dalla legge; che la proprietà del veicolo risultava documentalmente dimostrata dal verbale di sequestro amministrativo, allegato al ricorso, nel quale si attestava che l'autovettura veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] era sottoposta a vincolo in quanto di proprietà della conducente e, inoltre, la stessa imputata aveva confermato la circostanza in dibattimento. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria in cui ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius. L'applicazione della sanzione accessoria della confisca, infatti, non era stata richiesta in fase di appello, ma soltanto con il ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice ( Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138; Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523, secondo cui, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, C.d.S., della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado; cfr. anche Sez. 3 - , n. 39511 del 15/09/2022, Rv. 283711 - 01). 3. Ciò posto, secondo giurisprudenza ormai pacifica, la confisca del veicolo riveste natura di sanzione amministrativa accessoria, che consegue ex lege alla commissione del reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Pg in proc. Caligo; Rv. 247042 - 01; Sez. 4, n. 23968 del 08/06/2010, Pg in proc. Ceccarelli, Rv. 247909 - 01; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, Rv. 253128 - 01; Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata). 4. Risultando dagli atti la proprietà del veicolo in capo all'imputata (cfr.verbale di sequestro allegato al ricorso) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendosi, ai sensi dell'art. 620, lett.1, cod proc. pen., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di proprietà dell'imputata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.[OSCURATO:TARGA]; sanzione accessoria che applica. Così è deciso, 11/11/2025
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